Può il consumatore scegliere un foro diverso da quello specificamente previsto per i consumatori dal regolamento Bruxelles I bis?

di Antonio Zullo

Corte di cassazione, sez. un., ordinanza 5.01.2026, n. 261, J.P.B. e M.C. c. Magical Cruise Company Ltd

Con ordinanza n. 261/2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea se il consumatore, oltreché dinanzi ai due fori previsti dall’art. 18, par. 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. “Bruxelles I bis”), possa convenire il professionista anche davanti al foro speciale del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale (art. 7, par. 1).

Il procedimento principale
Nel 2014 una famiglia residente in Irlanda acquista online da Disney Cruise Line un pacchetto turistico “tutto compreso” per una crociera con imbarco e sbarco a Venezia. Durante il viaggio, uno dei figli minori subisce maltrattamenti da parte del personale del “nido” di bordo. I genitori agiscono davanti al Tribunale di Venezia chiedendo il risarcimento dei danni. La convenuta eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Il Tribunale accoglie l’eccezione, qualificando gli attori come consumatori e applicando l’art. 18 del regolamento n. 1215/2012. La Corte d’appello di Venezia conferma la decisione, ritenendo irrilevante che l’acquisto fosse stato effettuato tramite l’agenzia del padre, poiché la finalità del viaggio era esclusivamente familiare e ricreativa. I ricorrenti propongono ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, di non essere consumatori e, dall’altro, che il foro del consumatore non sarebbe inderogabile, potendo essi scegliere di agire davanti al foro contrattuale del luogo di esecuzione della prestazione (Venezia).

La pronuncia
La Corte rileva che il foro del consumatore costituisce una deroga sia al foro generale del convenuto sia al foro speciale contrattuale ed esamina entrambe le tesi sulla derogabilità o meno del foro del consumatore. Gli Ermellini rilevano che esistono varie e solide ragioni a sostegno della sua inderogabilità, prima fra tutte quella per cui consentire al consumatore di scegliere anche il foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione comprometterebbe i principi di certezza del diritto e prevedibilità della competenza giurisdizionale richiamati dal legislatore europeo nel Considerando n. 15 del regolamento n. 1215/2012. A sostegno della tesi della derogabilità del foro del consumatore si evidenzia invece l’uso del verbo “può” nell’art. 18, par. 1, del regolamento n. 1215/2012, che lascerebbe intendere la possibilità per il consumatore di scegliere uno dei diversi fori contemplati; scelta che assicurerebbe l’effettività della tutela giurisdizionale secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia UE nelle sentenze C‐268/06 e C‐63/08. Benché le norme interne sulla competenza non incidano sulla decisione del ricorso in esame, la Corte di cassazione osserva che a livello domestico la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il consumatore possa rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile di cui agli artt. 33 e 66-bis del D.lgs. n. 206/2005 quando agisca nella qualità di attore, essendo la disposizione sulla competenza prevista per la sua tutela e non potendo quindi essergli impedito di scegliere un foro alternativo che ritenga più favorevole ai propri interessi. La Corte osserva però al contempo che non esiste una pronuncia della Corte di giustizia che chiarisca se a livello europeo il consumatore possa scegliere un foro diverso da quelli indicati dall’art. 18, par. 1, del regolamento n. 1215/2012 quando è lui stesso ad agire. La Corte evidenzia in conclusione che una lettura restrittiva dell’art. 18 porterebbe a ritenere inderogabile il foro del consumatore, limitando la scelta ai soli due fori indicati, mentre invece una lettura estensiva, valorizzando la tutela del contraente debole, potrebbe invece consentire al consumatore di scegliere anche il foro contrattuale, se più favorevole. Poiché la questione non è stata ancora risolta dalla Corte di giustizia e presenta ragionevoli margini di dubbio interpretativo, gli Ermellini hanno ritenuto necessario un chiarimento, sospendendo il giudizio e disponendo a Sezioni Unite il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

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