Certificato successorio europeo e limiti della funzione notarile

di Daniele Muritano

Corte di giustizia UE, ordinanza 18 dicembre 2025, causa C-240/24, N.T. – ECLI:EU:C:2025:1019

Con ordinanza 18 dicembre 2025 (causa C-240/24), la Corte di giustizia dell’Unione europea è tornata sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni internazionali, con particolare riferimento alla natura e agli effetti del certificato successorio europeo (CSE).

I fatti e il procedimento principale

La de cuius, cittadina polacca e tedesca, con residenza abituale in Belgio, era deceduta nel febbraio 2023.
Prima della morte aveva redatto testamento davanti a un notaio polacco, scegliendo la legge polacca quale legge regolatrice della successione e nominando erede universale la sorella. All’apertura del testamento, dinanzi a un notaio supplente (zastępca notarialny), i familiari avevano concluso un accordo di scelta del foro ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 650/2012 ed era stato rilasciato un certificato successorio europeo che attestava la qualità di unica erede della sorella.

L’asse ereditario comprendeva somme depositate presso un istituto bancario belga. Nonostante la presentazione del CSE, la banca aveva rifiutato di riconoscerne gli effetti, richiedendo la produzione di un certificato di eredità rilasciato da un notaio belga.

A fronte di tale rifiuto, il notaio supplente aveva dapprima richiamato la banca agli effetti presuntivi e vincolanti del certificato successorio europeo e, successivamente, aveva avviato d’ufficio un procedimento di modifica o revoca
del CSE ai sensi dell’art. 71, par. 2, del regolamento, coinvolgendo come parti anche la banca e prospettando l’addebito dei costi del procedimento notarile.
Ritenendo che, in tale contesto, fosse chiamato a svolgere una funzione di natura giurisdizionale, il notaio aveva proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE, sollevando questioni relative:
– alla sua qualificabilità come “organo giurisdizionale” ex art. 267 TFUE nel procedimento di modifica o revoca del CSE;
– alla possibilità di porre a carico della banca i costi del procedimento;
– alla legittimità della contestazione, da parte della banca, dello status di erede risultante dal Certificato successorio europeo.

La decisione della Corte

La Corte di giustizia ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile, escludendo
che il notaio supplente potesse essere qualificato come “giudice” o “organo giurisdizionale” ai sensi dell’art. 267 TFUE.

La Corte richiama anzitutto la propria giurisprudenza costante secondo cui il rinvio pregiudiziale presuppone che l’organo remittente sia chiamato a decidere una controversia mediante un provvedimento di natura giurisdizionale, destinato a risolvere un conflitto applicando il diritto in modo vincolante. Tale qualificazione non dipende dalla sola istituzione per legge dell’organo, ma dalla funzione concretamente esercitata nel procedimento in cui il rinvio è proposto.

Nel sistema del regolamento n. 650/2012, il rilascio del certificato successorio europeo può essere affidato anche ad autorità non giurisdizionali, quali i notai. Tuttavia, tali autorità non sono competenti a dirimere controversie relative ai diritti successori. In presenza di contestazioni sugli elementi da certificare, l’autorità di rilascio deve rifiutare l’emissione del CSE, lasciando spazio ai rimedi giurisdizionali previsti dall’art. 72 del regolamento.
Secondo la Corte, questa impostazione vale anche nella fase successiva di modifica o revoca del CSE. L’art. 71 del regolamento non attribuisce all’autorità di rilascio il potere di accertare autonomamente l’inesattezza degli elementi
certificati. Il riferimento, nelle diverse versioni linguistiche, a un’inesattezza “accertata” in forma impersonale indica che tale accertamento deve provenire dall’autorità giurisdizionale competente, non dal notaio.

Ne consegue che il notaio, anche quando avvia d’ufficio il procedimento di modifica o revoca del CSE, non è chiamato a risolvere una controversia né ad adottare una decisione di natura giurisdizionale, né nei confronti degli eredi né,
a maggior ragione, nei confronti di terzi interessati come gli istituti bancari. In mancanza di tali presupposti, egli non può essere qualificato come “organo giurisdizionale” ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte dichiara la domanda di rinvio pregiudiziale manifestamente irricevibile, senza esaminare nel merito le ulteriori questioni sollevate in ordine alla ripartizione dei costi del procedimento e ai limiti
del potere di contestazione degli effetti del certificato successorio europeo.

L’ordinanza si inserisce in un orientamento ormai stabile della Corte di giustizia, volto a preservare la distinzione strutturale tra funzione di certificazione e funzione giurisdizionale nel sistema del regolamento n. 650/2012.
Il CSE rimane uno strumento di attestazione fondato sull’assenza di controversie; laddove il conflitto emerga, esso non può essere composto in sede notarile, ma richiede l’intervento dell’autorità giurisdizionale competente ai sensi dell’art. 72 del Regolamento.

La decisione presenta ricadute operative rilevanti nei rapporti tra CSE e banche. Pur non affrontando direttamente il tema della legittimità del rifiuto opposto dalla banca, la Corte esclude che tale rifiuto possa essere “gestito” attraverso un procedimento notarile che si trasformi, di fatto, in una sede di accertamento contenzioso dei diritti successori.
Ne risulta confermato un equilibrio delicato: il CSE è strumento centrale per la circolazione transfrontaliera della prova della qualità di erede, ma non è sottratto a contestazioni; allo stesso tempo, tali contestazioni non possono essere risolte caricando il notaio di funzioni decisorie che il legislatore europeo ha consapevolmente riservato al giudice.

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