Sulla proroga della giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro UE

by Marco Sposini

Cass., sez. un., sentenza 11 giugno 2021, n. 16491, ECLI:IT:CASS:2021:16491CIV

La Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza 11 giugno 2021, n. 16491, ha chiarito con quali modalità è possibile stabilire un accordo di proroga della giurisdizione, per le controversie transfrontaliere intra-europee, a norma del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I”), applicabile alla fattispecie.

Il procedimento
In data 2 luglio 2008, una fondazione italiana aveva stipulato, con una banca d’affari inglese e tramite una società di consulenza finanziaria italiana, un contratto di derivati, denominato “confirmation”, collegato ad un prestito obbligazionario, al fine di sottoscrivere un aumento di capitale di un’altra banca italiana.
La fondazione – asserendo che le azioni della banca d’affari si erano progressivamente deprezzate e che l’operazione si era risolta in una perdita – instaurava un giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, chiedendo in via principale la nullità del contratto per difetto di causa e, in via subordinata, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni.
A seguito di eccezione di entrambe le convenute, il Tribunale e la Corte d’Appello di Bologna dichiaravano il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ravvisando che, in virtù di un rinvio dalla “confirmation” ad una clausola del “Master Agreement” predisposto dall’ISDA (International Swaps and Derivatives Association), le parti avevano stabilito la proroga della giurisdizione in favore del giudice inglese, per qualunque controversia fosse insorta in relazione al contratto, ai sensi dell’art. 23 del regolamento n. 44/2001.
La fondazione proponeva ricorso per cassazione, assumendo che la disposizione dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo e che il mero richiamo di un altro documento, nel quale è prevista la competenza giurisdizionale del giudice inglese, non sarebbe idoneo a stabilire di aver prestato un consenso “reale”, “chiaro” e “preciso” alla proroga della giurisdizione. In ogni caso, la clausola non opererebbe per le domande proposte nei confronti della società di consulenza finanziaria.

La pronuncia
La Corte di cassazione ha accolto uno dei motivi del ricorso, sulla base delle seguenti considerazioni.
In limine, la Corte ha rammentato che, per la disposizione dell’art. 23 del regolamento n. 44/2001, così come per quella dell’art. 25 del successivo regolamento n. 1215/2012 (“Bruxelles I bis”), valgono i principi elaborati nel vigore della pregressa Convenzione di Bruxelles del 1968 (Corte giustizia UE, sentenza 7 febbraio 2013, causa C-543/10, Refcomp) e che la finalità della norma è quella di consentire alle parti di derogare ai criteri generali in tema di competenza giurisdizionale, attribuendo primario rilievo all’autonomia privata (Corte giustizia UE, sentenza 7 luglio 2016, causa C-222/15, H6szig Kft. e sentenza 20 aprile 2016, causa C-366/13, Profit Investment SIM SpA).
Il giudice deve, pertanto, verificare il rispetto dei requisiti di forma ivi previsti, vale a dire la redazione in forma scritta o la conferma della clausola per iscritto, se stipulata oralmente, in modo da accertare che il consenso in merito “sia stato manifestato in maniera chiara e precisa” (Corte giustizia UE, sentenza 21 maggio 2015, causa C-322/14, Jaouad El Majdoub e sentenza 20 febbraio 1997, causa C-106/95, Mainschiffahrts-Genossenschaft eG).
Nella fattispecie di clausola inserita in condizioni generali di contratto, la Corte – conformemente alla costante giurisprudenza – ha affermato che è essa è valida, anche senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto “qualora nel testo stesso del contratto firmato dalle due parti, sia fatto un richiamo espresso a condizioni
generali contenenti la medesima clausola (Corte giust., 8/03/2018, C- 64/17, Saey Home & Garden NV/SA), sempreché il riferimento espresso sia verificabile dalla parte che faccia uso della normale diligenza e qualora risulti provato che le condizioni generali contenenti la clausola attributiva della giurisdizione siano state effettivamente comunicate all’altro contraente
” (Corte giustizia UE, sentenza 7 luglio 2016, causa C-222/15, Heíszig Kft.). Ad analogo risultato si perviene se la clausola è “inserita in altro documento o formulario, al quale il contratto rinvia, quando risulti chiaramente che il rinvio investe in modo chiaro tutte le clausole del documento richiamato e che le parti abbiano voluto una ‘relatio perfecta’ anche della clausola di proroga (Cass., Sez. U, 9/03/2012, n. 3693)” ovvero “se il documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti contenga un richiamo espresso alle condizioni generali suddette recanti quella clausola (Cass., Sez. U, 6/04/2017, n. 8895)“.
La proroga è conforme alla disposizione anche quando vi è stata “esecuzione tacita del contratto e se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale” (Cass., Sez. U, 10/09/2009, n. 19447) ovvero quando è manifestata mediante comportamento concludente della parte, dimostrato, ad esempio, dall’aver provveduto al pagamento di fatture, nelle quali è indicato un determinato foro (Corte giustizia UE, sentenza Mainschiffahrts-Genossenschaft eG, cit.).
Orbene, poiché, nel contratto “confirmation” sottoscritto con la banca d’affari, vi è un esplicito richiamo alla clausola del “Master Agreement” predisposto dall’ISDA, ove è prevista la competenza giurisdizionale del giudice inglese, il consenso, da parte della fondazione, alla proroga di giurisdizione è certamente “chiaro” e “preciso”.
La pattuizione è, quindi, valida ed efficace e ha ad oggetto tutte le domande proposte dalla fondazione nei confronti della banca d’affari, sulla base del principio, secondo cui l’esistenza di una proroga della giurisdizione a favore di un giudice straniero per la domanda principale determina il difetto di giurisdizione del giudice italiano anche per la domanda subordinata (Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3841).
Secondo la Corte non è invece ravvisabile alcuna proroga della giurisdizione nel rapporto tra la fondazione e la società di consulenza finanziaria. Nessun accordo, sul punto, è mai intervenuto tra queste parti e la circostanza rende inapplicabile la clausola.
Il motivo di ricorso della fondazione è, dunque, fondato.
È, infatti, pacifico che la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo, nel senso che essa non vale tra soggetti che non hanno dato il loro consenso alla deroga agli ordinari criteri di collegamento nella determinazione della competenza giurisdizionale (Corte giustizia UE, sentenza 18 novembre 2020, causa C-519/19, Ryanair DAC; sentenza 8 marzo 2018, causa C-64/17, Saey Home & Garden NV/SA; sentenza 28 giugno 2017, causa C-436/16, Leventis e Vafeias).
Non è di ostacolo a questa interpretazione il fatto che la fondazione abbia proposto una pluralità di domande nello stesso giudizio. In casi analoghi, la Corte di cassazione ha già escluso che la proroga della giurisdizione applicabile al contratto possa estendersi a domande formulate nei confronti di parti estranee all’accordo (Cass., Sez. U, sentenza 11 maggio 2017, n. 11519 e sentenza 10 maggio 2019, n. 12585).
Per questi motivi, la Corte ha dichiarato la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice italiano limitatamente al rapporto tra la fondazione e la società di consulenza finanziaria, con rinvio della relativa causa al Tribunale di Bologna.

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