La richiesta di ulteriori prove e precisazioni ai sensi del regolamento n. 1896/2006

21 Ottobre 2020 by Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 19 dicembre 2019, cause riuniteC-453/18 e C-494/18, Bondora AS c. Carlos V. C. e XY – ECLI:EU:C:2019:1118

Con sentenza 19 dicembre 2019 (cause riunite C‑453/18 e C-494/18), la Corte di giustizia ha fornito alcuni elementi circa il procedimento d’ingiunzione di pagamento europea istituito dal regolamento n. 1896/2006 in relazione a contratti conclusi con i consumatori.

Il procedimento principale

I procedimenti principali riguardano due controversie relative a richieste di ingiunzioni di pagamento europee dirette al recupero credito nei confronti di consumatori. In entrambi i casi, la parte ricorrente negava di fornire, come richiesto dal giudice, ulteriori prove e precisazioni in merito al credito. Il giudice del rinvio chiede alla Corte se un’ingiunzione di pagamento ai sensi del regolamento n. 1896/2006 emessa senza effettuare un controllo d’ufficio quanto all’eventuale esistenza di clausole abusive violi la tutela dei consumatori sancita dal diritto dell’UE, in particolare dalla direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

La pronuncia

La Corte ha già chiarito che la direttiva 93/13 osta a una normativa nazionale che consente di emettere un’ingiunzione di pagamento quando il giudice competente non dispone del potere di procedere a un esame dell’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto, una volta che le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ingiunzione non permettono di assicurare il rispetto dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva in parola (sentenza 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, causa C‑176/17, punto 71, e ordinanza 28 novembre 2018, PKO Bank Polski, causa C-632/17, punto 49). La Corte rileva che il richiedente di un’ingiunzione di pagamento europea deve utilizzare a tal fine il modulo standard A (sentenza 13 dicembre 2012, Szyrocka, causa C‑215/11, punto 32). Sulla base di tale modulo, il richiedente ha la possibilità di indicare e descrivere il tipo di elementi di prova disponibili, compresa una prova documentale, e inoltre può aggiungere informazioni complementari a quelle richieste. Ne consegue che il giudice adito deve poter chiedere, ai sensi dell’art. 7, par. 1 e dell’art. 9, par. 1 del regolamento n. 1896/2006, informazioni complementari al creditore quanto alle clausole invocate a fondamento del suo credito, quali la riproduzione integrale del contratto o la produzione di una copia di esso, al fine di poter esaminare il carattere eventualmente abusivo di dette clausole, conformemente a quanto disposto nella direttiva 93/13 (sentenza 6 settembre 2018, Catlin Europe, causa C‑21/17, punti 44 e 50).