La sfera di applicazione materiale e temporale del regolamento Bruxelles I bis

3 Ottobre 2020 by Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 6 giugno 2019, causaC-361/18, Ágnes Weil c.Géza Gulácsi – ECLI:EU:C:2019:473

Con sentenza 6 giugno 2019 (causa C-361/18), la Corte di giustizia ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione materiale e temporale del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”).

Il procedimento principale

Il procedimento principale origina da una controversia tra una donna, domiciliata in Ungheria, e un uomo, domiciliato nel Regno Unito, vertente sul pagamento di una somma di denaro a titolo dello scioglimento del regime patrimoniale derivante dalla loro convivenza di fatto. Nella specie, il giudice del rinvio si interroga in merito al rilascio dell’attestato di cui all’art. 53 del regolamento Bruxelles I bis ai fini dell’esecuzione della decisione definitiva – emessa il 23 aprile 2009 – nei confronti dell’uomo. Il giudice si chiede se, investito della richiesta, debba rilasciare automaticamente il certificato senza verificare che la controversia rientri nell’ambito di applicazione del regolamento e se, nella specie, una controversia come quella in esame rientri nell’ambito di applicazione materiale del medesimo regolamento.

La pronuncia

La Corte ricorda che in virtù dell’art. 66 del regolamento Bruxelles I bis, quest’ultimo si applica alle azioni proposte alla data del o successivamente al 10 gennaio 2015, mentre il regolamento Bruxelles I continua a essere applicabile alle decisioni emesse nei procedimenti promossi anteriormente al 10 gennaio 2015. Su queste basi, la Corte chiarisce dunque che un attestato che certifichi l’esecutività di una decisione di cui all’art. 54 del regolamento Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che un giudice investito di tale domanda deve verificare – in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato sull’applicabilità di tale regolamento – se la controversia rientri nell’ambito di applicazione di detto regolamento. La Corte chiarisce inoltre che l’art. 1, par. 1 e par. 2, lett. a), del regolamento Bruxelles I dev’essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto ricade nella nozione di “materia civile e commerciale”, ai sensi di tale par. 1, e rientra pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento