La competenza giurisdizionale nelle controversie relative alla compravendita internazionale

by Marco Sposini

Cass., sez. un., ordinanza 25 giugno 2021, n. 18299, ECLI:IT:CASS:2021:18299CIV

Le sezioni unite della Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione, con ordinanza n. 18299/21, hanno chiarito come debba essere determinata la competenza giurisdizionale nelle controversie relative alle compravendite internazionali, a norma del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e ’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”).

Il procedimento
In data 29 marzo 2018, una società italiana promuoveva un giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di una società con sede legale in Hong Kong, per la risoluzione del rapporto commerciale in essere fra le parti sin dal 1993, con cui la convenuta si era impegnata a fornire all’attrice, su ordinazione, un certo quantitativo di orologi prodotti dalla stessa convenuta e di gioielli recanti un noto marchio commerciale.
L’attrice – nel qualificare il rapporto inter partes come “compravendita” – assumeva l’inadempimento della controparte ad un ordine di acquisto effettuato nell’anno 2015, nonché la violazione di propri diritti di privativa industriale.
La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, asserendo che il rapporto dovesse essere, invece, inquadrato nella fattispecie di “contratto di produzione per conto terzi” e, quindi, di “prestazione di servizi”, e instaurava regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.

La pronuncia
La Corte di cassazione ha ritenuto la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice italiano, per i seguenti motivi.
In via preliminare, la Corte ha aderito all’orientamento secondo cui “alla stregua dell’art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, il quale ha sostituito il regolamento n. 44/2001 che aveva, a sua volta, sostituito la Convenzione” (cfr. Cass., sez. un., sentenza 20 febbraio 2013, n. 4211, nella vigenza del regolamento n. 44/2001 – “Bruxelles I” – in un procedimento ove era parte convenuta una società con sede nella Repubblica di San Marino, e Cass., sez. un., sentenza 13 dicembre 2018, n. 32362, in un procedimento ove era parte convenuta una società con sede in Venezuela).
E’ stato così disatteso il contrario orientamento che, anche di recente, aveva stabilito che, nei confronti di soggetti non domiciliati in uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero in Paesi che non hanno adottato i suddetti regolamenti, vale tuttora quanto previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (cfr., al
riguardo, Cass., sez. un., ordinanza 21 ottobre 2009, n. 22239 e Cass., sez. un., sentenza 12 giugno 2019, n. 15748).
La determinazione della competenza giurisdizionale richiede necessariamente la previa qualificazione del rapporto, tenuto conto dell’”oggetto della domanda, ovvero…..causa petendi e ….petitum individuati dall’attore ed eventualmente precisati prima del maturare delle preclusioni assertive”, a norma dell’art. 386 c.p.c. (arg. ex Cass. Sezioni Unite, 12 marzo 2001, n. 102).
Sulla base delle allegazioni delle società italiana (fornitura di beni prodotti in serie, su progetti standard), la Corte ha dunque ritenuto che il contratto tra le parti debba rientrare nella fattispecie di “compravendita di beni”.
Non è di ostacolo a tale qualificazione “il fatto che la merce da consegnare dovesse prima essere fabbricata o prodotta, non avendo comunque l’acquirente provveduto a fornire i materiali, né diversamente rilevando il fatto che il medesimo acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna delle merci, o che il fornitore fosse responsabile della qualità e della conformità al contratto della merce” (cfr. Corte di giustizia UE, sentenza 14 luglio 2016, Granarolo SpA, causa C-196/15; sentenza 25 febbraio 2010, Car Trim, causa C-381/08; Cass., sez. un., sentenza 9 gennaio 2020, n. 156).
Orbene, nelle compravendite internazionali a distanza, ai sensi dell’art. 7, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (“Bruxelles I bis”), la competenza giurisdizionale spetta al giudice del luogo di “consegna materiale dei beni…mediante la quale l’acquirente consegue il potere di disporre effettivamente di essi nel luogo di destinazione finale dell’operazione di vendita attestato dalla documentazione commerciale allegata dall’attrice, a prescindere da ogni considerazione sulle modalità del trasporto e sul luogo in cui il vettore prenda in carico le merci (cfr. Cass. Sez. Unite, 13/12/2018, n. 32362; Cass. Sez. Unite, 10/02/2017, n. 3558; Cass. Sez. Unione, 21/01/2014, n. 1134; Cass. Sez. Unite, 02/05/2012, n. 6640)“.
E’ facoltà delle parti stabilire un diverso “luogo di consegna”, purché mediante uno specifico accordo nel contratto, che consenta di identificare, con chiarezza ed in modo univoco, anche in conformità ai termini ed agli usi del commercio
internazionale, il luogo scelto (Corte di giustizia UE, sentenza Car Trim cit.; Corte di giustizia UE, sentenza 9 giugno 2011, Electrosteel, causa C-87/10; Cass., sez. un., sentenza 28 giugno 2019, n. 17566, e Cass. sez. un., ordinanza 14 novembre 2014, n. 24279).
Si tratta delle stesse conclusioni alle quali era giunta la giurisprudenza nel vigore del regolamento n. 44/2001 (come noto, le disposizioni dei regolamenti “Bruxelles I” e “Bruxelles I bis” sono tra loro “equivalenti”: cfr. Corte di giustizia UE, sentenza 3 settembre 2020, Supreme Site Services GmbH- Supreme Headquarters Allied Powers Europe, causa C-186/19; sentenza 29 luglio 2019, Tibor-Trans, causa C-451/18).
Nel caso de quo, non essendo intercorsa tra le parti alcuna pattuizione al riguardo, il luogo nel quale la merce è pervenuta nella disponibilità dell’acquirente e, di conseguenza, il luogo di “consegna materiale dei beni” corrisponde al magazzino della società italiana, sito nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio.

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