Sulla competenza giurisdizionale esclusiva del giudice di apertura della procedura di insolvenza

15 Ottobre 2020 by Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 4 dicembre 2019, causa C‑493/18, UB c. VA, Tiger SCI, WZ, Banque patrimoine et immobilier SA – ECLI:EU:C:2019:1046

Con sentenza 4 dicembre 2019 (causa C‑493/18), la Corte di giustizia ha fornito chiarimenti in merito all’interpretazione del regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza.

Il procedimento principale

Un cittadino dei Paesi Bassi ha ipotecato alcuni immobili di sua proprietà in Francia a favore di sua sorella e li ha poi venduti ad una società posseduta al 90% dalla sorella. L’uomo è stato dichiarato fallito da un tribunale del Regno Unito. Il curatore fallimentare designato dallo stesso tribunale ha intrapreso un’azione dinanzi ai giudici francesi volta a dichiarare l’inopponibilità alla massa fallimentare della vendita e delle ipoteche in questione. Il giudice del rinvio chiede se, ai sensi dell’art. 3, par. 1, del regolamento n. 1346/2000, un’azione come quella intrapresa dal curatore nel caso di specie rientri nella competenza esclusiva del giudice britannico. Il giudice chiede anche se, ai sensi dell’art. 25, par. 1, dello stesso regolamento, la decisione con cui il giudice dello Stato membro di apertura autorizza il curatore ad esperire un’azione in un altro Stato membro, sebbene quest’ultima rientri nella sua competenza esclusiva, individui la competenza giurisdizionale in capo ai giudici di tale altro Stato membro.

La pronuncia

La Corte ricorda come l’art. 3, par. 1, del regolamento n. 1346/2000 attribuisca ai giudici dello Stato membro di apertura di una procedura di insolvenza la competenza giurisdizionale in merito alle azioni che scaturiscono direttamente da tale procedura e che sono ad essa strettamente connesse (sentenza 19 aprile 2012, F‑Tex, causa C‑213/10, punti 26 e 27). Elementi determinati a tal fine sono il fondamento giuridico dell’azione e l’intensità del nesso tra tale azione e la procedura di insolvenza. A parere della Corte, l’azione del curatore di cui al procedimento principale rientra nella competenza esclusiva dei giudici del primo Stato membro, ai sensi della disposizione in parola.

La Corte precisa inoltre che l’art. 25, par. 1, dello stesso regolamento prevede un sistema semplificato di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di apertura di procedure di insolvenza e non un meccanismo di attribuzione della competenza giurisdizionale a favore di un giudice diverso. Così ai sensi della menzionata disposizione, una decisione con la quale un giudice dello Stato membro di apertura autorizza il curatore ad esperire un’azione in un altro Stato membro, sebbene quest’ultima rientri nella competenza esclusiva di tale giudice, non conferisce una competenza giurisdizionale in capo ai giudici di tale altro Stato membro.