Corte di giustizia UE, sentenza 13 febbraio 2025, causa C‑393/23, Athenian Brewery SA c. Macedonian Thrace Brewery SA – ECLI:EU:C:2025:85
Con sentenza 13 febbraio 2025 (causa C‑393/23), la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 8, punto 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I bis”). Tale disposizione prevede che, in caso di pluralità di convenuti, una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, se tra le domande esiste un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e un’unica decisione, al fine di evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili, insito in una trattazione separata.
Il procedimento principale
La Macedonian Thrace Brewery SA (“MTB”), società operante nel mercato greco della birra, ha agito dinanzi al Tribunale di Amsterdam per ottenere la condanna al risarcimento danni in solido della Athenian Brewery SA (“AB”), sua concorrente, e della Heineken, in quanto società controllante della AB e avente sede ad Amsterdam.
Una decisione dalla Commissione per la concorrenza della Repubblica Ellenica aveva in precedenza accertato l’infrazione unica e continuata, ad opera della AB, dell’art. 102 TFUE e dell’art. 2 della legge greca n. 3959 sulla tutela della concorrenza, per l’abuso di posizione dominante sul mercato greco della birra. L’autorità nazionale non ha, invece, attribuito alcuna responsabilità alla Heineken, la quale all’epoca deteneva indirettamente circa il 98,8% delle quote del capitale della AB.
L’azione della MTB ha dato origine ad una lunga vicenda processuale, culminata nel ricorso alla Corte Suprema dei Paesi Bassi, che ha sollevato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sull’interpretazione dell’art. 8, punto 1 del regolamento Bruxelles I bis. Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se tale norma, in caso di domande di condanna in solido di una società controllante e della sua controllata – per il danno cagionato dalla commissione di un illecito anticoncorrenziale da parte di tale controllata – consenta che il giudice del domicilio della controllante, investito di tali domande, accerti la propria competenza internazionale solo in base alla presunzione che la controllante eserciti un’influenza determinante sulla società controllata.
La pronuncia della Corte
Richiamando la propria giurisprudenza sul punto, la Corte ha ribadito che ai fini dell’applicazione dell’art. 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, deve sussistere, tra le varie domande promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una decisione unica per evitare soluzioni potenzialmente incompatibili tra loro se le cause fossero decise separatamente. La Corte ha, inoltre, specificato che affinché si abbia un’incompatibilità tra decisioni deve sussistere una divergenza nella soluzione della controversia “nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto”.
In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta al giudice del rinvio valutare l’esistenza di una medesima situazione di diritto e di fatto, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia, e assicurarsi che le domande rivolte contro una pluralità di convenuti non siano intese a soddisfare artificiosamente le condizioni di applicazione dell’art. 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.
La Corte ha, dunque, precisato che il diritto della concorrenza dell’Unione prevede che la responsabilità per il danno risultante dalle violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione sia personale, spettando all’impresa che viola tali regole rispondere del danno derivante dalla violazione. A tal fine, qualora una società faccia parte della stessa “unità economica” insieme alle società figlie, esse formano una sola impresa ai sensi delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione. Pertanto, è l’esistenza stessa di tale unità economica a determinare in modo decisivo la responsabilità dell’una o dell’altra delle società che costituiscono l’impresa per il comportamento anticoncorrenziale di quest’ultima. Da ciò deriva, nelle parole della Corte, una responsabilità solidale tra le entità che compongono l’unità economica al momento della commissione dell’infrazione.
Per queste ragioni, la Corte ha ritenuto che, nel caso di una società madre e della sua società figlia, domiciliata in un altro Stato membro, ciascuna di queste due società può ragionevolmente prevedere che, in caso di infrazione delle regole di concorrenza dell’Unione commessa da una di esse, ciascuna possa essere convenuta dinanzi ai giudici dello Stato membro di domicilio dell’altra per rispondere a domande fondate su tale infrazione.
La Corte rileva che, secondo una giurisprudenza costante, nella particolare ipotesi in cui una società madre detenga direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale della sua società figlia che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza, esiste la presunzione iuris tantum di influenza determinante, nonché di responsabilità, della società madre, sviluppata nell’ambito della contestazione delle decisioni della Commissione adottate ex art. 23, par. 2, del regolamento (UE) n. 1/2003. Tale presunzione opera, secondo la Corte, anche al di fuori di tali casi, in presenza di una domanda di una persona fisica o giuridica per un danno che si ritiene subito a causa di un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione.
Inoltre, la Corte ha affermato che il giudice adito, nel valutare la sussistenza o meno della propria competenza internazionale, può limitarsi a verificare che non sia escluso a priori che sia esistita un’influenza determinante della società madre nei confronti della società figlia. Secondo la Corte, basta a tal fine il riferimento ad opera della ricorrente della presunzione di influenza determinante e di responsabilità della società madre, ferma restando la possibilità per le società convenute di avvalersi di indizi probatori che suggeriscono che la società madre non deteneva, direttamente o indirettamente, la totalità o la quasi totalità del capitale della propria società figlia.
Alla luce di quanto precede, la Corte ha stabilito che l’art. 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis non osta a che, in caso di domande volte a far sì che una società madre e la sua società figlia siano condannate in solido a risarcire il danno subito a causa di un’infrazione alle regole di concorrenza, da parte della società figlia, il giudice del domicilio della società madre investito di tali domande si dichiari competente sulla base della menzionata presunzione di influenza determinante e conseguente responsabilità, purché i convenuti non siano privati della possibilità di avvalersi di indizi probatori contrari.
