Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 16 dicembre 2025, ricorso n. 42758/23, Z. e altri c. Finlandia
Con sentenza 16 dicembre 2025, resa nel caso Z. e altri c. Finlandia, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è soffermata sugli obblighi gravanti, in base all’art. 8 CEDU, che sancise il diritto alla vita privata e familiare, sulle autorità giurisdizionali adite di una domanda di rimpatrio a seguito di sottrazione internazionale di minorenni ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale. Nella vicenda in esame, un cittadino russo aveva condotto i propri figli (nati rispettivamente nel 2011 e nel 2013) in Finlandia senza il consenso della madre, presentando una domanda di asilo alle autorità finlandesi sia per sé che per i minorenni.
I fatti
Il trasferimento illecito avveniva nel 2022. Dopo l’arrivo in territorio finlandese, il padre presentava altresì domanda di asilo per sé e per i figli, in ragione della sua opposizione all’attuale regime in Russia e alla guerra in Ucraina. La domanda fu accolta (sia per il padre, in via principale, che per i figli in quanto minorenni) nel dicembre 2023.
Nelle more della richiesta di asilo, la madre avviava un procedimento per il ritorno dei figli in Finlandia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980.
Nel settembre 2023, la Corte suprema finlandese, riformando la decisione della Corte d’appello, ordinava il rimpatrio di entrambi i bambini in Russia. La Corte riteneva che non fosse stato dimostrato che, in ragione del rimpatrio, i minori sarebbero stati esposti a danni fisici o psicologici o comunque sottoposti a una situazione intollerabile, sia per la scuola che avrebbero frequentato sia per qualsiasi altro motivo. La Corte suprema ha inoltre ritenuto che il figlio maggiore, che all’epoca aveva dodici anni, si fosse opposto con forza e sincerità al rimpatrio e che avesse raggiunto un’età e un grado di maturità tali da rendere opportuno tenere conto delle sue opinioni. Anche il figlio minore, che all’epoca aveva dieci anni, si era opposto al rimpatrio, sebbene non avesse raggiunto un’età e un grado di maturità tali da rendere opportuno tenere conto delle sue opinioni.
Secondo la Corte suprema, sebbene fosse vero che il ritorno dei bambini in Russia avrebbe probabilmente reso più difficile per loro mantenere i contatti con il padre, era nell’interesse dei bambini tornare in Russia, dove avrebbero continuato a vivere con la madre, con la quale avevano vissuto prima del loro trasferimento illegittimo. Tenendo conto dello scopo della Convenzione dell’Aja, dell’applicazione restrittiva dei motivi ostativi al rimpatrio e della loro natura discrezionale, alle obiezioni del figlio maggiore non poteva essere attribuito un peso tale da impedire il ritorno dei bambini in Russia.
Plurime richieste di annullamento straordinario dell’ordine di ritorno, presentate dal padre, venivano rigettate dalla Corte suprema finlandese. In particolare, riteneva che la concessione dell’asilo ai minori non esentasse di per sé lo Stato dagli obblighi assunti ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980. La decisione di concedere l’asilo non costituiva un fatto nuovo idoneo a condurre un esito diverso nel procedimento per il rimpatrio, in quanto i minori godevano di un diritto di asilo derivato da quello del padre, che non era quindi basato su un rischio di danno per i minori stessi qualora fossero tornati in Russia.
Il padre decideva pertanto di rivolgersi alla Corte europea dei diritti umani, presentando un ricorso per sé e a nome dei propri figli per violazione dell’art. 8 CEDU.
La pronuncia
Alla luce del margine di discrezionalità spettante allo Stato di rifugio nel sistema della Convenzione dell’Aja del 1980, interpretata alla luce dell’art. 8 CEDU, la Corte EDU non ha riscontrato alcun motivo per contraddire la decisione della Corte suprema finlandese.
Sebbene la decisione di rimpatrio costituisse una interferenza con il diritto al rispetto della vita familiare dei ricorrenti, la Corte EDU ha osservato che tale interferenza doveva considerarsi conforme alla legge finlandese, in linea con lo scopo legittimo di tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone coinvolte e necessaria in una società democratica, rispettando pertanto tutti i requisiti previsti dall’art. 8, par. 2, CEDU.
Con riguardo al requisito da ultimo citato, la Corte EDU ha sottolineato la necessità di verificare se i giudici finlandesi avessero trovato un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, tenendo in primaria considerazione l’interesse superiore dei minorenni coinvolti, alla luce dell’ampio margine di apprezzamento che spetta alle autorità nazionali nel quadro dei parametri dell’art. 8 CEDU.
L’operato dei giudici nazionali è risultato, nell’opinione della Corte EDU, conforme ai sopracitati parametri, in quanto la Corte suprema finlandese:
- ha considerato tutte le allegazioni presentate dal padre e ha affrontato ciascuna questione in modo approfondito, facendo altresì affidamento su colloqui con i bambini condotti da assistenti sociali in un’udienza alla presenza di entrambi i genitori, e ha anche sentito separatamente il figlio maggiore;
- ha ritenuto di non dare seguito all’obiezione dei figli al rimpatrio: per quanto riguarda il figlio minore, in quanto egli non sembrava aver raggiunto un’età e una maturità tali per cui era opportuno tenere conto del suo parere; per quanto riguarda il figlio maggiore, operando una valutazione di prevalenza del suo superiore interesse rispetto all’opinione espressa;
- ha stabilito che non esisteva un grave rischio che il ritorno dei bambini in Russia li esponesse a danni fisici o psicologici, né li ponesse in una situazione intollerabile;
- ha inoltre ritenuto che la successiva concessione dell’asilo a tutti e tre i richiedenti in Finlandia non mettesse in discussione tale valutazione del rischio, poiché lo status dei bambini derivava da quello concesso al padre.
In conclusione, sia pure nella consapevolezza delle difficoltà che il rimpatrio avrebbe posto nel mantenimento dei contatti con il padre, la Corte suprema ha comunque ritenuto che fosse nell’interesse superiore dei bambini tornare in Russia e che i tribunali nazionali hanno effettuato un esame efficace delle questioni rilevanti, nel rispetto dei requisiti procedurali inerenti all’art. 8 CEDU.
