Ordine pubblico e violazione manifesta della libertà di stampa

di Ornella Feraci

Corte di giustizia UE, sentenza 4 ottobre 2024, causa C-633/22, Real Madrid Club de Fútbol c. Société Éditrice du Monde SA – ECLI:EU:C:2024:843

Con sentenza del 4 ottobre 2024 (causa C-633/22), la Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a valutare se, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, la libertà di stampa garantita dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea costituisca un principio fondamentale la cui violazione possa giustificare il ricorso al limite dell’ordine pubblico, al fine di negare l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in materia civile dal giudice di un diverso Stato membro. Accogliendo buona parte delle considerazioni svolte dall’avvocato generale Szpunar nelle conclusioni rese l’8 febbraio 2024, la Corte è giunta a una risposta positiva, ritenendo che l’esecuzione di una decisione straniera, che rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 44/2001 (cd. “Bruxelles I”), debba essere negata qualora essa comporti una violazione manifesta della libertà di stampa, sancita dall’art. 11 della Carta.

La pronuncia della Corte concerne il regime di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni straniere dettato dal regolamento “Bruxelles I” sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento ed esecuzione delle decisioni rese in materia civile e commerciale, il quale era applicabile ratione temporis alla vicenda di specie. L’azione del procedimento principale, infatti, era stata promossa in Spagna prima del 10 gennaio 2015, data a partire dalla quale trova applicazione il regolamento n. 1215/2012 (cd. “Bruxelles I-bis”; cfr. art. 66, par. 2, del suddetto regolamento), che, com’è noto, ha sostituito il precedente regime regolamentare.

I fatti di causa

La società spagnola di calcio Real Madrid Club de Fútbol (di seguito: Real Madrid) e un membro della sua équipe medica avevano convenuto in giudizio in Spagna un giornalista dipendente del quotidiano Le Monde e la Societé editrice du Monde SA, chiedendo il risarcimento dei danni morali sostenuti a seguito della pubblicazione sul quotidiano francese “Le Monde” di un articolo giudicato diffamatorio, in quanto denunciava presunti legami degli attori con personalità responsabili di doping in altri ambienti sportivi.

Il tribunale di primo grado di Madrid aveva accolto la domanda degli attori, condannando i convenuti a pagare a titolo di risarcimento del danno morale un importo pari a 300.000 Euro in favore del Real Madrid e 30.000 Euro in favore del medico della società, ordinando altresì la pubblicazione di tale sentenza sul quotidiano Le Monde, nonché su un quotidiano spagnolo. La sentenza era stata confermata nei successivi gradi di giudizio (Audiencia Provincial de Madrid e Tribunal Supremo). Successivamente, con due ordinanze, lo Juzgado de Primera Instancia n. 19 de Madrid aveva disposto in solido l’esecuzione della decisione del Tribunal Supremo nonché il pagamento per il Real Madrid della somma di 390.000 Euro a titolo di capitale, interessi e spese, e di 33.000 Euro a titolo di capitale, interessi e spese per il membro dell’équipe medica della squadra.

In un primo momento, il Tribunal de grande instance de Paris aveva dichiarato esecutive la sentenza e le ordinanze spagnole. La Cour d’appel de Paris aveva, tuttavia, revocato, ai sensi dell’art. 45, par. 1, del regolamento n. 44/2001 il provvedimento di exequatur, per contrarietà all’ordine pubblico francese, ritenendo che le decisioni in rilievo avrebbero ostacolato i media nell’adempimento dei loro compiti di informazione e di controllo, dando così luogo a una violazione della loro libertà di espressione.

Il Real Madrid e il medico dell’équipe sportiva della società avevano quindi impugnato la decisione di appello dinanzi alla Cour de cassation. Quest’ultima aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali, le quali si traducevano in sostanza nella domanda se, e a quali condizioni, dovesse essere negata, per motivi di ordine pubblico, l’esecuzione di decisioni straniere come quelle del caso di specie per violazione manifesta della libertà di stampa, quale sancita all’art. 11 della Carta.

Il giudizio della Corte

Il ragionamento della Corte si struttura su due pilastri argomentativi: la continuità interpretativa del motivo di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione dell’ordine pubblico nel contesto del regime Bruxelles I e la sua applicabilità a formanti dell’ordine pubblico discendenti da norme di diritto europeo, da un lato; e la valorizzazione dell’art. 11 della Carta, quale norma di diritto primario europeo corrispondente all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), da definire alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in forza del principio dell’interpretazione parallela enunciato dall’art. 52, par. 3, della Carta, dall’altro.

In primo luogo, la Corte di giustizia ha ripercorso i tratti essenziali dell’interpretazione ormai consolidata del limite dell’ordine pubblico nel contesto del regime agevolato di riconoscimento ed esecuzione previsto dal sistema Bruxelles I. Dalla giurisprudenza discendente dalla storica sentenza Krombach (Corte di giustizia UE, sentenza 28 marzo 2000, causa C-7/98, Dieter Krombach c. André Bamberski, ECLI:EU:C:2000:164) emerge infatti il principio secondo cui, sebbene non spetti alla Corte di giustizia definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato membro – restando gli Stati membri liberi, in linea di principio, di determinarne, conformemente alle loro concezioni nazionali, le relative esigenze – essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro richiesto può ricorrere alla clausola per non riconoscere o eseguire una decisione emessa dal giudice di un diverso Stato membro. In proposito, la Corte ha ribadito che il limite internazionalprivatico in parola, deve essere interpretato restrittivamente e applicato in via eccezionalein quanto ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001. Ciò si verificherebbe soltanto quando l’esecuzione della decisione in questione comporterebbe nello Stato richiesto la violazione manifestadi una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico.

Sulla base di tali premesse, la Corte di giustizia ha chiarito che, quando la violazione manifesta di cui trattasi riguardi una norma del diritto dell’Unione, come nel caso di specie, e non una norma di diritto interno dello Stato membro richiesto, non mutano le condizioni di ricorso alla clausola di ordine pubblico, ai fini del diniego del riconoscimento o dell’esecuzione di una decisione straniera, che si tratti di una norma di diritto sostanziale, come nel caso di specie (ordine pubblico materiale) o procedurale (ordine pubblico processuale). Infatti, conformemente a una giurisprudenza costante, spetta al giudice nazionale garantire con la stessa efficacia la tutela dei diritti stabiliti dall’ordinamento giuridico nazionale e quella dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Il limite internazionalprivatistico assumerebbe quindi rilevanza nel caso in cui il riconoscimento o l’esecuzione della decisione di cui trattasi nello Stato richiesto comporti la violazione manifesta di una norma giuridica essenziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione o di un diritto riconosciuto come fondamentale nell’ordinamento giuridico dell’Unione e, dunque, di tale Stato membro.  Ciò per la Corte si verifica in particolare rispetto ai diritti fondamentali riconosciuti a livello dell’Unione dalla Carta, la cui osservanza, nel caso di specie, si impone, ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Carta stessa, costituendo il regolamento n. 44/2001 un’attuazione del diritto dell’Unione.

In secondo luogo, la Corte di giustizia ha chiarito che la libertà di espressione sancita dall’art. 11 della Carta ha natura di norma fondamentale nell’ordinamento giuridico europeo, costituendo uno dei contenuti essenziali del principio di una società democratica e pluralista, valore quest’ultimo appartenente al nucleo valoriale fondante l’Unione Europea (art. 2 TUE). Se è vero che il diritto in parola è suscettibile di subire limitazioni, queste ultime, tuttavia, in linea con quanto stabilito dall’art. 52, par. 1, della Carta, devono rispettare alcuni criteri: ossia essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, conformemente al principio di proporzionalità, essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

Il contenuto effettivo dell’art. 11 della Carta deve inoltre essere ricostruito, in forza dell’art. 52, par. 3, della Carta, alla luce del contenuto e dell’interpretazione dell’art. 10 della CEDU, al quale l’art. 11 della Carta corrisponde. Grazie alle indicazioni fornite nel tempo dalla giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo, la Corte di giustizia ha chiarito che le eccezioni cui è soggetta la libertà di espressione richiedono un’interpretazione restrittiva e che l’art. 10, par. 2, della CEDU non lascia spazio a restrizioni alla libertà di espressione nell’ambito del discorso politico e in quello delle questioni di interesse generale, tra le quali rientrano le questioni relative allo sport professionistico e pertanto quelle relative al doping in tale settore. La Corte di giustizia ha rilevato che la stampa svolge in una società democratica un ruolo indispensabile di “public watchdog” meritevole di tutela. La libertà di espressione dei giornalisti e degli editori di stampa, pur dovendo muoversi nei limiti dell’obbligo di rispettare la reputazione e i diritti altrui, richiede quindi che una decisione che imponga un risarcimento dei danni conseguenti alla lesione della reputazione di persone fisiche e/o giuridiche abbia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra la somma concessa e la lesione in questione. Al fine di valutare la proporzionalità del risarcimento danni assegnato in via giudiziale, la Corte di giustizia ha richiamato i criteri espressi dalla Corte di Strasburgo al riguardo, applicabili nei confronti sia di una persona giuridica sia di un individuo. Essi implicano, in particolare, l’esigenza di verificare che le sanzioni risarcitorie adottate non siano tali da dissuadere la stampa dal partecipare alla discussione di questioni che presentano un legittimo interesse generale, come si avrebbe, ad esempio, qualora la condanna consista nel concedere alla parte lesa un risarcimento superiore al danno materiale o morale effettivamente subito.

Sebbene il parametro normativo di ancoraggio del limite dell’ordine pubblico sia definito da una norma di diritto primario dell’Unione Europea, la Corte di giustizia non ha ritenuto di valorizzare la dimensione europea dell’eccezione, una possibilità quest’ultima che era stata discussa nelle fasi orali del procedimento ed era stata evocata nelle conclusioni dell’avvocato generale. Il giudice europeo, al contrario, ha confinato ogni ragionamento sul dato formale dell’art. 34 del regolamento n. 44/2001 – ove è fatto richiamo all’ “ordine pubblico dello Stato membro richiesto”, accogliendo così implicitamente la tesi di una dimensione integrata dell’ordine pubblico dell’Unione nell’ordine pubblico nazionale.

Sulla base delle precedenti considerazioni, la Corte è giunta alla conclusione che l’esecuzione di una sentenza di condanna come quella del caso di specie debba essere negata qualora essa abbia come effetto una violazione manifesta dell’art. 11 della Carta.

Tale esito, tuttavia, è rimesso al giudizio concreto del giudice del rinvio, il quale è chiamato a verificare se la decisione in esame determini o meno una violazione manifesta dei diritti e delle libertà sanciti all’art. 11 della Carta. Un simile apprezzamento non deve tuttavia sconfinare in un indebito controllo delle valutazioni di merito già effettuate dal giudice dello Stato membro d’origine, in forza del divieto di riesame nel merito, che ispira il regime di circolazione delle decisioni straniere nel sistema Bruxelles I. Spetta piuttosto al giudice nazionale valutare, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, tra le quali figurano non solo le risorse delle persone condannate, ma anche la gravità del loro illecito e la portata del danno accertati, se l’esecuzione di una decisione straniera, come quella di specie, avrebbe come effetto una violazione manifesta, ossia sproporzionata, dei diritti e delle libertà sanciti all’art. 11 della Carta.

A tale riguardo, la Corte di giustizia ha individuato alcuni criteri-guida volti a indirizzare l’apprezzamento dell’autorità giudiziaria nazionale che sarà chiamata a decidere sulla sorte finale delle decisioni in esame. Quest’ultima, infatti, dovrà verificare se il risarcimento danni assegnato nella decisione in rilievo risulti manifestamente sproporzionato rispetto alla lesione della reputazione e rischi quindi di avere un effetto dissuasivo nello Stato membro richiesto sulla copertura mediatica di questioni analoghe in futuro o, più in generale, sull’esercizio della libertà di stampa. A tale riguardo, un’eventuale divergenza tra le somme concesse nello Stato membro richiesto per una lesione comparabile e l’importo del risarcimento danni assegnato nella decisione de quo non sarebbe, per la Corte, di per sé, sufficiente per ritenere, in modo automatico e senza ulteriori verifiche, che tale risarcimento sia manifestamente sproporzionato rispetto alla lesione della reputazione.

Infine, la Corte ha chiarito che, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio dovesse ravvisare la sussistenza di una violazione manifesta della libertà di stampa limitatamente a uno soltanto degli attori o a uno dei due convenuti del caso di specie, si determinerebbe un diniego parziale dell’esecuzione, limitato alla parte manifestamente sproporzionata del risarcimento danni concesso.

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