Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza 4 ottobre 2025, n. 26726 – ECLI:IT:CASS:2025:26726CIV
Con sentenza della Suprema Corte del 4 ottobre 2025 n. 26726, giunge a conclusione la vicenda Vinyls Italia S.p.A., all’epoca della domanda in Amministrazione Straordinaria e, poi, in Fallimento (“Vinyls”) c. Mediterranea di Navigazione S.p.A. (“Mediterranea”), sulla quale, come noto, era stata chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale la Corte di giustizia dell’UE nella causa C-54/16, decisa in data 8 giugno 2017.
Il procedimento
Il giudizio, avviato dal curatore di Vinyls, aveva ad oggetto la revocatoria (ex art. 67 secondo comma del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, “legge fallimentare”) del pagamento di canoni di noleggio marittimo a Mediterranea in quanto effettuati (a dire di Vinyls, in ritardo rispetto alle condizioni contrattuali) nel semestre anteriore alla dichiarazione dello stato di
insolvenza.
Mediterranea si era opposta alla domanda invocando, tra l’altro, l’art. 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza (“regolamento insolvenza”, oggi sostituito dal regolamento (UE) 2015/848, ma applicabile, ratione temporis, ai fatti di causa) che, come noto, in deroga all’art. 4 par. 2 lett. m) del regolamento medesimo, sottrae gli “atti pregiudizievoli per la massa dei creditori” all’applicazione della legge dello Stato membro di apertura della procedura concorsuale (lex fori concursus) quando chi ne ha beneficiato prova che l’atto “è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura” e che “tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo”. Deduceva, in particolare, Mediterranea che il diritto inglese scelto dalle
parti quale legge regolatrice del contratto di noleggio e alla cui stregua i noli erano stati pagati (lex causae) avrebbe impedito la revoca di detti pagamenti.
Poiché tuttavia tale difesa era stata svolta da Mediterranea solo in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cod. proc. civ. e Vinyls ne contestava la tardività (e, per questo, l’inammissibilità), il Tribunale di Venezia si era rivolto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE investendola di questioni concernenti essenzialmente: (i) la disciplina della forma e dei termini per far valere l’eccezione di cui all’art. 13 del regolamento n. 1346/2000; (ii) il contenuto dell’onere probatorio gravante sulla parte che intende avvalersi di detta eccezione; (iii) l’applicabilità del medesimo art. 13 in presenza di un contratto che, seppur interamente collegato all’ordinamento dello Stato membro della procedura (com’era, rispetto all’Italia, il rapporto di noleggio venuto in rilievo nel caso in esame), sia nondimeno assoggettato dalle parti alla legge di un diverso Stato membro (nella specie, il diritto inglese).
Con la ricordata sentenza dell’8 giugno 2017, la Corte di giustizia rispondeva alla questione dianzi riportata sub (i) che la forma e il termine nei quali colui che ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori ha l’onere di sollevare un’eccezione ai sensi dell’art. 13 del regolamento insolvenza al fine di opporsi alla revoca di tale atto secondo le disposizioni della lex fori concursus rientrano nel diritto processuale dello Stato membro nel cui territorio la controversia è pendente; a quella sub (ii) che l’onere probatorio della parte interessata a detta eccezione si assolve fornendo evidenza, alla stregua della lex causae, non già dell’assenza di alcuna disposizione che, in via generale e astratta, consenta l’impugnazione dell’atto di cui trattasi, bensì del difetto dei presupposti – differenti da quelli della lex fori concursus – che, in concreto, renderebbero l’atto suscettibile di annullamento o di revocazione; e a quella sub (iii) che l’eccezione dell’art. 13 può essere validamente invocata anche qualora le parti di un contratto, che abbiano sede in uno stesso Stato membro, nel cui territorio sono ubicati pure tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione, abbiano designato la legge di un altro Stato membro quale applicabile a detto contratto.
La decisione della Corte di giustizia induceva il Tribunale, in primo grado, e la Corte d’appello di Venezia, in secondo, a qualificare la difesa di Mediterranea incentrata sull’art. 13 del regolamento insolvenza alla stregua di “eccezione in senso stretto” e, pertanto, a respingerla, perché avrebbe dovuto essere, ma non era stata, dedotta già in comparsa di
costituzione e risposta, con conseguente preclusione della convenuta ad avvalersene. Di qui, rigettate anche le ulteriori difese della convenuta, l’accoglimento, in entrambi i gradi di giudizio, della domanda di Vinyls Italia.
La pronuncia
È proprio sulla qualificazione come “eccezione in senso stretto” dell’esonero dall’azione revocatoria contemplato dall’art. 13 del regolamento insolvenza che i giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi con l’unico motivo di ricorso proposto da Mediterranea avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia.
A tal fine, la pronuncia dichiara di fondarsi sui seguenti assunti, a supporto dei quali è richiamata giurisprudenza sia della Corte di giustizia (inclusa quella, dianzi ricordata, resa in via pregiudiziale su questa vicenda) sia della stessa suprema Corte: (i) il regolamento insolvenza prevale, a titolo di lex specialis, su altre norme uniformi di diritto internazionale privato come quelle del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (“Roma I”), applicandosi in loro sostituzione alle azioni che nascono dalla procedura concorsuale; (ii) la deroga dell’art. 13 del regolamento insolvenza all’applicazione generalizzata (disposta dall’art. 4 dello stesso regolamento) della lex fori concursus opera (a) anche se la legge invocata è diversa da quella dei due contraenti, ancorché tale norma sia richiamata da una disposizione negoziale voluta dai contraenti medesimi e (b) nel caso in esame, comporta di dare rilievo alla legge inglese (essendo il Regno Unito, all’epoca della stipula del contratto di noleggio, “Stato contraente”).
Simili premesse conducono la Corte a soffermarsi sul meccanismo di funzionamento dell’art. 13 del regolamento insolvenza e a ravvisarne l’essenza nella “allegazione di un fatto impeditivo all’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare fondato su un tema di indagine specifico”, ossia che si applichi la legge di uno Stato membro diversa da quella dello Stato di apertura della procedura concorsuale e che “tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo”.
E poiché, prosegue la pronuncia, (i) avvalersi o meno di un fatto idoneo a paralizzare l’avversa domanda “corrisponde sempre all’esercizio di un diritto potestativo, per sua natura presupponente una manifestazione di volontà della parte che se ne avvale” e (ii) tale schema, calato nel disposto dell’art. 13 del regolamento insolvenza che allude al fatto che la normativa del diverso Stato contraente non consente, nella fattispecie concreta, “di impugnare tale atto con alcun mezzo”, richiede di specificare le circostanze della fattispecie impeditive dell’accoglimento dell’azione, che solo la parte conosce, ne discende, ai fini del concreto operare della norma in esame, “la necessaria allegazione di fatti o, comunque, di nuovi temi di indagine propri dell’eccezione in senso stretto, come tali non rilevabili d’ufficio”.
A conferma di simile conclusione militerebbe la considerazione, ad avviso della Corte “risolutiva”, che “l’applicazione del diritto di uno Stato contraente diverso da quello dello Stato di apertura (nella specie il diritto inglese) discend[e], nel caso concreto, dall’invocazione da parte del convenuto di una specifica clausola del contratto in relazione ai cui pagamenti è stata proposta l’azione revocatoria”.
In questo caso, infatti, l’eccezione è “diretta a far valere una clausola contrattuale di esonero da revocatoria, in quanto in concreto prevista dal diritto inglese per il contratto di noleggio marittimo” e in precedenti pronunce la Corte si è già espressa nel senso che quando “l’applicazione della legge di altro Stato contraente è frutto dell’interpretazione del contratto e della relativa clausola” essa costituisce “un’eccezione in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo all’accoglimento della domanda”.
Né, a giudizio della Suprema Corte, siffatta conclusione potrebbe dirsi in contrasto con i principi di effettività ed equivalenza ai quali, come ben noto, la Corte di giustizia prescrive che si impronti l’applicazione delle regole processuali di cui il diritto comunitario (come il regolamento insolvenza in questo caso) si mostri privo ai fini del concreto operare di sue specifiche norme. Dalla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia, infatti, si trarrebbe l’insegnamento che le “preclusioni processuali [sono] compatibili con [il] principio [di effettività] in quanto incidono sul principio di certezza del diritto e sul regolare svolgimento del procedimento, compatibili con il diritto dell’Unione” e che la soluzione adottata con la pronuncia in esame, ponendosi “in linea con la giurisprudenza interna in materia di esenzioni da revocatoria fallimentare, che le considera eccezioni in senso stretto, in quanto presuppongono l’allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d’ufficio”, appare altresì coerente con il principio di equivalenza.
