Corte di giustizia UE, sentenza 4 luglio 2024, causa C‑425/22, La MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. c. Mercedes-Benz Group AG – ECLI:EU:C:2024:578
Con sentenza 4 luglio 2024 (causa C‑425/22), la Corte ha chiarito che anche se la società madre e le società figlie fanno parte della stessa unità economica, il “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I bis“), non comprende la sede legale della società madre se i danni sono stati subiti dalle sole società figlie.
Il procedimento principale
La Commissione Europea ha sanzionato un’intesa anticoncorrenziale sui prezzi tra Mercedes-Benz Group e quindici costruttori internazionali di autocarri. L’impresa ungherese MOL, che controlla varie società figlie stabilite in diversi Stati membri, ha successivamente promosso un’azione contro Mercedes-Benz Group dinanzi alla Corte di Budapest sostenendo di avere subito danni pari ai costi aggiuntivi pagati dalle sue società figlie per l’acquisto di 71 autocarri. La competenza dei giudici ungheresi deriverebbe secondo MOL dal fatto che la sua sede sociale – centro degli interessi economici del gruppo – sarebbe il luogo in cui si è verificato l’evento dannoso. L’eccezione di incompetenza sollevata da Mercedes-Benz Group è stata accolta in primo grado e in appello. MOL ha presentato ricorso alla Corte suprema ungherese, che ha sospeso il procedimento e chiesto alla CGUE di chiarire se, in caso di azione di risarcimento danni promossa da una società madre per i danni subiti dalle società figlie, il foro competente sia determinato dalla sede della società madre ai sensi dell’art. 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012.
La pronuncia
MOL sostiene che il “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” dovrebbe essere interpretato alla luce della nozione di “unità economica” elaborata dal diritto della concorrenza e che la sede della società dovrebbe considerarsi come luogo del danno subito dalle figlie. La CGUE rileva però che tale argomento, oltre a non essere supportato dalla giurisprudenza della Corte, contraddice i principi di prossimità, prevedibilità e coerenza tra il foro e la legge applicabile di cui all’art. 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012: per garantire gli obiettivi di prossimità e prevedibilità sottesi alle regole di competenza, i giudici del mercato interessato sono i più adatti a esaminare i ricorsi per danni e un operatore economico che adotta comportamenti anticoncorrenziali può aspettarsi di essere citato nel luogo in cui tali comportamenti hanno avuto effetto; inoltre, per assicurare coerenza tra il foro e la legge applicabile, il luogo del danno deve trovarsi nel mercato interessato, in linea con il regolamento (CE) n. 864/2007 che prevede l’applicazione della legge del paese in cui la restrizione della concorrenza ha effetto. La Corte ha concluso che l’art. 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che la nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” non comprende la sede legale della società madre che propone un’azione di risarcimento dei danni subiti dalle figlie a causa della condotta anticoncorrenziale di un terzo, anche se la madre e le figlie fanno parte della stessa unità economica.
