Sulla competenza giurisdizionale in materia di alimenti in favore di un minore in caso di domande congiunte

13 Ottobre 2020 by Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 5 settembre 2019, causa C‑468/18, R. c. P – ECLI:EU:C:2019:666

Con sentenza 5 settembre 2019 (causa C‑468/18), la Corte di giustizia ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione della competenza giurisdizionale nel quadro di un procedimento vertente su tre domande congiunterelative a scioglimento del matrimonio, responsabilità genitoriale e alimenti in favore di un minore, alla luce del regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari.

Il procedimento principale

Nel 2016 una cittadina rumena, residente nel Regno Unito insieme al figlio minorenne, cita il marito (anch’egli cittadino rumeno, residente in Romania) dinanzi al giudice rumeno, al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio, alcune determinazioni in materia di responsabilità genitoriale e il pagamento di un assegno alimentare in favore del figlio. Il giudice si dichiara competente a decidere della domanda di divorzio e incompetente in merito alle questioni relative alla responsabilità genitoriale ma nutre dubbi sulla propria competenza in materia di obbligazioni alimentari.

La pronuncia

La Corte ricorda come lo scopo del regolamento n. 4/2009 sia preservare gli interessi del creditore di alimenti, considerato la parte più debole (sentenze 15 gennaio 2004, Blijdenstein, causa C‑433/01, punto 29 e 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, cause riunite C‑400/13 e C‑408/13, punti 27 e 28). Tuttavia, una domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli minori è intrinsecamente legata all’azione per responsabilità genitoriale: il giudice competente a conoscere delle azioni relative alla responsabilità genitoriale è nella posizione migliore per valutare in concreto gli interessi in gioco legati a tale domanda (sentenza 16 luglio 2015, A, causa C‑184/14, punti 40 e 43). 

La Corte afferma che laddove un giudice si sia dichiarato incompetente a statuire su un’azione relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di un minore non incide, alla luce dell’obiettivo e dell’impianto sistematico del regolamento n. 4/2009, sulla sua competenza a statuire su domande in materia di obbligazioni alimentari a favore di quest’ultimo (ordinanze 16 gennaio 2018, PM, causa C‑604/17, punto 33, e 10 aprile 2018, CV, causa C‑85/18 PPU, punto 55) qualora esso sia anche il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il giudice dinanzi al quale quest’ultimo è comparso senza eccepirne l’incompetenza.