Opposizione a diniego di riconoscimento e di declaratoria di esecutività in Italia di sentenza straniera: rito applicabile e poteri istruttori del giudice

di Marco Sposini

Cass. Sez. I, ordinanza 26 aprile 2021, n. 10987, ECLI:IT:CASS:2021:10987CIV

Con ordinanza n. 10987/21 pubblicata in data 26 aprile 2021, la Corte di cassazione ha affrontato il tema del rito applicabile, in caso di opposizione avverso il diniego di riconoscimento e di declaratoria di esecutività in Italia di sentenza straniera ex art. 43 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I”), e delle relative conseguenze processuali, per quanto concerne, in particolare, i poteri istruttori del giudice e la produzione di nuovi documenti.

Il procedimento

Con decreto del 28 dicembre 2015, la Corte d’Appello di Salerno aveva rigettato l’istanza di un istituto di credito di diritto maltese volta ad ottenere il riconoscimento e la declaratoria di esecutività in Italia, ai sensi del regolamento n. 44/2001, di una sentenza resa dalla Corte Civile di Malta con cui una società italiana ed i suoi garanti solidali erano stati condannati al pagamento di una somma, a favore del medesimo istituto di credito.
La banca proponeva opposizione ai sensi dell’art. 43 del regolamento, producendo nuovi documenti (tra cui l’atto introduttivo del giudizio maltese e le relate di notifica ai convenuti, a dimostrazione dell’avvenuto rispetto del diritto del contraddittorio in tale giudizio).
L’opposizione veniva accolta dalla Corte d’Appello di Salerno con sentenza del 15 dicembre 2016, che, pertanto, riconosceva e dichiarava esecutiva in Italia la sentenza della Corte maltese.
Avverso tale sentenza, proponevano ricorso per cassazione i garanti solidali della società italiana, lamentando, in particolare, l’inammissibilità delle nuove produzioni effettuate dalla banca nella fase di opposizione e la violazione o falsa applicazione degli articoli 43 del regolamento n. 44/2001 e 80 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I bis”) – secondo il quale il regolamento n. 1215/2012 abroga il regolamento n. 44/2001 – nonché l’art. 30 del dlgs 1° settembre 2011, n. 150 – relativo alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento – e gli articoli 702 ter e 345 c.p.c.

La pronuncia

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, sulla base delle seguenti considerazioni.
Ai sensi dell’art. 30 del dlgs n. 150/2011: “le controversie aventi ad oggetto l’attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all’art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito sommario di cognizione”.
La Suprema Corte, in numerose pronunce (tra le altre, Cass. n. 15224 del 2020 e Cass. n. 7071 del 2019), ha stabilito che la medesima disciplina vale anche per la fase di opposizione di cui all’art. 43 del regolamento n. 44/2001 (applicabile, nel caso di specie, ratione temporis), con cui si instaura un procedimento di cognizione, analogo all’opposizione a decreto ingiuntivo e che non ha natura impugnatoria. Ne consegue l’applicabilità della più snella ed informale disciplina prevista dal comma 5 dell’art. 702-ter c.p.c., che attribuisce al giudice ampi poteri istruttori, atteso che lo stesso, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto, con la piena legittimità, nel corso del procedimento, privo di preclusioni, della produzione di nuovi documenti.
Per questi motivi, la Corte ha ritenuto legittima la produzione di nuovi documenti effettuata dalla banca, nella fase di opposizione di cui all’art. 43 del regolamento n. 44/2001, a dimostrazione dell’avvenuto rispetto del diritto al contraddittorio nel giudizio svoltosi avanti la Corte maltese.

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