Corte di giustizia UE, sentenza 10 dicembre 2020, causa C-774/19, A. B. e B. B. c. Personal Exchange International Limited – ECLI:EU:C:2020:1015
La Corte di giustizia, con la sentenza resa il 10 dicembre 2020 nella causa C-774/19, è tornata sull’interpretazione della nozione di consumatore, questa volta con specifico riguardo a un giocatore di poker online, chiarendo che le norme contenute negli artt. 15-17 del regolamento (CE) n. 44/2001 (oggi artt. 17-19 del regolamento (UE) n. 1215/2012) possono fondare la giurisdizione in relazione a una controversia avente ad oggetto un contratto di gioco del poker, concluso online tra una società e un giocatore, ancorché quest’ultimo sia riuscito a ottenere ingenti redditi grazie alle proprie conoscenze e ad un’attività abituale di gioco.
I fatti
Una persona domiciliata in Slovenia concludeva online con una società avente sede a Malta un contratto per il gioco del poker mediante apertura di un conto utente sul sito della predetta società e accettazione delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da quest’ultima. In meno di due mesi, giocando in media nove ore al giorno lavorativo e grazie alle sue conoscenze e abilità, il giocatore guadagnava un’ingente somma di denaro, pari a 227.000,00 Euro. Il conto utente, però, veniva bloccato dalla società, che asseriva la violazione del regolamento di gioco.
Al fine di ottenere la disponibilità della somma vinta, quindi, il giocatore adiva il giudice sloveno, individuandone la competenza ex art. 16, par. 1, del regolamento CE n. 44/2001. L’applicabilità di tale norma, però, veniva contestata dalla società convenuta sulla base delle condizioni generali di contratto, che stabilivano la giurisdizione dei giudici maltesi. Secondo la convenuta, inoltre, nel caso di specie non trovava applicazione la tutela accordata ai consumatori prevista dal citato regolamento, in quanto riteneva che il giocatore in questione fosse un professionista del poker.
Investito della controversia, il giudice sloveno decideva di sollevare la questione dinanzi alla Corte di giustizia, chiedendole se il contratto oggetto della controversia potesse essere ricompreso nella categoria dei contratti conclusi dai consumatori, considerato che il giocatore in questione si era mantenuto diversi anni con i redditi derivanti dal poker ma non aveva mai effettuato una formale registrazione di tale tipo di attività, né aveva mai offerto tale prestazione come servizio a terzi verso corrispettivo.
La pronuncia
La Corte ha ribadito che la nozione di consumatore dev’essere intesa in modo autonomo, alla luce del sistema e delle finalità del predetto regolamento, i cui artt. 15-17 hanno carattere derogatorio e impongono, pertanto, un’interpretazione restrittiva e oggettiva della nozione in questione, ancorché, al fine di garantire la coerenza del diritto UE, debba essere tenuta in considerazione anche la nozione di consumatore contenuta in altre norme euro-unitarie.
Alla luce di tali considerazioni generali, quindi, la Corte ha analizzato se ricorressero nel caso sottoposto al suo esame i requisiti di professionalità dell’attività, soffermandosi in particolare sulle seguenti circostanze: (i) l’ingente entità delle vincite, tale da permettere al giocatore di vivere di tali redditi; (ii) le conoscenze del giocatore; (iii) l’abitualità del gioco.
In relazione al primo aspetto, ha escluso che l’ammontare delle vincite possa avere valore determinante, specialmente in relazione al gioco d’azzardo caratterizzato da un elevato grado di rischio; viceversa, verrebbe meno la prevedibilità delle regole sulla competenza, indicata dal considerando n. 11 del regolamento.
Con riguardo al secondo aspetto, la Corte ha ribadito che la nozione di consumatore deve essere intesa in senso oggettivo, senza attribuire rilievo alle peculiarità soggettive del contraente; a nulla rilevano, pertanto, le conoscenze personali del giocatore.
In relazione al terzo aspetto, infine, la Corte ha affermato che la regolarità con cui viene esercitata un’attività è un elemento da prendere senz’altro in considerazione, come affermato nella sentenza Kamenova, in sede di interpretazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Tuttavia, diversamente dal caso che diede origine a tale pronuncia, nella fattispecie in questione l’attività del giocatore non ha dato luogo né alla vendita di beni né alla prestazione di servizi.
La Corte è giunta così alla conclusione che il contratto online di poker concluso tra una persona fisica domiciliata in uno Stato UE e una società avente sede in un altro Stato UE, contenente condizioni generali determinate da quest’ultima, può essere annoverato nella categoria dei contratti conclusi dai consumatori, qualora il giocatore non abbia né ufficialmente dichiarato una siffatta attività né offerto tale attività a terzi verso corrispettivo, nonostante giochi per molte ore al giorno, possieda ampie conoscenze e vinca somme ingenti.
