Corte di giustizia UE, sentenza 4 ottobre 2024, causa C-494/23, QE e IJ c. DP e EB – ECLI:EU:C:2024:848
Con sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata su una richiesta di rinvio pregiudiziale sollevata dalla Corte Suprema della Repubblica Ceca, concernente l’art. 1, par. 1, del regolamento n. 1215/2012 (“regolamento Bruxelles I bis”), fornendo chiarimenti in relazione all’ambito di applicazione del regolamento citato e alla nozione di “materia civile e commerciale”.
Il procedimento principale
Due cittadini della Repubblica Ceca acquistavano un veicolo in Germania. Qualche tempo dopo, il veicolo veniva sequestrato dalla polizia ceca, in quanto era stato oggetto di un furto commesso in Francia.
Secondo il diritto ceco, quando il bene sequestrato non è più necessario alla prosecuzione del procedimento penale, viene restituito al soggetto a cui era stato sottratto. Se però un altro soggetto rivendica un diritto su di esso, e il caso è dubbio, il bene è sottoposto a sequestro giudiziario e la persona che rivendica il diritto su di esso viene informata della possibilità di far valere il suo diritto, incidentalmente, in un procedimento civile. Perché il sequestro giudiziario venga revocato, e dunque il bene venga restituito, è necessario che, nel procedimento civile, tutte le parti coinvolte manifestino il loro consenso. Questo può essere ottenuto anche mediante una decisione costitutiva, che tenga luogo di tale consenso ai fini della restituzione.
Nella specie, il veicolo veniva sottoposto a sequestro giudiziario innanzi al Tribunale circoscrizionale di České Budějovice, posto che anche due cittadini francesi avevano vantato diritti sullo stesso bene.
I cittadini cechi si rivolgevano allora a tale tribunale, domandando la restituzione del bene nei confronti dei due cittadini francesi. Presentavano, parimenti, l’azione diretta ad ottenere una decisione sostitutiva del consenso dei medesimi ai fini della restituzione.
I convenuti francesi non si costituivano in giudizio. Il tribunale di primo grado dichiarava la propria incompetenza giurisdizionale e tale decisione veniva confermata in appello. Entrambi i tribunali ritenevano, invero, che la controversia avesse ad oggetto una domanda in materia civile, e che la competenza del tribunale ceco avrebbe potuto stabilirsi esclusivamente sulla base dell’articolo 26, par. 1, del regolamento Bruxelles I bis. La norma, oltre alle ipotesi espressamente disciplinate dal regolamento, considera competente l’autorità giurisdizionale adita nei casi in cui i convenuti siano comparsi senza sollevare l’eccezione di giurisdizione, purché non esista un giudice esclusivamente competente ai sensi dell’art. 24 del regolamento citato.
I cittadini cechi presentavano ricorso per cassazione dinanzi alla Corte Suprema della Repubblica Ceca. Sostenevano che, a norma dell’art. 1, par. 1, del testo in parola, il quale limita il suo ambito di applicazione alla “materia civile e commerciale”, il regolamento Bruxelles I bis non sarebbe stato applicabile al caso di specie, giacché il procedimento diretto a sostituire il consenso non trovava fondamento in un rapporto di diritto privato.
La Corte Suprema decideva di sospendere il procedimento e di rimettere la questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Più in particolare:
- chiedeva di chiarire se il procedimento in sede civile, avviato in via incidentale rispetto al procedimento penale di sequestro giudiziario, e teso ad ottenere la sostituzione del consenso del convenuto alla revoca del sequestro di un bene, rientrasse nella nozione di “materia civile e commerciale”, agli effetti dell’art. 1, par. 1, del regolamento Bruxelles I bis;
- in caso di risposta affermativa, chiedeva di chiarire se l’atto introduttivo del procedimento avviato in sede civile potesse costituire una “domanda” a norma dell’art. 8, par. 2, del regolamento in parola, il quale, nei casi di chiamata in garanzia o chiamata di terzo, consente di attrarre nel foro della domanda principale il garante o il terzo chiamato, a condizione che siano domiciliati in uno Stato membro, e che la domanda non sia stata proposta solo per distogliere il chiamato in causa dal suo giudice naturale.
La pronuncia
Nell’analizzare la prima questione sottopostale, la Corte di giustizia ricorda che, laddove sia coinvolta nella lite un’autorità pubblica, la controversia può astrattamente rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis, ma a condizione che il ricorso giurisdizionale verta su atti compiuti iure gestionis e non quando l’autorità pubblica agisca, viceversa, iure imperii, nell’esercizio di pubblici poteri.
In particolare, per determinare se una controversia rientra nella nozione di “materia civile e commerciale”, di cui all’art. 1, par. 1, del regolamento in parola, è essenziale considerare il rapporto giuridico tra le parti e l’oggetto della controversia, oltre che esaminare il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione (cfr. sentenza 6 ottobre 2021, TOTO e Vianini Lavori, C‑581/20 e sentenza 22 dicembre 2022, Eurelec Trading, C‑98/22).
Nel caso in esame, il procedimento riguardava la sostituzione del consenso alla revoca di un sequestro giudiziario. Indipendentemente dalla natura dell’atto introduttivo del procedimento e dalle norme procedurali seguite, l’atto di cui si chiedeva la sostituzione era indissolubilmente legato all’esercizio dei pubblici poteri, giacché il sequestro era stato disposto da un’autorità pubblica. Elemento, questo, considerato sufficiente dalla Corte per escludere l’applicazione del regolamento in parola in simili casi.
Alla luce di quanto precede, la Corte ha risposto negativamente al primo quesito pregiudiziale, (assorbendo, così, anche la seconda), affermando che “l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, non include un’azione diretta a sostituire il consenso del convenuto nell’ambito di una domanda di revoca del sequestro giudiziario di un bene, allorché tale azione è un procedimento incidentale al procedimento di sequestro giudiziario del bene sequestrato dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge.”
