Corte di giustizia UE, sentenza 20 marzo 2025, causa C-61/24, Lindenbaumer – ECLI:EU:C:2025:197
Con sentenza 20 marzo 2025 (causa C-61/24), la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla determinazione della residenza abituale dei coniugi ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. a) e b) del regolamento n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (“Roma III”). Come noto, tale norma opera in assenza di optio legis e richiama la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adito il giudice e, in mancanza, quella dello Stato dell’ultima residenza abituale degli stessi, a condizione che essa non sia venuta meno da più di un anno quando l’autorità giurisdizionale è stata adita e sempre che uno dei coniugi ancora risieda in tale Stato.
Il procedimento
Il procedimento del rinvio trae origine da una causa di divorzio intentata da un cittadino tedesco, consigliere d’ambasciata di istanza a Mosca, nei confronti della moglie, anch’essa cittadina tedesca. I coniugi, sposatisi nel 1989 e genitori di due figli, dal 2006 avevano vissuto insieme a Berlino, in un appartamento preso in locazione. Nel giugno 2017 si erano trasferiti a Stoccolma e, successivamente, nel settembre 2019, a Mosca, in conseguenza dei distaccamenti del marito presso le diverse ambasciate. Pur avendo traslocato da ultimo in un alloggio interno all’ambasciata della capitale russa, i coniugi avevano mantenuto l’appartamento di Berlino, ove la moglie, nel gennaio 2020, aveva fatto rientro per sottoporsi ad un’operazione. Nel febbraio 2021 la donna era poi tornata nuovamente a Mosca ma, in seguito alla decisione di divorziare raggiunta con il coniuge, a maggio 2021 si era trasferita definitivamente nell’alloggio berlinese, mentre il marito era rimasto presso l’ambasciata.
Nel luglio 2021 quest’ultimo ha presentato domanda di divorzio presso l’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) di Berlino. Il Tribunale ha tuttavia respinto la stessa in applicazione della legge tedesca. Il marito ha quindi impugnato la decisione dinanzi al Kammergericht (Tribunale superiore), ottenendo la pronuncia di divorzio, in applicazione, questa volta, della legge russa, quale legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi ai sensi dell’art. 8, lett. b), del regolamento Roma III. In particolare, questo tribunale ha ritenuto che i coniugi avessero trasferito entrambi la propria residenza abituale a Mosca e che la moglie avesse mantenuto la stessa fino al maggio 2021, meno di un anno prima rispetto all’introduzione della causa. Contro tale sentenza la moglie ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo la pronuncia di divorzio in applicazione del diritto tedesco.
Le questioni pregiudiziali
La Corte di cassazione tedesca, al fine di stabilire se nel caso di specie il divorzio sia stato correttamente pronunciato in base alla legge russa, in luogo di quella tedesca, ritiene rilevante comprendere se le parti abbiano effettivamente trasferito a Mosca la propria residenza abituale. Dubitando tuttavia dei criteri interpretativi da utilizzare per determinare tale luogo ai fini dell’applicazione dell’art. 8, lett. a) e b) del regolamento Roma III, la Corte ha deciso di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendole di chiarire se:
– il distacco in qualità di agente diplomatico di un coniuge influisca sull’individuazione della residenza abituale nello Stato accreditatario o addirittura lo precluda;
– la presenza fisica dei coniugi in uno Stato debba essersi protratta per un certo tempo prima che si possa ritenere che vi abbiano stabilito la loro residenza abituale;
– la residenza abituale presupponga un certo grado di integrazione sociale e familiare nello Stato in questione.
La decisione della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che il criterio della residenza abituale, in mancanza di una definizione all’interno del regolamento e di un rinvio alle norme nazionali degli Stati membri, deve essere interpretato in via autonoma e uniforme, tenendo conto sia del significato letterale dell’espressione – da intendersi come il luogo in cui una persona risiede stabilmente – sia del contesto della norma e dei suoi obiettivi (come già chiarito in precedenti pronunce quali: Corte di giustizia, sentenza 22 dicembre 2010, causa C‑497/10 PPU, Mercredi, ECLI:EU:C:2010:829, punto 45, e sentenza 24 ottobre 2024, causa C‑227/23, Kwantum Nederland e Kwantum België, ECLI:EU:C:2024:914, punto 56).
Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, la Corte afferma che dal considerando n. 10 del regolamento Roma III emerge che tale regolamento deve essere interpretato coerentemente rispetto al regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, c.d. Bruxelles II-bis (riferimento da intendersi oggi al regolamento 2019/1111, c.d. Bruxelles II-ter). Nell’ambito di quest’ultimo regolamento, la nozione di “residenza abituale” è già stata ricostruita dalla Corte come composta da due elementi, uno soggettivo, consistente nell’intenzione del soggetto interessato di stabilire il centro abituale dei propri interessi in un dato luogo, e l’altro oggettivo, integrato dalla presenza sufficientemente stabile del soggetto in tale luogo (v. Corte di giustizia, sentenza 1° agosto 2022, causa C‑501/20, MPA, ECLI:EU:C:2022:619, punto 44).
Secondo la Corte, la medesima definizione va utilizzata anche ai fini dell’applicazione del regolamento Roma III. Da un lato, infatti, occorre dar seguito all’approccio unitario della nozione di residenza abituale nei vari strumenti di diritto internazionale privato in materia di famiglia che impiegano tale criterio e che si presentano tra loro strettamente connessi (come già affermato con riferimento al regolamento n. 4/2009 e al protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 nella sent. MPA, cit., punto 53). Dall’altro, la suddetta definizione di residenza abituale è anche compatibile con gli obiettivi dello stesso regolamento Roma III, di garantire la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità nei procedimenti matrimoniali, prevenendo al contempo possibili abusi nella scelta della legge applicabile.
Poste tali premesse, la Corte passa ad analizzare la specifica questione sottoposta dal giudice del rinvio.
Sul punto, la Corte afferma innanzitutto che il soggiorno di un agente diplomatico nel territorio dello Stato accreditatario è determinato da esigenze di servizio e non dalla volontà dell’agente stesso, cosicché in linea generale tale soggiorno non è idoneo a comportare lo spostamento della residenza abituale del diplomatico e del coniuge che lo accompagna nel suddetto Stato. Tuttavia, secondo la Corte tale elemento non è di per sé decisivo: infatti, dalle circostanze del caso concreto ben potrebbe risultare che i coniugi abbiano effettivamente trasferito la propria residenza abituale nello Stato di accreditamento (come, ad esempio, nell’ipotesi in cui abbiano acquistato un alloggio in tale Stato, per stabilirvisi alla fine dell’incarico).
Per quanto riguarda la durata del soggiorno, essa può incidere sulla sussistenza del requisito oggettivo della residenza abituale (quello della presenza sufficientemente stabile). Anche tale elemento non è tuttavia determinante: non si può escludere infatti che l’agente diplomatico e il coniuge abbiano mantenuto la residenza abituale nello Stato accreditante, nonostante la loro presenza nel territorio dello Stato accreditatario si sia protratta per un periodo non trascurabile.
Infine, l’integrazione sociale e familiare dei coniugi in un determinato Stato è del pari elemento pertinente per stabilire la sussistenza dell’elemento soggettivo della residenza abituale: in un caso come quello in esame la conservazione di legami sociali e familiari nello Stato accreditante ovvero la creazione di nuovi legami nello Stato accreditatario possono essere infatti sintomatici dell’intenzione, rispettivamente, di mantenere ovvero di trasferire la propria residenza abituale nel primo ovvero nel secondo Stato.
La Corte conclude quindi nel senso che – salvo ulteriori verifiche da parte del giudice del rinvio – i coniugi, nonostante la durata significativa del soggiorno in Russia, hanno conservato stretti legami, patrimoniali, sociali e familiari con la Germania (mantenendo in particolare l’immobile di Berlino per farvi rientro alla fine del periodo di distaccamento) e quindi non hanno mai inteso trasferire la propria residenza abituale da tale Stato.
