Sulla possibilità di rilascio di un titolo esecutivo europeo nel caso in cui l’indirizzo del convenuto sia sconosciuto

14 Ottobre 2020 by Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 27 giugno 2019, causa C‑518/18, RD c. SD – ECLI:EU:C:2019:546

Con sentenza 27 giugno 2019 (causa C‑518/18), la Corte di giustizia ha chiarito l’interpretazione del regolamento n. 804/2005 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nell’ambito di un procedimento in cui l’indirizzo del convenuto sia sconosciuto.

Il procedimento principale

Il procedimento principale riguarda una controversia avente ad oggetto il pagamento di un canone di locazione. Secondo il diritto processuale del foro, nel caso in cui non sia possibile effettuare notifiche al convenuto poiché l’indirizzo è sconosciuto, è possibile nominare un tutore. Nel caso di specie tuttavia, neanche il tutore ha partecipato all’udienza alla quale era stato convocato. La decisione che ha concluso il procedimento è stata notificata solo al tutore designato. Al momento del rilascio della certificazione di titolo esecutivo europeo ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 804/2005, il giudice del rinvio ha ritenuto che non ne fossero soddisfatti i requisiti, non potendo il credito considerarsi “non contestato” ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. b) o c) del medesimo regolamento.

La pronuncia

La Corte ricorda come il regolamento n. 804/2005 preveda norme minime di procedura tali da garantire che il debitore abbia conoscenza, in tempo utile e in modo tale da potersi difendere, dell’esistenza dell’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito di cui trattasi, nonché delle conseguenze della sua mancata partecipazione a quest’ultimo. Nel caso particolare di una decisione emessa in contumacia, dette norme minime mirano ad assicurare l’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa (sentenza 16 giugno 2016, Pebros Servizi, causa C‑511/14, punto 44). Il regolamento n. 805/2004, pertanto, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di impossibilità per il giudice di determinare l’indirizzo della parte convenuta, non consente di certificare come titolo esecutivo europeo una decisione giudiziaria relativa a un credito pronunciata a seguito di un’udienza alla quale non sono comparsi né la parte convenuta né il tutore nominato ai fini del procedimento.