Sulla nullità di un’ingiunzione di pagamento europea nel caso di notificazione irregolare

di Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 5 dicembre 2024, causa C‑389/23, Bulgarfrukt – Fruchthandels GmbH c. Oranzherii Gimel II EOOD – ECLI:EU:C:2024:1001

Con sentenza 5 settembre 2024 (causa C-389/23), la Corte di giustizia dell’UE ha chiarito l’interpretazione del regolamento n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale nel quadro dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento europea emessa sulla base del regolamento n. 1896/2006. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla possibilità, in capo agli Stati membri, di prevedere la nullità di un’ingiunzione di pagamento europea nell’eventualità in cui la notifica sia stata viziata da irregolarità.

La pronuncia interessa anche l’interpretazione del regolamento 2020/1784 sulla notificazione o comunicazione transfrontaliera degli atti, che ha sostituito il regolamento n. 1393/2007 a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il procedimento principale

Nel gennaio 2019, il Tribunale circoscrizionale di Berlino-Wedding emetteva un’ingiunzione di pagamento ai sensi del regolamento n. 1896/2006 nei confronti di una società a responsabilità limitata con unico socio con sede in Bulgaria (d’ora in avanti “Oranzherii”). L’organo ricevente bulgaro designato in base al regolamento n. 1393/2007 attestava che la notifica di tale ingiunzione fosse stata effettuata a luglio 2019, in conformità con lo stesso regolamento, senza tuttavia precisare – in bulgaro – le modalità di notifica impiegate. Considerando correttamente avvenuta la notifica, l’organo aggiungeva che il destinatario avesse lasciato l’indirizzo in questione e che nel registro non ne fosse riportato l’indirizzo attuale.

Nell’aprile 2020, il giudice tedesco dichiarava dunque esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’art. 18, par. 1, del regolamento 1896/2006. Con fax di marzo 2021, la Oranzherii proponeva opposizione sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo a febbraio 2021, in sede di esecuzione forzata, inoltrando poi poco dopo un ricorso ai sensi del dell’art. 1092a del codice di procedura civile tedesco (d’ora in avanti “ZPO”). Tale disposizione prevede che, entro un mese dal momento in cui è venuto o avrebbe potuto venire a conoscenza dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea o della mancata notifica, il convenuto può chiederne l’annullamento se la notifica non sia stata effettuata, oppure se non sia stata effettuata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006. Qualora il giudice accolga la domanda per uno di questi motivi, l’ingiunzione di pagamento europea viene dichiarata nulla.

Il giudice tedesco considera che tale disposizione sia contraria al diritto dell’UE e, in particolare agli articoli 16 e 17 del regolamento n. 1896/2006, che disciplinano modalità, termini ed effetti dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea. Tra gli altri motivi, perché offrirebbe in anticipo un mezzo di ricorso, anche se il termine per proporvi opposizione (30 giorni dalla notifica) non ha ancora iniziato a decorrere.

Inoltre, l’omissione di accludere il modulo previsto dal regolamento n. 1393/2007 non comporterebbe la nullità dell’intera notifica, ma imporrebbe al giudice adito di regolarizzare a posteriori tale omissione: tale principio dovrebbe applicarsi anche nel contesto del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento istituito dal regolamento n. 1896/2006 (sentenza 6 settembre 2018, Catlin Europe, causa C‑21/17, EU:C:2018:675). Deporrebbe in tal senso anche il fatto che il regolamento 2020/1784 sulle notifiche transfrontaliere preveda ora, all’art. 12, paragrafi 5 e 6, disposizioni relative alla possibilità di regolarizzare una notificazione per irregolarità da cui sia viziata, senza che tali irregolarità comportino la nullità dell’intera notifica.

La pronuncia della Corte

La Corte ricorda come l’ingiunzione di pagamento europea di cui al regolamento n. 1896/2006 debba essere oggetto di una notificazione o comunicazione conforme alle norme minime previste agli articoli da 13 a 15 di tale regolamento. In caso di violazione di tali norme, l’equilibrio tra gli obiettivi ivi perseguiti, di rapidità ed efficacia, da un lato, e di rispetto dei diritti della difesa, dall’altro, sarebbe compromesso (sentenza 4 settembre 2014, eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen, cause riunite C‑119/13 e C‑120/13, EU:C:2014:2144, punto 37).

A tal riguardo, ricorda altresì che il regolamento n. 1393/2007 prevede, all’art. 8, par. 1, la facoltà per il destinatario dell’atto da notificare o da comunicare di rifiutare di riceverlo, adducendo la motivazione che l’atto non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua che si suppone che l’interessato comprenda (sentenza 2 marzo 2017, Henderson, causa C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 49). Il destinatario dell’atto non solo deve essere posto nella condizione di ricevere realmente l’atto, ma altresì di conoscere e di comprendere effettivamente e completamente il senso e la portata dell’azione avviata nei suoi confronti all’estero, in modo tale da poter utilmente preparare la propria difesa e far valere i propri diritti nello Stato membro mittente (sentenza 6 settembre 2018, Catlin Europe cit.). Affinché tale diritto di rifiuto sancito possa utilmente produrre i suoi effetti, è necessario che il destinatario dell’atto ne sia debitamente informato mediante il modulo standard che figura nell’allegato II dello stesso regolamento n. 1393/2007 (sentenza 2 marzo 2017, Henderson cit.). Quando un atto è notificato o comunicato al suo destinatario senza che tale modulo sia allegato all’atto, l’organo ricevente deve regolarizzare tale omissione informando senza indugio il destinatario del suo diritto di rifiutare la ricezione dell’atto, trasmettendogli lo stesso modulo standard.

La Corte ribadisce che l’omessa produzione del modulo standard che figura all’allegato II del regolamento n. 1393/2007 non può comportare la nullità né dell’atto da notificare o da comunicare né della procedura di notificazione o di comunicazione, dato che una conseguenza del genere sarebbe incompatibile con l’obiettivo perseguito da tale regolamento, che è quello di prevedere un modo di trasmissione diretto, rapido ed efficace degli atti in materia civile e commerciale tra gli Stati membri. Pertanto, una normativa nazionale non può disporre, senza violare il regolamento n. 1393/2007, che l’omissione di tale modulo standard debba essere sanzionata con la nullità (sentenza 2 marzo 2017, Henderson, cit.).

La mancata notificazione o comunicazione di un’ingiunzione di pagamento europea o l’inosservanza delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006 devono essere distinte dalla mancata comunicazione, al destinatario di un atto, del modulo standard di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007 che informa tale destinatario del suo diritto di rifiutare la ricezione di tale atto se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua che si suppone egli comprenda.

Se l’omissione di tale modulo standard deve essere sanata senza indugio dall’organo ricevente e non può essere sanzionata con la nullità, pena la compromissione dell’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1393/2007, tale principio non è applicabile nel caso in cui il giudice nazionale dichiari nulla un’ingiunzione di pagamento europea che non è stata notificata o che è stata notificata in violazione degli standard minimi stabiliti negli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006, essendo un simile annullamento coerente con gli obiettivi di tale regolamento.

Infatti, dal momento in cui il credito alla base di un’ingiunzione di pagamento europea è contestato – e ciò avviene manifestamente quando il convenuto propone ricorso contro l’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento europea la cui notificazione o comunicazione sia viziata da irregolarità – la procedura speciale disciplinata dal regolamento n. 1896/2006 cessa di trovare applicazione. Invero, come risulta dall’art. 1, par. 1, lett. a), di tale regolamento, gli obiettivi di semplificazione, di rapidità e di riduzione dei costi perseguiti da quest’ultimo sono rilevanti solo in relazione ai crediti non contestati (v. sentenze 4 settembre 2014, eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen cit., e 13 giugno 2013, Goldbet Sportwetten, causa C‑144/12, EU:C:2013:393, punto 42).

In conclusione, la Corte di giustizia dell’UE dichiara che le disposizioni del regolamento n. 1896/2006, in combinato disposto con quelle del regolamento n. 1393/2007, devono essere interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale in base alla quale, nel caso in cui un’ingiunzione di pagamento europea non sia stata notificata o comunicata al convenuto o sia stata notificata in violazione delle norme minime previste agli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006, il giudice investito del ricorso avverso tale ingiunzione è tenuto a dichiararne la nullità.

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