La competenza in materia di illeciti extracontrattuali in caso di danni da talidomide

di Giorgio Ghapios

Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 19 settembre 2024, n. 25153

Con l’ordinanza n. 25153 del 19 settembre 2024, la terza sezione civile della Corte di cassazione si è pronunciata, in sede di regolamento di competenza, sull’applicazione dell’art. 7, par. 2 del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. “Bruxelles I bis”).

Nel giudizio di merito, era stato richiesto al Tribunale di Milano di accertare la responsabilità di una società tedesca, che, sintetizzando il principio attivo talidomide, assunto dalle madri in gravidanza, avrebbe causato delle malformazioni congenite ai nuovi nati.

L’art. 7, par. 2 del regolamento “Bruxelles I bis” prevede che in materia di illeciti civili dolosi o colposi sia competente il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Nell’ordinanza, la Suprema Corte ha affermato che “con l’avvento del regolamento UE n. 1215 del 2012, è stata dettata una disciplina che non si limita ad individuare l’ordinamento munito di giurisdizione, ma identifica anche il giudice che, all’interno di esso, ha la competenza per la decisione della causa”.

Pertanto, nell’accogliere il regolamento di competenza, la Corte ha ritenuto che in applicazione dell’art. 7, par. 2 del regolamento “Bruxelles I bis”, nel caso dei danni da talidomide, tale luogo sia da individuare nei rispettivi luoghi di nascita dei danneggiati, identificando come competenti i tribunali dei relativi circondari.

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