Corte di cassazione, sez. un., sentenza 3 aprile 2025, n. 8802 – ECLI:IT:CASS:2025:8802CIV
Con sentenza 3 aprile 2025, n. 8802, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, in materia di trasporto aereo, la giurisdizione relativa alla domanda di compensazione per ritardo o cancellazione del volo prevista dal regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere accertata sulla base del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I bis“). Per la domanda di risarcimento dei danni supplementari, deve invece aversi riguardo alle norme sulla giurisdizione contenute nella Convenzione di Montreal del 1999 sulla responsabilità del vettore aereo.
I fatti
Due passeggeri acquistavano un volo da Alghero a Treviso, operato da Ryanair, compagnia aerea irlandese le cui condizioni generali di contratto recavano una clausola di proroga della giurisdizione a favore dei tribunali irlandesi. Il volo veniva dirottato a Venezia. I due decidevano, a motivo del ritardo subito, di chiedere a Ryanair il pagamento di una somma a titolo di compensazione pecuniaria sulla base del regolamento n. 261/2004. Si rivolgevano, a questo fine, al giudice di pace italiano, che ne accoglieva la domanda.
Ryanair impugnava la decisione dinanzi al Tribunale di Sassari, contestando la giurisdizione. Quest’ultimo accoglieva il motivo e si dichiarava incompetente. Rilevava, infatti, che la domanda proposta era tesa alla compensazione del pregiudizio subito: per accertare la giurisdizione si sarebbe dovuto avere riguardo, per questo, ai soli criteri stabiliti dal regolamento Bruxelles I bis, senza possibilità di riferirsi alle norme sulla giurisdizione contenute nella Convenzione di Montreal, destinate a venire in gioco in relazione a domande sull’eventuale maggior danno. Agli effetti del regolamento europeo, la clausola di proroga della giurisdizione a favore dei tribunali irlandesi doveva pertanto considerarsi valida.
I passeggeri si rivolgevano alla Corte di cassazione, ritenendo che il tribunale avesse errato nell’applicare il regolamento Bruxelles I bis e che, al contrario, si applicasse la Convenzione di Montreal. Agli effetti dell’art. 49 della Convenzione, che sancisce la nullità delle clausole modificative della competenza giurisdizionale stipulate anterioriormente al verificarsi del danno, la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni generali sarebbe stata invalida.
La decisione
Le sezioni unite hanno ritenuto il motivo infondato. In primo luogo, hanno considerato non soddisfatte, nel caso di specie, le condizioni di applicabilità della Convenzione di Montreal. Il suo art. 1, infatti, prevede che questa si applichi “ad ogni trasporto internazionale”, per tale intendendosi “ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo… sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato”. Nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano il dirottamento di un volo interno (Alghero – Treviso) senza che fosse previsto uno scalo in un altro Stato, circostanza in sé sufficiente a escludere l’applicabilità della Convenzione.
La Corte si è richiamata poi a un precedente della Corte di giustizia dell’UE (sentenza 7 novembre 2019, causa C-213/18, Adriano Guaitoli et al. c. EasyJet Airline Co. Ltd – ECLI:EU:C:2019:927), nel quale si era già chiarito che il danno forfettario previsto dal regolamento (CE) n. 261/2004 e il risarcimento supplementare di cui alla Convenzione di Montreal si fondano su basi normative “nettamente distinte”. Ragion per cui, a fronte di una domanda finalizzata ad ottenere entrambi i tipi di ristoro, il giudice adito deve accertare la propria competenza “per il primo capo della domanda, alla luce dell’art. 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis” – la norma che stabilisce i criteri attributivi della giurisdizione in materia contrattuale – “e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell’art. 33 di detta Convenzione” – la norma che stabilisce i criteri di competenza giurisdizionale per le ipotesi di risarcimento del danno richiesto ai sensi della stessa convenzione.
Uniformandosi a tale pronuncia, le sezioni unite hanno affermato che il passeggero che intenda ottenere una compensazione in base al regolamento n. 261/2004, dovrà riferirsi, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, al regolamento Bruxelles I bis. Nel caso in cui voglia ottenere un risarcimento per danni supplementari dovrà invece avere riguardo all’art. 33 della Convenzione di Montreal.
La Cassazione ha dunque ritenuto applicabile al caso di specie il solo regolamento Bruxelles I bis. Ha altresì precisato l’impossibilità di invocare nel caso in parola le restrizioni alla proroga di giurisdizione previste dalla sezione 4 del capo II dello stesso regolamento, concernente la competenza in materia di contratti conclusi da consumatori. Questo perché l’art. 17, par. 3, del regolamento, esclude l’applicabilità della stessa sezione “ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale”, come quello oggetto della pronuncia in esame.
