Sulla legge applicabile in materia di opponibilità ai terzi della cessione di un credito in caso di cessioni multiple

12 Ottobre 2020 by Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 9 ottobre 2019, causa C‑548/18, BGL BNP Paribas SA c. TeamBank AG Nürnberg – ECLI:EU:C:2019:848

Con sentenza 9 ottobre 2019 (causa C‑548/18), la Corte di giustizia si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 14 del regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (“Roma I”), rubricato “Cessione di credito e surrogazione convenzionale”.

Il procedimento principale

La domanda di pronuncia pregiudiziale è proposta nell’ambito di una controversia tra un istituto bancario con sede in Lussemburgo e un istituto bancario con sede in Germania, in merito allo svincolo di una somma di denaro depositata, presso un tribunale tedesco, dall’amministratore fiduciario di una debitrice (cittadina lussemburghese, domiciliata in Germania e dipendente pubblico in Lussemburgo) di entrambi gli istituti, a seguito dell’apertura di una procedura di insolvenza nei suoi confronti. La donna aveva concluso con entrambi gli istituti bancari due contratti di mutuo (l’uno disciplinato dal diritto tedesco, l’altro dal diritto lussemburghese) che prevedeva la cessione dei crediti nei confronti del datore di lavoro lussemburghese. Il giudice del rinvio chiede alla Corte se il regolamento Roma I determini la legge applicabile anche in relazione all’opponibilità ai terzi della cessione di un credito in caso di cessioni multiple, al fine di determinare il titolare del credito.

La pronuncia

La Corte verifica innanzitutto come la formulazione dell’art. 14 del regolamento Roma I non si riferisca esplicitamente all’opponibilità ai terzi della cessione di un credito. Quanto al contesto in cui tale disposizione si inserisce, dal preambolo si evince che le “questioni preliminari” alla cessione di un credito, come ad esempio una precedente cessione dello stesso credito nell’ambito di cessioni multiple, non rientrano nella nozione di “rapporti” tra cedente e cessionario ai sensi dell’art. 14. Allo stato attuale, pertanto, tale disposizione non designa, direttamente o per analogia, la legge applicabile in materia di opponibilità ai terzi della cessione di un credito in caso di cessioni multiple, l’una dopo l’altra, dallo stesso creditore a cessionari distinti.