La competenza territoriale del giudice in materia di risarcimento dei danni da cancellazione di viaggio aereo

by Tommaso Ferrario

Cass., sez. VI civ., ordinanza 5 novembre 2020, n. 24632

Con ordinanza n. 24632/2020, la Corte di cassazione, nell’ambito di un regolamento di competenza, ha individuato i principi in base ai quali stabilire il giudice territorialmente competente in caso di domande cumulate per il risarcimento del danno da cancellazione di un volo aereo.

I fatti
Un gruppo di italiani acquistava tramite agenzia viaggi sita in Città di Castello (Perugia), alcuni biglietti aerei per un volo Roma – Copenaghen operato dalla società EasyJet. Il giorno della partenza, il volo veniva tuttavia cancellato senza alcun preavviso e, non essendo la tratta servita da altri voli, i passeggeri si vedevano costretti a raggiungere la propria meta passando per Amburgo, con un
notevole dispendio di tempo e denaro. Agivano quindi in giudizio di fronte al Tribunale di Perugia, domandando sia il pagamento dell’indennizzo previsto dal regolamento n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo sia il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ai sensi della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal). EasyJet eccepiva, tra le altre cose, l’incompetenza
ratione loci del Tribunale di Perugia, che la declinava confermando le censure della società aerea. Gli attori ricorrevano quindi in Cassazione per regolamento di competenza.

La pronuncia
La Suprema Corte, ritenendo irrilevante ai fini della decisione la circostanza che il Regno Unito, Stato nel quale la società EasyJet ha la propria sede legale, non sia più parte dell’Unione europea, conferma che il Tribunale di Perugia ha correttamente declinato la propria competenza. Infatti, richiamandosi ai principi espressi nella pronuncia della Corte di giustizia dell’UE sentenza 7 novembre 2018, causa C-213/18, Adriano Guaitoli e a. c. EasyJet Airline Co. Ltd, la Cassazione dichiara che la competenza territoriale deve essere individuata, per quanto concerne l’indennizzo per la cancellazione del volo, in virtù dell’art. 7,
par. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1215/2012 in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis“) e per quanto concerne il risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell’art. 33, par. 1, della Convenzione di Montreal. In particolare, secondo i giudici di legittimità, dovranno essere ritenuti rispettivamente competenti: il Giudice di
pace di Civitavecchia inteso come giudice del luogo di fornitura principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo (come stabilito dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 9 luglio 2009, causa C-204/08, Peter Rehder c. Air Baltic Corporation) e il Giudice di pace di Città di Castello, quale giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede un’impresa – nello specifico l’agenzia di viaggi – che ha provveduto a stipulare il contratto. A questo proposito la
Corte, superando un proprio precedente orientamento, precisa che le norme della Convenzione di Montreal disciplinano non soltanto il riparto di giurisdizione tra giudici di Stati diversi ma permettono di individuare anche il giudice territorialmente competente all’interno di ciascuno Stato contraente. La Cassazione stabilisce infine che i rapporti tra le due domande che presentano evidenti profili di connessione dovranno essere coordinati secondo la disciplina di cui all’art. 30 regolamento Bruxelles I bis.

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