Sui poteri del giudice in sede di rilascio del certificato ai sensi dell’art. 53 del regolamento Bruxelles I bis

26 Ottobre 2020 by Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 4 settembre 2019, causa C‑347/18, Avv. Alessandro Salvoni c. Anna Maria Fiermonte – ECLI:EU:C:2019:661

Con sentenza 4 settembre 2019 (causa C‑347/18), la Corte di giustizia ha chiarito l’interpretazione dell’art. 53 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”), nel quadro di un contratto concluso con un consumatore.

Il procedimento principale

Il procedimento principale origina da una controversia tra un avvocato domiciliato in Italia e la sua cliente, residente in Germania, in merito alle somme che quest’ultima gli deve a titolo di compenso. Verificato che il rapporto tra le parti è riconducibile ad un contratto di consumo e che il decreto ingiuntivo è stato emesso in violazione delle norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori disposte dal regolamento Bruxelles I bis, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito ai poteri attribuitigli al momento del rilascio dell’attestato di cui all’art. 53 del medesimo regolamento ovvero se, ad esempio, possa informare il consumatore della violazione in parola in modo che possa approntare la propria difesa e opporsi all’esecuzione.

La pronuncia

La Corte rileva come da altre disposizioni del regolamento (in particolare dall’art. 42, par. 1, lett. b) e par. 2 lett. b)) risulta che l’autorità giurisdizionale adita con istanza di rilascio dell’attestato non deve esaminare la competenza del giudice che ha pronunciato la decisione nel merito, a differenza di quanto richiesto nell’ipotesi di una decisione che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare. La Corte chiarisce dunque che l’art. 53 del regolamento Bruxelles I bis, letto in combinato disposto con l’art. 47 della Carta sui diritti fondamentali dell’Unione europea che tutela il diritto a un ricorso effettivo, dev’essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per il giudice adito con istanza di rilascio dell’attestato ivi previsto, di verificare d’ufficio se le disposizioni a tutela del consumatore contenute al capo II, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest’ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi dei rimedi previsti dal medesimo regolamento.