Sul foro dell’illecito provocato da condotte anticoncorrenziali

16 Ottobre 2020 by Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 29 luglio 2019, causa C-451/18, Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. c. DAF TRUCKS N.V. – ECLI:EU:C:2019:635

Con sentenza 29 luglio 2019 (causa C‑451/18), la Corte di giustizia ha fornito elementi interpretativi ai fini dell’individuazione della competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”) rispetto a illeciti provocati da condotte anticoncorrenziali.

Il procedimento principale

Il procedimento principale riguarda una controversia tra una società ungherese e una società olandese vertente su un’azione di risarcimento per un danno causato dalla violazione del diritto dell’UE a tutela della concorrenza. Nella specie, la società olandese aveva partecipato ad un’intesa che aveva provocato prezzi falsati e per questo era stata oggetto di ammenda inflitta dalla Commissione europea (decisione C(2016) 4673 final, caso AT.39824 – Autocarri). La società ricorrente non aveva mai acquistato direttamente dalla convenuta, ma si rivolgeva a concessionari stabiliti in Ungheria e beneficiava del finanziamento di società di leasing stabilite in Ungheria. La competenza giurisdizionale del giudice ungherese è stabilita ai sensi dell’art. 7, punto 2, del regolamento Bruxelles Ibis (sentenza 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, causa C‑352/13).

La pronuncia

Quanto alla determinazione del luogo in cui si è concretizzato il danno lamentato ai fini della individuazione del giudice competente ai sensi del menzionato art. 7, punto 2, la Corte osserva come ciò dipenda dalla questione se si tratti di un danno iniziale, derivante direttamente dall’evento generatore del danno o se si tratti di conseguenze negative successive, che non possono fondare un’attribuzione di competenza ai sensi di tale disposizione (sentenza 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, causa C‑27/17, punto 31). La Corte chiarisce come, qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che il luogo in cui si è concretizzato il danno, ai fini dell’applicazione dell’art. 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, si trovi in tale Stato membro.

Pertanto, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” si riferisce al luogo del mercato interessato da tale infrazione, ossia il luogo in cui i prezzi del mercato sono stati falsati, nell’ambito del quale la vittima asserisce di aver subito tale danno, anche se l’azione è diretta contro un partecipante all’intesa in discussione con cui tale vittima non aveva stabilito rapporti contrattuali.