La presunzione di coincidenza tra residenza abituale e centro degli interessi principali del debitore che non esercita attività di impresa

di Lisa Stivanello

Corte di giustizia UE, sentenza 16 luglio 2020, causa C‑253/19, MH e NI c. OJ e Novo Banco SA – ECLI:EU:C:2020:585

La sentenza 16 luglio 2020 (causa C-253/19) della Corte di giustizia UE ha offerto indicazioni per localizzare il centro degli interessi principali del debitore che non esercita attività imprenditoriale o professionale, ai fini dell’applicazione del regolamento 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza, qualora il debitore sia proprietario di un solo immobile, situato fuori dallo Stato membro di residenza abituale.

Il procedimento principale

Due coniugi residenti in Regno Unito e proprietari di un immobile in Portogallo chiedevano ai giudici di quest’ultimo Stato di aprire una procedura di insolvenza nei loro confronti. I giudici di primo grado tuttavia declinavano la propria competenza giurisdizionale in favore dei giudici inglesi. I giudici, in particolare, osservavano che la competenza ad aprire la procedura di insolvenza spetta allo Stato membro in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore che, per le persona fisiche non esercenti attività di impresa o professionale (come la coppia), si presume coincidere con la residenza abituale, ai sensi dell’art. 3, par. 1, quarto comma, del regolamento 2015/848.
La coppia ricorreva al Tribunal da Relação (Corte d’appello) di Guimarães, deducendo che il centro dei loro interessi principali era situato in realtà in Portogallo, Stato membro in cui si trovava il solo immobile di loro proprietà e in cui sarebbero state realizzate le operazioni che hanno portato alla situazione di insolvenza.
Il Tribunal da Relação sollevava allora alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 3, par. 1, del regolamento 2015/848, al fine di ottenere chiarimenti in ordine ai fattori idonei a superare la presunzione di coincidenza tra il centro di interessi principali e la residenza abituale prescritta da tale norma.

La pronuncia

Rammentata la necessità di un’interpretazione autonoma, e non influenzata dal diritto interno, del concetto di centro degli interessi principali, la Corte evidenzia che esso “deve essere individuato in base a criteri al tempo stesso obiettivi e verificabili dai terzi”, prestando “particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi”.
La protezione dell’apparenza ingenerata nei creditori, per la Corte, vale “indistintamente per qualsiasi debitore, che si tratti di società, di persone giuridiche o di persone fisiche”, e per quest’ultima categoria si traduce localizzando la procedura di insolvenza nel luogo di residenza abituale del debitore che non esercita attività di impresa o professionale. La Corte riconosce che la presunzione di coincidenza tra il centro degli interessi principali e il luogo di residenza abituale può venir meno fornendo prova contraria: ad esempio, richiamando il considerando 30, “se la maggior parte dei beni del debitore è situata al di fuori dello Stato membro in cui egli ha la sua residenza abituale”. La presunzione, tuttavia, può cadere “solo al termine di una valutazione globale”, sicché “il fatto che l’unico bene immobile di una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente sia situato al di fuori dello Stato membro della sua residenza abituale non è di per sé sufficiente a confutare detta presunzione”.

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