Litispendenza e connessione internazionale: sospensione del giudizio successivamente instaurato e regolamento necessario di competenza

by Marco Sposini

Cass. Sez. VI, ordinanza 31 marzo 2021 n. 8822, ECLI:IT:CASS:2021:8822CIV

La Corte di cassazione, con ordinanza 31 marzo 2021, n. 8822, in sede di regolamento di competenza ha chiarito –nell’ipotesi di litispendenza e/o connessione internazionale in applicazione del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”) – quale valutazione debba essere effettuata dal giudice successivamente adito e quale mezzo di impugnazione debba essere utilizzato avverso il provvedimento adottato dallo stesso giudice.

Il procedimento
La vicenda che ha dato origine alla controversia deriva da una complessa operazione finanziaria effettuata, nell’anno 2008, da una banca italiana per l’acquisto di un’altra banca italiana, che ha visto coinvolte anche numerose banche straniere. La banca italiana interessata all’acquisto provvedeva, tra l’altro, ad un aumento di capitale con emissione di nuove azioni a favore di una delle banche straniere, la quale, a sua volta, le concedeva in usufrutto alla stessa banca italiana in forza di un contratto.
Veniva poi sottoscritta una serie di contratti derivati, con emissione di titoli obbligazionari convertibili, al verificarsi di determinazioni condizioni, in azioni della medesima banca italiana. In uno di questi contratti era prevista la competenza giurisdizionale esclusiva del giudice del Lussemburgo in caso di controversie.
Successivamente, la banca italiana incorreva in una situazione di grave difficoltà finanziaria e presentava un piano di risanamento, che veniva approvato dalla Commissione europea. Il Ministero dell’economia e delle finanze emanava,
pertanto, due decreti, che prevedevano in particolare l’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione precauzionale della banca italiana. In conseguenza di ciò, la banca italiana sosteneva la sopraggiunta inefficacia delle clausole contrattuali relative ai rapporti sopra descritti.
Gli obbligazionisti convenivano in giudizio la banca italiana e le altre banche straniere coinvolte nell’operazione, avanti il Tribunale distrettuale del Lussemburgo perché fosse invece accertata la piena validità di tutti i contratti già sottoscritti. Successivamente, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dei medesimi contratti, la banca italiana conveniva a sua volta in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, le banche straniere e gli obbligazionisti, assumendo la sussistenza, in via esclusiva, della competenza giurisdizionale di tale autorità giudiziaria, in forza di una clausola del contratto di usufrutto, nonché degli articoli 25 e 31, par. 2, del regolamento Bruxelles I bis.
A seguito di eccezione dei convenuti di difetto di giurisdizione del giudice italiano e di sussistenza di litispendenza ovvero di connessione internazionale, a norma degli articoli 29 e 30 del regolamento Bruxelles I bis, il Tribunale di Milano sospendeva il giudizio, sino alla definitiva decisione del giudice lussemburghese. Avverso il provvedimento del Tribunale di Milano, la banca italiana proponeva regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., lamentando, in particolare, l’insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio dalla stessa instaurato e, quindi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.

La pronuncia
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, sulla base delle seguenti considerazioni.
In via preliminare, è stata ritenuta corretta la proposizione del regolamento di competenza, sulla base del consolidato principio di diritto, secondo cui “nelle ipotesi di litispendenza sia internazionale che comunitaria, in assenza di un giudice sovrannazionale in grado di stabilire quale sia il giudice competente a conoscere della controversia, spetterà al giudice preventivamente adito il compito di decidere sulla giurisdizione, mentre a quello adito successivamente spetterà di verificare la sussistenza dei requisiti di identità soggettiva ed oggettiva integranti la litispendenza
e, conseguentemente, sospendere il processo in attesa della pronuncia del giudice preventivamente adito (Cass. n. 12638 del 13 maggio 2019; Cass. n. 30877 del 22 dicembre 2017)
”.
La verifica della competenza giurisdizionale spetta, quindi, unicamente al giudice preventivamente adito ed è questo il motivo, per il quale – avverso il provvedimento di sospensione da parte del giudice successivamente adito, che non implica alcuna questione di giurisdizione – deve essere proposto il regolamento necessario di competenza di cui all’art. 42 c.p.c. e non il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all’art. 41 c.p.c.
La Corte ha poi statuito che il regolamento necessario di competenza di cui all’art. 42 c.p.c. è ammissibile anche per le ipotesi di sospensione diverse da quelle previste dall’art. 295 c.p.c. (cfr. Cass. 10 novembre 2006, n. 24103 e Cass. 4 agosto 2010, n. 18090) e anche in caso di litispendenza e/o di connessione di cause, sia in ambito europeo, a norma degli articoli 25 e 29 del regolamento Bruxelles I-bis (e così in precedenza, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e del regolamento n. 44/2001), sia in applicazione della disciplina della litispendenza internazionale ai sensi dell’art. 7 della legge n. 218/95.
Sebbene la ratio della disciplina del regolamento Bruxelles I-bis e della disciplina di cui all’art. 295 c.p.c. sia la medesima, vale a dire quella di evitare conflitti di giudicato sul medesimo oggetto, divergono i criteri ed i presupposti logici tra le due norme, in quanto “mentre la sospensione ex art. 295 c.p.c. si basa sulla relazione di pregiudizialità, senza richiedere l’identità delle cause, l’art 29 Reg. 1215/12 applica il criterio della prevenzione temporale ed assume, quale unico presupposto, una condizione di ‘identità delle cause’. La stessa nozione di litispendenza internazionale e comunitaria presenta connotati suoi propri e va quindi considerata secondo criteri autonomi, propri del giudice europeo”. Ne consegue che “la disciplina della litispendenza si applica ogniqualvolta sussista un rischio di contrasti ostativi al riconoscimento, e quindi anche in fattispecie che nel diritto processuale italiano sarebbero governate dalle norme sulla continenza, anziché da quelle sulla litispendenza in senso stretto (cfr., tra le altre, CGUE 8.12.1987, C-144/86, Gubisch Maschinenfrabrik AG c. Giulio Palumbo; CGUE., 6.12.1994, C-406/92, The Owners of the Cargo Lately Laden on Board the Ship “Tatry” c. The Owners of the Ship “Maciej Ratraj”; CGUE, 27.2.2014, C1/13, Cartier)”.
Avendo ravvisato che, tra il giudizio pendente avanti il giudice lussemburghese e quello pendente avanti il giudice italiano può configurarsi – quanto meno – un rapporto di continenza, la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento di sospensione adottato dal Tribunale di Milano, in quanto conforme alle previsioni di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento n. 1215/2012.

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