Sulla nozione di successione con implicazioni transfrontaliere e sull’assoggettamento dei notai alle norme sulla competenza giurisdizionale

di Lisa Stivanello

Corte di giustizia UE, sentenza 16 luglio 2020, causa C-80/19, E.E. – ECLI:EU:C:2020:569

Con sentenza 16 luglio 2020 (causa C-80/19), la Corte di giustizia ha fornito chiarimenti sulla nozione di successione con implicazioni transfrontaliere e sull’assoggettamento dei notai alle norme di competenza giurisdizionale, di cui al regolamento n. 650/2012 in materia di successioni.

I fatti e il procedimento principale

Il procedimento principale riguarda una controversia tra un cittadino e un notaio, entrambi lituani, relativamente al rifiuto da parte di quest’ultimo di aprire la successione della defunta madre e di rilasciare un certificato successorio. La defunta, anch’ella cittadina lituana, era domiciliata in Germania al momento del decesso, ma in Lituania aveva redatto testamento, nominando il figlio erede universale, e ivi si trovavano i beni oggetto della successione. Il coniuge superstite, di cittadinanza tedesca, rinunciava a ogni diritto sull’eredità e acconsentiva alla competenza giurisdizionale in materia successoria delle autorità lituane. Ciò nonostante, il notaio riteneva che l’autorità competente e la legge applicabile alla successione fosse quella tedesca, in applicazione del criterio generale della residenza abituale. Al terzo grado di giudizio, la Corte suprema lituana adiva la Corte di giustizia dell’UE sulla corretta interpretazione del regolamento n. 650/2012, chiedendo in via pregiudiziale se il caso di specie rientrasse nella nozione di “successione con implicazioni transfrontaliere” e se, in tale situazione, l’ultima residenza abituale della defunta ai sensi del regolamento dovesse essere fissata in un solo Stato membro. La Corte lituana chiedeva altresì chiarimenti sulla possibilità di qualificare i notai lituani come “organi giurisdizionali” ai sensi del regolamento e sul loro assoggettamento alle norme di competenza giurisdizionale ivi previste.

La pronuncia

La Corte ricomprende nella nozione di “successione con implicazioni transfrontaliere” il caso in cui il defunto, cittadino di uno Stato membro, risiedesse in uno Stato membro diverso al momento del suo decesso, ma non avesse interrotto i suoi legami con il primo e nel quale si trovassero i beni che compongono la successione, mentre i suoi eredi sono residenti nei due Stati membri. L’ultima residenza abituale del defunto dovrà quindi essere individuata dall’autorità che si occupa della successione all’interno di uno solo dei due Stati, attraverso una valutazione complessiva delle circostanze del caso di specie. Tuttavia, la Corte non esclude che la volontà del de cuius o l’accordo tra i suoi eredi possano condurre alla determinazione di un organo giurisdizionale competente e all’applicazione della legge di uno Stato membro diversi da quelli che risulterebbero applicando i criteri stabiliti dal regolamento.

Sull’assoggettamento alla competenza giurisdizionale dei notai, la Corte ritiene che, salvo il controllo del giudice del rinvio, il rilascio di un certificato successorio nazionale da parte dei notai lituani non comporti l’esercizio di funzioni giudiziarie. Tuttavia, se il giudice del rinvio stabilisce che i notai lituani agiscano su delega oppure sotto il controllo di un’autorità giudiziaria al momento del rilascio di un certificato successorio, allora essi potranno essere qualificati come “organi giurisdizionali” ai sensi dell’art. 3, par. 2, del regolamento n. 650/2012. Nel caso in cui i notai ottengano tale qualifica, il certificato successorio così rilasciato può essere considerato una “decisione” ai sensi del regolamento, con successiva applicazione delle norme sulla competenza da parte dei notai. Inoltre, un notaio di uno Stato membro, se non qualificato come “organo giurisdizionale”, può rilasciare certificati successori nazionali senza essere soggetto alle norme sulla competenza giurisdizionale previste dal regolamento e senza dover determinare quali organi giurisdizionali sarebbero, eventualmente, competenti a statuire. Infine, il certificato successorio nazionale può essere qualificato come “atto pubblico” ai sensi dell’articolo 3, par. 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012, se il giudice del rinvio accerta il rispetto delle condizioni ivi sancite. In tal caso, il certificato produrrà negli altri Stati membri gli effetti attribuiti agli atti pubblici dagli artt. 59, par. 1 e 60, par. 1 del regolamento relativamente all’efficacia probatoria e all’esecutività.

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