Corte di giustizia UE, sentenza 27 marzo 2025, causa C-57/24, Ławida – ECLI:EU:C:2025:217
Con sentenza 27 marzo 2025, la Corte di giustizia dell’UE ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni, che attribuisce la competenza a ricevere dichiarazioni di accettazione o rinuncia all’eredità alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’erede risiede abitualmente. La Corte di giustizia ha affermato che questa norma deve essere interpretata nel senso che le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente una persona che rifiuta l’applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell’omessa dichiarazione di rinuncia all’eredità non sono competenti a convalidare tale rifiuto.
Il caso
Il caso riguarda BA, una minore residente abitualmente in Polonia, e origina dalla mancata presentazione, entro il termine prescritto dalla legge polacca, di una dichiarazione di rinuncia all’eredità di ZJ, un parente defunto che risiedeva abitualmente in Germania.
A seguito dell’errore nel calcolo del termine prescritto per rinunciare, BA, tramite il suo rappresentante legale, ha avviato un procedimento presso il Tribunale circondariale di Gliwice, in Polonia, chiedendo di neutralizzare le conseguenze negative dell’omessa dichiarazione.
Il diritto polacco, infatti, prevede specifiche disposizioni in materia di accettazione e rinuncia all’eredità. In particolare, l’art. 1015 del codice civile stabilisce che una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità può essere resa entro un termine di sei mesi dalla data in cui l’erede è venuto a conoscenza del titolo in forza del quale è stato designato tale. L’assenza di dichiarazione entro tale termine equivale all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Inoltre, l’art. 1019 prevede che, in caso di errore o minaccia che incida sulla dichiarazione, l’erede possa evitare le conseguenze giuridiche dell’inosservanza del termine se sono soddisfatte determinate condizioni.
Il tribunale polacco ha respinto la domanda, ritenendo di non essere competente. BA ha quindi proposto appello avverso tale rigetto presso il Tribunale regionale di Gliwice, il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 13 del regolamento n. 650/2012, che attribuisce alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dell’erede la competenza a ricevere dichiarazioni di accettazione o rinuncia dell’eredità. Il giudice del rinvio chiede alla Corte se tale disposizione debba essere intesa nel senso che le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente una persona che rifiuta l’applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell’omessa dichiarazione di rinuncia all’eredità siano competenti anche a convalidare tale rifiuto.
La decisione
La Corte di giustizia afferma che l’art. 13 deve essere interpretato nel senso che gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente una persona che rifiuta l’applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell’omessa dichiarazione di rinuncia all’eredità non sono competenti a convalidare tale rifiuto.
Per giungere a questa conclusione, la Corte ha sviluppato un’argomentazione basata su diversi elementi: il tenore letterale dell’art. 13, il contesto normativo in cui si inserisce e gli obiettivi perseguiti dal regolamento.
In primo luogo, l’art. 13 attribuisce agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dell’erede una competenza limitata a “ricevere” dichiarazioni di accettazione o rinuncia dell’eredità. Dalla formulazione della norma risulta pertanto che tali organi giurisdizionali sono competenti “unicamente” a ricevere tali dichiarazioni, come già chiarito nella sentenza Oberle, del 21 giugno 2018 (causa C-20/17, ECLI:EU:C:2018:485).
In secondo luogo, la Corte sottolinea che l’art. 13 non riguarda la competenza di tali organi giurisdizionali a convalidare il rifiuto, da parte dell’erede, dell’applicazione nei suoi confronti delle conseguenze giuridiche dell’omessa dichiarazione di rinuncia all’eredità entro il termine prescritto. Una decisione giurisdizionale di convalida di tale rifiuto non costituisce un atto di “ricezione” di una dichiarazione ai sensi dell’art. 13 e, pertanto, non rientra nel suo ambito di applicazione.
In terzo luogo, la Corte analizza il contesto dell’art. 13, ricordando che tale articolo fa parte del capo II del regolamento, che disciplina tutti i criteri di competenza giurisdizionale in materia di successioni. La norma sulla competenza giurisdizionale risultante da tale articolo è completata da una norma di conflitto di leggi contenuta all’art. 28, che fa parte del capo III relativo alla legge applicabile e che disciplina specificamente la validità formale delle dichiarazioni di rinuncia all’eredità.
La Corte evidenzia che esiste una stretta correlazione tra questi due articoli, cosicché la competenza dell’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede a ricevere le dichiarazioni di rinuncia all’eredità è subordinata alla condizione che la legge applicabile alla successione in vigore in tale Stato preveda la possibilità di effettuare una dichiarazione siffatta dinanzi a un organo giurisdizionale. La decisione di convalida del rifiuto, da parte dell’erede, dell’applicazione delle conseguenze giuridiche della sua omessa dichiarazione, non costituisce ricezione di una dichiarazione di cui all’art. 13, la cui applicazione è pertanto da escludere.
Infine, quanto agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 650/2012, la Corte rileva che l’art. 13, letto alla luce del suo considerando 32, mira a semplificare le formalità a carico degli eredi e dei legatari, in deroga alle norme sulla competenza giurisdizionale previste agli artt. da 4 a 11 di tale regolamento. Tuttavia, la competenza giurisdizionale di cui all’art. 13 ha una portata limitata che non può quindi comprendere la situazione in cui un organo giurisdizionale compia atti che vadano oltre la semplice ricezione di una dichiarazione.
Le conseguenze per i professionisti
La sentenza ha importanti implicazioni pratiche per i professionisti del diritto che si occupano di successioni transfrontaliere e per gli eredi coinvolti in tali situazioni. L’interpretazione restrittiva dell’art. 13 del regolamento n. 650/2012 fornita dalla Corte delinea con maggiore chiarezza i confini della competenza giurisdizionale in questo ambito, ma comporta anche alcune conseguenze significative.
In primo luogo, si conferma una netta separazione delle competenze tra gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale (competenti a decidere sull’intera successione ai sensi dell’art. 4 del regolamento) e gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dell’erede (competenti unicamente a ricevere dichiarazioni di accettazione o rinuncia dell’eredità ai sensi dell’art. 13).
Questa distinzione impone di prestare particolare attenzione nell’individuare l’organo giurisdizionale competente per ciascun tipo di azione o richiesta in materia successoria.
In secondo luogo, la sentenza chiarisce che gli eredi che non hanno presentato tempestivamente una dichiarazione di rinuncia all’eredità non possono rivolgersi agli organi giurisdizionali del proprio Stato membro di residenza abituale – laddove consentito dalla legge di quello Stato – per ottenere la convalida del rifiuto dell’applicazione delle conseguenze giuridiche di tale omissione.
Per affrontare questa situazione, i professionisti del diritto dovranno necessariamente rivolgersi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale, che sono gli unici competenti a decidere su questioni che vanno oltre la semplice ricezione di dichiarazioni.
Ne consegue l’importanza di rispettare scrupolosamente i termini previsti dalla legge applicabile alla successione per la presentazione delle dichiarazioni di rinuncia all’eredità. Occorre prestare attenzione a tali termini e informare tempestivamente i propri clienti delle conseguenze dell’inosservanza.
La sentenza, ancora, evidenzia la stretta correlazione tra l’art. 13 e l’art. 28 del regolamento, che disciplina la validità formale delle dichiarazioni di rinuncia all’eredità. Occorre tenere conto di entrambe le disposizioni quando si assistono clienti che intendono rinunciare a un’eredità in un contesto transfrontaliero, assicurandosi che la dichiarazione soddisfi i requisiti formali previsti sia dalla legge applicabile alla successione che dalla legge dello Stato di residenza abituale dell’erede.
Infine, la sentenza potrebbe avere ripercussioni sulla certezza del diritto e sulla tutela degli eredi nell’Unione europea. Se da un lato l’interpretazione restrittiva dell’art. 13 contribuisce a una maggiore chiarezza normativa, dall’altro potrebbe rendere più difficile per gli eredi residenti in Stati membri diversi da quello del defunto esercitare efficacemente i propri diritti, soprattutto in caso di errori o circostanze impreviste.
In conclusione, la sentenza resa nel caso Ławida impone ai professionisti del diritto che si occupano di successioni transfrontaliere di adottare un approccio ancora più rigoroso e attento, sia nella fase di consulenza preventiva che nella gestione delle procedure successorie.
