Convenzione n. 35 relativa al rilascio dei certificati di capacità matrimoniale e di capacità di contrarre un’unione registrata

di Renzo Calvigioni


Il 13 settembre 2024, la Commissione internazionale di stato civile (CIEC) ha adottato la Convenzione n. 35 relativa al rilascio dei certificati di capacità matrimoniale e di capacità di contrarre un’unione registrata. La Convenzione agevola coloro che intendono contrarre matrimonio all’estero, favorendo il rilascio e la circolazione della documentazione necessaria a questo fine.

La Convenzione n. 35, ora aperta alla firma degli Stati, colma una lacuna del testo che ne costituisce il predecessore, la Convenzione n. 20 del 5 settembre 1980 relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale. Quest’ultima, per via dell’epoca in cui ha visto la luce, non contemplava le unioni registrate e l’ipotesi del matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Il nuovo strumento si applica anche agli stranieri residenti nel territorio degli Stati contraenti, superando, anche qui, un limite del regime precedente, che operava per i soli cittadini dello Stato di rilascio del certificato.

L’art. 2 della Convenzione n. 35 specifica cosa debba intendersi, ai fini della Convenzione stessa, per “unione registrata” e “Stato ricevente”. L’art. 3 assimila i rifugiati e gli apolidi ai cittadini dello Stato contraente in cui hanno il proprio domicilio o la residenza.
Alla Convenzione sono allegati quattro modelli di certificati (moduli 1A, 1B, 2A, 2B), contenenti voci standard da completarsi con i dati riportati nell’Appendice 2: questo meccanismo dovrebbe favorire la compilazione dei certificati in diverse lingue, agevolando la loro circolazione tra gli Stati contraenti.
L’art. 4 indica le modalità di redazione dei certificati, precisando che le sezioni facoltative possono essere soppresse a discrezione degli Stati contraenti, mentre l’art. 5 prevede la necessità delle preventive traduzioni a cura dei diversi Stati delle voci contenute nei certificati.

Tenendo conto che è esclusa qualsiasi forma di legalizzazione (art. 6 della Convenzione), è evidente la finalità di porre in essere uno strumento che sia vantaggioso per i cittadini ma semplice da utilizzare per le autorità dei diversi Stati. La validità dei certificati è di sei mesi dalla data del rilascio e sono previste delle modalità di verifica quando sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto o sulla autenticità degli stessi, precisando che le autorità degli Stati possono scambiarsi direttamente informazioni in proposito.
L’art. 7 prevede che gli Stati aderenti dovranno indicare preventivamente le autorità competenti a rilasciare i certificati di cui ai moduli allegati, nonché le autorità competenti che potranno discutere le eventuali modifiche agli allegati.
Gli articoli successivi riguardano le modalità di adesione degli Stati, l’entrata in vigore e tutti gli aspetti legati alla gestione della Convenzione, alla durata, modifiche e rapporti con gli Stati contraenti.

Si tratta di una Convenzione che contiene sicuramente degli aspetti interessanti, il cui testo dovrà essere oggetto di un adeguato approfondimento.

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