Forum: La Corte costituzionale conferma che l’ufficiale di stato civile non può ricevere dichiarazioni di nascita e/o riconoscimenti di rapporti di filiazione da genitori dello stesso sesso

11 Dicembre 2020 di Renzo Calvigioni

La Corte costituzionale, con sentenza n. 230/2020, ha riconosciuto la legittimità costituzionale delle norme che impediscono l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie dello stesso sesso, non consentendo la formazione del relativo atto di nascita da genitori dello stesso sesso.

Il procedimento de quo riguardava il ricorso proposto da due donne avverso il  rifiuto dell’ufficiale di stato civile di indicare il neonato come figlio di entrambe e non della sola partoriente. La richiesta delle ricorrenti, dunque, in sostanza implicava di formare l’atto di nascita indicando quali genitori la coppia dello stesso sesso.

Nel dichiarare non fondata la questione sollevata, la Corte costituzionale conferma l’orientamento assunto con le sentenze 23 ottobre 2019, n. 221, e 15 novembre 2019, n. 237. In quest’ultima pronuncia, relativa alla legge 21 maggio 2016, n. 76, di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, aveva precisato che tale strumento “pur riconoscendo la dignità sociale e giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso […] non consente, comunque, la filiazione, sia adottiva che per fecondazione assistita, in loro favore. Dal rinvio che il comma 20 dell’art. 1 di detta legge opera alle disposizioni sul matrimonio (cosiddetta clausola di salvaguardia) restano, infatti, escluse, perché non richiamate, quelle, appunto, che regolano la paternità, la maternità e l’adozione legittimante”. La Corte, peraltro, conforta la propria decisione richiamando anche la giurisprudenza della Corte di cassazione. In particolare, viene evocata la pronuncia 3 aprile 2020, n. 7668, che aveva respinto il ricorso di due donne teso ad ottenere la rettificazione dell’atto di nascita della figlia partorita da una delle due, con l’inserimento del riconoscimento di filiazione da parte di entrambe. Orientamento, questo, confermato poi dalla stessa Cassazione 22 aprile 2020, n. 8029, che pure aveva confermato la legittimità del rifiuto dell’ufficiale dello stato civile, che si era opposto alla registrazione dell’atto di nascita con l’indicazione della genitorialità da parte di due donne unite civilmente.

Dunque, una copiosa giurisprudenza che esprime orientamento uniforme: l’ufficiale di stato civile non può ricevere dichiarazioni di nascita e/o riconoscimenti di filiazione da genitori dello stesso sesso. Nella pratica, la decisione della Corte costituzionale non dovrebbe prefigurare cambiamenti operativi, considerando che la maggior parte degli ufficiali di stato civile già oggi non ricevevano tali dichiarazioni: prova ne sia che le sentenze richiamate hanno avuto origine proprio dal contenzioso con l’ufficiale dello stato civile che aveva opposto rifiuto alle richieste degli interessati.

Per meglio cogliere il senso del rifiuto opposto ad oggi dagli ufficiali dello stato civile, giova ricordare che gli atti di stato civile sono atti tipici a contenuto vincolato, indicato negli artt. 11 e 12 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396. L’attività dell’ufficiale dello stato civile, d’altro canto, è ulteriormente vincolata da quanto indicato nell’art. 9, comma 1, del d.p.r. citato ai sensi del quale “L’ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno”. Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa conferma questa ricostruzione (cfr. Cons. Stato, 26 ottobre 2016, n. 4478; 1° dicembre 2016, nn. 5047 e 5048). L’ufficiale, dunque, non può formare atti di stato civile che non siano espressamente previsti dalle pertinenti disposizioni.

Per quei pochi ufficiali di stato civile che hanno continuato a ricevere le dichiarazioni di nascita da genitori dello stesso sesso, la sentenza n. 230/2020 della Corte costituzionale, dopo le altre sentenze richiamate, dovrebbe costituire motivo di revisione della prassi invalsa: pena, l’annullamento dell’atto formato, anche su iniziativa del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 95 d.p.r. 396/2000.

In conclusione, dopo la sentenza della Corte costituzionale, non possono sussistere più dubbi: l’ufficiale dello stato civile non può registrare atti di nascita e/o riconoscimenti di rapporti di filiazione da genitori dello stesso sesso, almeno fino a quando il legislatore non intervenga innovando la disciplina della filiazione, come del resto auspicato dalla stessa Corte costituzionale.