La legge applicabile alla determinazione degli interessi alla luce dell’art. 1, par. 3 del regolamento Roma II

di Francesco D'Amario

England and Wales High Court, Queen’s Bench Division, sentenza 6 novembre 2020, causa 2976, Troke & Anor v Amgen Seguros Generales Compania De Seguros Y Reaseguros SAU

Con sentenza del 6 novembre 2020 n. 2976, l’Alta Corte di Giustizia per l’Inghilterra e il Galles si è pronunciata sulla natura procedurale ovvero sostanziale del riconoscimento degli interessi relativi al risarcimento danni per un sinistro avvenuto in Spagna e, di conseguenza, sull’applicabilità o meno del regolamento n. 864/2007 in materia di obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) per la determinazione della legge applicabile.

Pronuncia di primo grado

Il giudizio di primo grado, tenutosi innanzi il Tribunale distrettuale di Plymouth, concerne il riconoscimento del pregiudizio patito dagli attori, vittime di un incidente stradale occorso in Spagna, ed il loro relativo diritto al risarcimento danni, con condanna della convenuta compagnia assicurativa al pagamento dello stesso e degli interessi dovuti.
Nel determinare il diritto di parte attrice al risarcimento danni, il Tribunale distrettuale applica la legge spagnola (lex causae), conformemente al dettato dell’art. 4, par. 1 del Regolamento Roma II, ma opera il calcolo dei relativi interessi secondo la legge britannica (lex fori); ciò in quanto il giudice di primo grado, pur riconoscendo il diritto agli interessi di parte attrice, qualifica la determinazione degli interessi sul danno come questione di carattere procedurale piuttosto che sostanziale e, di conseguenza, estranea al campo d’applicazione del regolamento Roma II, ex art. 1, par. 3, del regolamento stesso.

Pronuncia d’appello

Premessa la natura discrezionale, supplementare e procedurale del riconoscimento degli interessi secondo la legge britannica, ai sensi della Section 35A del Senior Courts Act 1981, l’Alta Corte di Giustizia britannica, richiamati precedenti rilevanti in materia (Maher v. Groupama Grand Est, Corte d’Appello per l’Inghilterra e il Galles, Sez. civile, 12 novembre 2009, n. 1191), chiarisce altresì che, onde determinare la natura sostanziale ovvero procedurale del diritto agli interessi, occorre preliminarmente guardare a come la lex causae qualifichi la loro determinazione. In altri termini, laddove la lex causae riconosca un diritto incondizionato agli interessi, la questione non ricade nella portata dell’esclusione prevista dall’art. 1, par. 3, del Regolamento Roma II, stante in tal caso l’evidente natura sostanziale del diritto agli interessi.
La Corte afferma inoltre che il potere di riconoscere il diritto agli interessi sulla base della legge britannica operi, in via residuale, nel caso in cui la lex causae non riconosca tale diritto, proprio in ragione della funzione suppletiva e procedurale di tale rimedio (si veda Abdel Hadi Abdallah Al Qahtani & Sons v Antliff, Alta Corte di Giustizia per l’Inghilterra e il Galles, 15 luglio 2010, n. 1735).
Il Giudice di secondo grado ha ulteriormente chiarito che, secondo la legge spagnola, il riconoscimento degli interessi ha natura di penalità, che può essere discrezionalmente determinata dall’autorità giudiziaria laddove la compagnia assicurativa non abbia provveduto ad alcun pagamento provvisorio entro tre mesi dal sinistro.
Di conseguenza, poiché la lex causae nel caso di specie non riconosce alla vittima del sinistro un diritto sostanziale agli interessi, bensì lo qualifica quale un diritto procedurale, l’Alta Corte di Giustizia britannica ha confermato quanto deciso dal Tribunale distrettuale, inquadrando nel caso di specie il diritto agli interessi come questione procedurale esclusa dall’ambito di applicazione del Regolamento Roma II ai sensi dell’art. 1, par. 3, del regolamento stesso ed applicando di conseguenza la lex fori.

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