Forum: Il riconoscimento dell’omogenitorialità è conforme alla Costituzione, ma rientra nella discrezionalità esclusiva del legislatore

by Lorenzo Acconciamessa

La redazione di Aldricus ha in programma di pubblicare, nelle prossime settimane, dei contributi relativi alla pronuncia in esame, e invita i lettori a sottoporre eventuali osservazioni nella sezione “Lascio un commento” in calce ai post

Corte costituzionale, sentenza 4 novembre 2020, n. 230 – ECLI:IT:COST:2020:230

Con sentenza n. 230/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alle norme da cui risulta il divieto di indicare, nell’atto di nascita di un minore concepito all’estero tramite fecondazione eterologa e nato in Italia, due donne come madri.

I fatti

Due donne unite civilmente hanno avviato all’estero la pratica di fecondazione medicalmente assistita, tramite la quale una delle due, in Italia, ha dato alla luce un bambino. Al momento della formazione dell’atto di nascita, le donne hanno congiuntamente richiesto che entrambe fossero indicate come madri. L’ufficiale dello stato civile si è rifiutato e ha indicato quale genitore, nell’atto di nascita, la sola madre biologica, e non anche quella intenzionale. 

Il giudizio a quo e la questione di legittimità costituzionale

Avverso tale diniego, le due donne hanno promosso un giudizio per la rettifica dell’atto di nascita dinnanzi al Tribunale di Venezia. Nell’ambito di tale procedimento è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, comma 20, della L. 76/2016, recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, e 29, comma 2, del DPR 396/2000 (il c.d. regolamento dell’ordinamento dello stato civile), poiché l’applicazione congiunta di tali disposizioni esclude le ricorrenti dalla “possibilità di essere indicate, entrambe, quali genitori nell’atto di nascita quantunque siano unite civilmente e […] abbiano fatto ricorso (all’estero) alla procreazione medicalmente assistita”. A detta del giudice remittente, inoltre, l’art. 5 della L. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, precludendo l’accesso di coppie dello stesso sesso a tale pratica, impedirebbe a sua volta la possibilità di procedere a un’interpretazione (costituzionalmente orientata) delle norme denunciate, che consenta di raggiungere il suddetto risultato.

Tale esito, ha ritenuto il Tribunale di Venezia, contrasterebbe con gli articoli 2, 3, 30 e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo per come integrato dall’art. 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dagli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC) e, in particolare, dall’art. 2 della medesima, e ciò “sia per gli adulti che per il nato”. In relazione ai primi e, quindi, con riferimento alla coppia genitoriale, un tale divieto pregiudicherebbe il diritto alla genitorialità e il diritto alla procreazione nell’ambito di un’unione civile legalmente riconosciuta nell’ordinamento italiano, realizzando, peraltro, una discriminazione in base all’orientamento sessuale e alle condizioni patrimoniali. Quanto a quest’ultimo profilo, infatti, il Tribunale ha sottolineato che qualora la coppia avesse avuto le risorse economiche per far nascere, oltre che concepire, il minore all’estero, avrebbe potuto ottenere la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero, recante entrambe le donne come madri (secondo l’orientamento inaugurato in Cass. Civ, Sez, I, sentenza del 30 settembre 2016, n. 19599). Con riferimento al nato, invece, il Tribunale ha ritenuto che l’impossibilità di instaurare il legame parentale con entrambe le donne arrecherebbe un vulnus all’interesse del minore.

La pronuncia

Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi nel giudizio, ha contestato sotto ogni profilo la fondatezza della questione, sostenendo l’inesistenza – nell’ordinamento italiano e nelle fonti internazionali citate – di un diritto alla bigenitorialità e di un diritto a diventare genitore, i quali, peraltro, esprimerebbero una impostazione adultocentrica e contraria al superiore interesse del minore.

La Corte costituzionale ha ritenuto che il divieto risultante dal combinato disposto delle norme denunciate non si pone in contrasto né con le norme costituzionali invocate né con i parametri interposti di costituzionalità di cui alle summenzionate convenzioni in materia di diritti umani.

Quanto ai diritti della coppia genitoriale, a detta della Corte, l’esclusione delle coppie dello stesso sesso dall’accesso ad una genitorialità piena non vìola i parametri di costituzionalità invocati “perché l’aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona” ai sensi della Costituzione, né tale diritto potrebbe desumersi dalle fonti internazionali. Neppure, ha aggiunto, il divieto in questione produrrebbe una forma di discriminazione. La Corte costituzionale, inoltre, ha sottolineato che la CRC riconosce il diritto alla genitorialità non in termini assoluti, bensì solo qualora rispondente al superiore interesse del minore, anche se non ha specificato perché tale interesse sarebbe leso (circostanza che, peraltro, sembra essa stessa escludere). Tuttavia, pur affermando che la Costituzione e le norme internazionali menzionate non impongono il “riconoscimento della omogenitorialità”, la Corte ha riconosciuto anche che “tali parametri neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare alla fenomenologia considerata”. L’obiettivo auspicato dal giudice a quo non è però realizzabile attraverso il sindacato costituzionale, bensì esclusivamente tramite un intervento del legislatore, presupponendo un “delicato bilanciamento tra i valori fondamentali in conflitto” che solo quest’ultimo, quale interprete della volontà della collettività e della coscienza sociale, può porre in essere.

Quanto alla tutela del superiore interesse del minore, la Corte costituzionale ha ribadito che è a tal fine sufficiente la possibilità, ormai ampiamente riconosciuta, per la madre intenzionale, di ricorrere all’adozione in casi particolari del figlio del partner dello stesso sesso, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. d) della legge n. 184/1983, comunemente detta Legge adozioni (si veda, per tutte, Corte cost., sentenza del 18 giugno 2019, n. 221). Sul punto, qualche dubbio solleva la compatibilità con il margine di apprezzamento (ormai sempre più ristretto) riconosciuto agli Stati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, invocato dalla Corte costituzionale per come desumibile dal parere consultivo dell’aprile 2019, ma omettendo di prendere in considerazione l’evoluzione successiva (e, in particolare, ciò che può indirettamente desumersi dalla pronuncia D. c. Francia del 16 luglio 2020). In ogni caso, anche con riferimento a tale profilo, la Corte ha aggiunto che “[u]na diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la ‘madre intenzionale’, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale, è ben possibile, ma le forme per attuarla attengono, ancora una volta, al piano delle opzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore”.

Per tali ragioni, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale. Le conclusioni raggiunte, pur non contenendo un espresso invito al legislatore, spianano comunque la strada ad un suo possibile intervento. La Corte ha cioè chiarito che la menzione della madre intenzionale come genitore (e, quindi, il riconoscimento diretto e pieno dell’omogenitorialità anche nelle ipotesi in cui il minore sia stato solo concepito all’estero, ma sia nato in Italia), pur non imposta dalla Costituzione e dalle norme rilevanti dell’ordinamento internazionale, di certo non è contraria alle medesime.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.