La giurisdizione nelle controversie inerenti alla variazione della destinazione d’uso di immobili

by Stefano Armellini

Corte di giustizia UE, sentenza 11 novembre 2020, causa C-433/19, Ellmes Property Services Limited c. SP – ECLI:EU:C:2020:900

Con la sentenza 11 novembre 2020 (causa C-433/19), la Corte di giustizia si è occupata della natura dell’azione con cui un condomino intende inibire a un altro condomino di modificare arbitrariamente e senza il consenso degli altri condomini, la destinazione d’uso di un immobile ai fini della sua riconducibilità nell’ambito di applicazione delle norme sulla giurisdizione in materia di diritti reali immobiliari o di contratti ai sensi del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”).

Il procedimento principale

Il procedimento principale, pendente dinanzi alla Corte suprema austriaca, è stato introdotto con un’azione proposta dal proprietario di un appartamento sito in un condominio a Zell am See (Austria) per fare accertare che una società inglese, comproprietaria di un altro appartamento sito nello stesso condominio, non potesse, senza il consenso degli altri condomini, destinare un appartamento ad uso turistico perché ciò era contrario alla destinazione d’uso dell’immobile.
L’attore ha adito il Bezirksgericht (tribunale circoscrizionale) di Zell Am See, fondando la giurisdizione del giudice austriaco in forza della regola sulla giurisdizione esclusiva stabilita, in materia di diritti reali, dall’art. 24, par. 1, del regolamento Bruxelles I bis.
La convenuta ha invece contestato la giurisdizione del giudice austriaco ritenendo che la causa vertesse su un accordo di diritto privato sulla destinazione d’uso stipulato dai condomini, e non incidesse invece su diritti reali.
Il Bezirksgericht ha declinato la giurisdizione accogliendo la tesi della convenuta.
L’attore ha impugnato l’ordinanza dichiarativa del difetto di giurisdizione dinanzi al Landsgericht di Salisburgo che l’ha riformata ritenendo che, anche se si basa su un accordo di diritto privato quale è il contratto condominiale, la destinazione d’uso di un immobile e la conformità all’uso così stabilito attengono alla materia dei diritti reali.
La causa è stata così portata innanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte Suprema) che, con una prima questione pregiudiziale, ha chiesto alla Corte di giustizia se le azioni proposte da un condomino per vietare ad un altro condomino di modificare unilateralmente l’appartamento di sua proprietà in difformità da quanto previsto dal contratto condominiale avessero come oggetto l’esercizio di un diritto reale. Con la seconda ha chiesto invece se, qualora la risposta alla prima questione fosse che tali azioni non hanno ad oggetto un diritto reale, avessero ad oggetto un diritto di natura contrattuale per il quale trova applicazione il titolo di giurisdizione del luogo di esecuzione dell’obbligazione stabilito dall’art. 7, par. 1, lett. a), del regolamento Bruxelles I bis, e se questo rimandi al locus rei sitae.

La pronuncia

La Corte di giustizia, premesso che i criteri di giurisdizione esclusiva costituiscono un’eccezione alla regola del foro del convenuto e quindi vanno interpretati restrittivamente (punto 22) e che la nozione di “diritti reali immobiliari” va interpretata in maniera autonoma e uniforme in tutti gli Stati membri (punto 23), ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui il criterio di giurisdizione di cui all’art. 24, par. 1, del regolamento Bruxelles I bis non viene in considerazione tutte le volte che l’azione riguarda un diritto reale immobiliare, ma solo quando l’azione è fondata su un diritto reale e non su un diritto di natura obbligatoria (punto 25) e che il diritto reale si caratterizza e distingue dal diritto di natura obbligatoria per il fatto che produce effetti erga omnes (punto 26).
Pertanto, la questione se l’inibitoria della destinazione d’uso dell’immobile chiesta dal condomino avesse ad oggetto un diritto reale, e quindi ricadesse nell’ambito di applicazione della norma sulla giurisdizione di cui all’art. 24, par. 1, del regolamento Bruxelles I bis,  dipendeva dal fatto che la destinazione d’uso fosse o meno opponibile non solo ai condomini ma anche ai terzi (erga omnes).
La Corte di giustizia non ha risolto tale questione, ma l’ha rinviata al giudice austriaco in quanto riguardava l’interpretazione del diritto nazionale.
Rispondendo alla seconda questione pregiudiziale, la Corte ha poi chiarito che, nel caso in cui il giudice del rinvio ritenga che la destinazione d’uso dell’immobile non sia opponibile erga omnes, essa corrisponde alla nozione che la Corte di giustizia dà di contratto come di obbligazione liberamente assunta da una parte nei confronti di un’altra (punto 37). Pertanto, l’azione promossa da un condomino per vietare ad un altro condomino di modificare arbitrariamente la destinazione d’uso dell’immobile costituisce un’azione in materia contrattuale come tale sottoposta al criterio di giurisdizione (alternativo al foro del convenuto) del luogo di esecuzione dell’obbligazione stabilito dall’art. 7, n. 1, del regolamento Bruxelles I bis (punto 41). Nella fattispecie si deve intendere che l’obbligazione dedotta in giudizio sia quella di conformarsi alla destinazione d’uso e che, poiché mira a garantire al proprietario il pacifico godimento del bene, la stessa debba essere eseguita nel luogo in cui l’immobile è situato (punto 44).

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