Nuove questioni in tema di certificato successorio europeo

by Daniele Muritano

L’Oberster Gerichtshof austriaca, il 7 luglio 2020, nel caso UE e HC c. Vorarlberger Landes und Hypothekenbank AG ha rimesso alla Corte di giustizia alcune interessanti questioni interpretative riguardanti il certificato successorio europeo, introdotto dal regolamento n. 650/2012 in materia di successioni. Alla causa è stato attribuito il ruolo C-301/20.

Il caso riguarda la richiesta di svincolo di un deposito giudiziale di valori presso una banca, ammissibile solo su richiesta congiunta dei creditori o a seguito di decisione giudiziale definitiva. Morto il primo creditore, padre del secondo, la successione è regolata dal diritto spagnolo, rinvenendosi in Spagna l’ultima residenza abituale del de cuius. I due eredi esibiscono alla banca copia di un certificato successorio europeo rilasciato da un notaio spagnolo su richiesta di uno solo di essi (il nome dell’altro erede è indicato in uno degli allegati al certificato). La copia rilasciata non ha termine di validità, essendo stata rilasciata a tempo indeterminato. La banca rifiuta lo svincolo e gli eredi ricorrono al giudice. La domanda è respinta sia in primo grado sia in appello. Il giudice dell’appello rigetta la domanda sulla base di tre argomenti: 1) il certificato successorio europeo legittima solo la parte che lo ha richiesto; 2) la validità della copia del certificato non può essere stabilita a tempo indeterminato, ma per il termine massimo di sei mesi; 3) la copia del certificato deve essere valida sia al tempo della domanda sia al tempo della decisione.

Gli eredi ricorrono per cassazione. L’Oberster Gerichtshof sospende il giudizio e chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni:
1) Se l’art. 70, par. 3, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che una copia del certificato rilasciata, nonostante la suddetta disposizione, per una durata illimitata, senza indicare una data di scadenza:
a.    è valida e produce effetti senza limiti di tempo, oppure
b.    è valida solo per un periodo di sei mesi dalla data del suo rilascio, oppure
c.    è valida solo per un periodo di sei mesi a partire da un’altra data, oppure
d.    è invalida e non idonea all’utilizzo ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 650/2012.
2) Se l’art. 65, par. 1, in combinato disposto con l’art. 69, par. 3, dello stesso regolamento debba essere interpretato nel senso che il certificato produce i suoi effetti a favore di tutte le persone indicate nominativamente sullo stesso come eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, cosicché possano utilizzare detto certificato ai sensi dell’art. 63 del regolamento anche coloro che non ne hanno richiesto direttamente il rilascio.
3) Se l’art. 69, in combinato disposto con l’art. 70, par. 3, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che occorre riconoscere l’effetto di legittimazione della copia autentica di un certificato successorio se questa era ancora valida quando è stata presentata per la prima volta, benché sia scaduta prima che l’autorità competente adottasse la decisione corrispondente, o se detta disposizione non osti a una normativa nazionale che richiede la validità del certificato anche al momento della decisione.

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