Ordine pubblico e Convenzione di Lugano: il Tribunale federale svizzero segue la Corte di giustizia UE

di Davide Castagno

Tribunal fédéral suisse, 1 re Cour de droit civil, Arrêt 15 settembre 2025, 4A_129/2024

Con sentenza 15 settembre 2025, il Tribunale federale svizzero – pronunciandosi per la prima volta sulla questione – ha stabilito che, salvo circostanze particolari che rendano eccessivamente difficile o impossibile l’esercizio dei rimedi nello Stato d’origine, spetta, in linea di principio, alla parte che si oppone al riconoscimento di una sentenza straniera, invocando una violazione dell’ordine pubblico ai sensi dell’art. 34 n. 1 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, dimostrare di aver previamente esperito, nello Stato d’origine, tutti i rimedi disponibili, al fine di prevenire a monte tale violazione.

I fatti di causa
Con sentenza del 14 luglio 2017, il Tribunalul Specializat di Cluj (Romania) condannava la società Alpha, con sede in Svizzera, a versare alla società Beta, con sede in Romania (i nomi delle società sono di fantasia), diversi importi per un totale di € 159.394,30, con interessi dello 0,15% al giorno a decorrere dal 10 giugno 2016, nonché € 19.331,61 a titolo di interessi maturati fino al 9 giugno 2016.
Decidendo sugli appelli proposti da entrambe le parti, con sentenza del 3 novembre 2020 la Corte d’appello di Cluj riformava la decisione di primo grado e condannava la società Alpha a versare alla società Beta la minor somma di € 56.178, corrispondente al valore delle merci fornite da Beta ad Alpha, inclusi i relativi costi di trasporto, nonché € 16.080,29 a titolo di interessi moratori maturati fino al 9 giugno 2016 e, successivamente, ulteriori interessi moratori dello 0,15% al giorno a decorrere dal 10 giugno 2016 (entrambi calcolati e da calcolare sul predetto importo di € 56.178).
Secondo la Corte, in particolare, dal contratto – avente ad oggetto la vendita di prodotti in cartone – concluso tra le parti risultava che, in caso di ritardo nel pagamento del prezzo, la parte venditrice (Beta) potesse esigere interessi dello 0,15% al giorno fino al completo pagamento del debito e che, in tale ipotesi, l’importo degli interessi dovuti potesse superare l’ammontare del capitale sul quale essi erano calcolati.
Con decisione del 24 maggio 2022, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie romena respingeva i ricorsi proposti da entrambe le parti, confermando così la sentenza d’appello.
Su istanza della società Beta, l’Ufficio esecuzioni e fallimenti del distretto di Sierre, in Svizzera, notificava quindi alla società Alpha un precetto esecutivo per l’importo complessivo di 250.329 franchi svizzeri, con interessi dello 0,15% al giorno a decorrere dall’11 marzo 2022.
La società Alpha proponeva opposizione all’esecuzione, ma questa veniva respinta con decisione del 27 gennaio 2023, successivamente confermata dalla Chambre civile del Tribunale cantonale del Canton Vallese (la quale, con decisione del 1° febbraio 2024, rettificava parzialmente il dispositivo della precedente pronuncia).
Contro tale decisione, la società esecutata proponeva infine ricorso al Tribunale federale, deducendo, in sostanza, una violazione dell’ordine pubblico materiale ai sensi dell’art. 34 n. 1, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, concernente la competenza giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in relazione alla condanna al pagamento dell’interesse dello 0,15% al giorno pronunciata dalla giustizia romena.

La questione sottoposta al Tribunale federale
La questione portata all’attenzione del Tribunale federale svizzero riguarda, in sostanza, l’obbligo di esaurire i rimedi giuridici disponibili nello Stato d’origine al fine di evitare che la decisione ivi resa risulti contraria all’ordine pubblico materiale dello Stato in cui è chiesta l’esecuzione – nella specie, la Svizzera – ai sensi dell’art. 34 n. 1 della Convenzione di Lugano.
In particolare, dalle risultanze processuali la corte cantonale aveva desunto l’atteggiamento passivo della società Alpha, nel procedimento romeno, in relazione alla questione degli interessi, rilevando come tale profilo non fosse stato oggetto di specifici approfondimenti da parte dei giudici romeni, i quali sembravano essersi limitati ad applicare quanto previsto nel contratto di compravendita, non contestato sul punto dalla società convenuta.
Secondo la società ricorrente, tuttavia, la corte cantonale non solo avrebbe valutato in modo arbitrario il suo comportamento processuale davanti alle corti romene, ma soprattutto avrebbe erroneamente ritenuto tale comportamento rilevante nel procedimento di esecuzione svizzero. Ciò, in particolare, poiché, se interpellata al riguardo, l’autorità giudiziaria romena non avrebbe potuto in alcun modo far riferimento alla nozione di ordine pubblico de qua, essendo stata proprio la durata del procedimento romeno (quasi sette anni) a rendere il tasso d’interesse in seguito applicato contrario all’ordine pubblico materiale, così come invocato nell’opposizione all’esecuzione.

La giurisprudenza della Corte di giustizia e la Convenzione di Lugano
Per risolvere la questione, secondo il Tribunale federale risulta dirimente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, in particolare con riferimento all’art. 34 n. 1 del previgente regolamento n. 44/2001 (c.d. “Bruxelles I”), corrispondente all’art. 34 n. 1 della Convenzione di Lugano.
Secondo quella giurisprudenza, il sistema di riconoscimento ed esecuzione previsto dal regolamento n. 44/2001 – e ora dal regolamento n. 1215/2012 (c.d. “Bruxelles I bis”) – si fonda sulla reciproca fiducia tra gli Stati membri all’interno dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. È proprio questa fiducia, in caso di erronea applicazione del diritto nazionale o dell’Unione, a giustificare l’idea che il sistema dei rimedi giuridici previsto in ciascuno Stato membro, integrato dal meccanismo del rinvio pregiudiziale, offra ai cittadini una garanzia sufficiente. Pertanto, nel verificare l’esistenza di un’eventuale violazione manifesta dell’ordine pubblico dello Stato richiesto, il giudice di quest’ultimo deve tener conto che, salvo circostanze particolari che rendano eccessivamente difficile o impossibile l’esercizio dei rimedi giuridici nello Stato d’origine, le parti devono utilizzare in tale Stato tutte le vie di ricorso disponibili, al fine di prevenire a monte una violazione dell’ordine pubblico (cfr. Corte di giustizia, sentenza 16 luglio
2015, causa C-681/13, Diageo Brands, ECLI:EU:C:2015:471, punti 63, 64 e 68, successivamente confermata da Corte di giustizia, sentenza 25 maggio 2016, causa C-559/14, Meroni, ECLI:EU:C:2016:349, punti 47 e 48).
Anche la Convenzione di Lugano, secondo il Tribunale federale svizzero, si basa su un analogo “elevato livello di fiducia reciproca” nei sistemi giuridici e negli organi giudiziari delle parti contraenti. Non può dunque sostenersi – come argomentato da parte della dottrina svizzera, espressamente richiamata nella sentenza – che la giurisprudenza della Corte di giustizia si fondi su princìpi estranei alla Convenzione di Lugano. Né appare condivisibile, prosegue il Tribunale, l’ulteriore argomento – avanzato da altra parte della dottrina nazionale, anch’essa menzionata nella
sentenza – secondo cui la Corte di giustizia, nella sua giurisprudenza, farebbe applicazione dell’art. 34 n. 2 del regolamento n. 44/2001, che, facendo espressamente salva la necessità di impugnare la decisione nello Stato membro d’origine ove possibile, riguarda, al pari dell’art. 34 n. 2, della Convenzione di Lugano, il diverso caso della contumacia involontaria. Piuttosto, secondo il Tribunale svizzero, la Corte lussemburghese avrebbe circoscritto tale onere, prescrivendo che, in caso di violazione dell’ordine pubblico ai sensi dell’art. 34 n. 1, le parti che intendono
opporsi al riconoscimento della sentenza straniera debbano dimostrare la sussistenza di circostanze che rendano troppo difficile o concretamente impossibile l’esercizio di rimedi processuali idonei a far valere la pretesa violazione nello Stato d’origine, a prescindere dalla loro mera “possibilità” ai sensi dell’art. 34 n. 2.

Nulla osta, pertanto, a che l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia sull’art. 34 n. 1, del regolamento n. 44/2001 sia seguita – in linea di principio – anche nell’interpretazione dell’analogo art. 34 n. 1, della Convenzione di Lugano riguardo all’ordine pubblico materiale. D’altro canto, conclude il Tribunale, l’onere di utilizzare i rimedi disponibili nello Stato d’origine – dal quale consegue anche quello di invocare dinanzi alle autorità di quello Stato i motivi volti a evitare che una decisione sia contraria all’ordine pubblico dello Stato richiesto – può altresì trovare fondamento nel principio di buona fede processuale. Sarebbe, infatti, contrario a tale principio che una parte non si difenda efficacemente nello Stato d’origine e attenda la procedura di riconoscimento per sollevare – soltanto in quella sede – i propri motivi di opposizione.

La soluzione al caso di specie
Facendo applicazione di tale principio di diritto, nel caso di specie il Tribunale federale svizzero ha ritenuto che la società ricorrente non fosse riuscita a dimostrare, mediante riferimenti precisi alle decisioni emesse in Romania e agli atti depositati presso i tribunali romeni, che questi ultimi avessero specificamente esaminato la validità del tasso di interesse controverso o che la stessa ricorrente avesse sollevato un motivo relativo a tale interesse.
Da un lato, infatti, risultava dagli atti processuali che la ricorrente avesse utilizzato i rimedi a sua disposizione in Romania, senza però presentare dinanzi a quelle autorità alcun motivo relativo all’interesse controverso. Dall’altro lato, la società ricorrente neppure era riuscita a dimostrare che la cognizione di tali autorità non le avrebbe permesso l’effettivo esame di tale aspetto della controversia, che, se puntualmente sollevato, avrebbe potuto evitare la presunta contrarietà delle decisioni romene all’ordine pubblico materiale svizzero.
Di conseguenza, secondo il Tribunale federale, essa non poteva validamente invocare davanti alle autorità svizzere la violazione dell’ordine pubblico ai sensi dell’art. 34 n. 1 della Convenzione di Lugano, così come interpretato dalla Corte di giustizia dell’UE.

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