La Corte di cassazione sulla riconoscibilità in Italia di una freezing injunction

di Stefano Armellini

Cass., sez. I civ., ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064 – ECLI:IT:CASS:2021:25064CIV

Con ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul riconoscimento in Italia di una decisione della Royal Court of the Island of Guernsey, emessa all’esito di un procedimento nel corso del quale il convenuto aveva ricevuto un provvedimento cautelare denominato freezing injunction, che “congela” i suoi beni, collegato a un disclosure order recante l’ordine di comunicare la dislocazione dei dieci beni di maggior valore, con la previsione di sanzioni penali (contempt of court) in caso di inottemperanza.

Il procedimento principale straniero

Con il ricorso per cassazione che ha dato origine alla sentenza citata in epigrafe, il ricorrente, trustee di un trust, ha impugnato l’ordinanza della Corte di appello di Roma che ha rigettato la domanda di riconoscimento di una decisione della Royal Court of the Island of Guersney, emessa all’esito di un procedimento nel quale il trustee aveva convenuto in giudizio un soggetto a cui era stato conferito un mandato avente ad oggetto la riorganizzazione e la ristrutturazione di varie entità societarie riferibili al trust, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in diverse migliaia di euro, per inadempimento del mandato.
La Corte di appello ha ritenuto che la decisione della Corte di Guersney non potesse essere riconosciuta ai sensi dell’art. 64 lett. b) della legge 31 maggio 1995, n. 218 per violazione dei diritti essenziali della difesa, attinenti all’ordine pubblico processuale, in quanto nel corso del procedimento il convenuto aveva ricevuto un provvedimento cautelare inaudita altera parte, denominato freezing injunction, con il quale gli era stato inibito l’uso dei suoi beni fino ad Euro 6.800.000 e un collegato disclosure order con il quale gli era stato fatto obbligo di comunicare agli avvocati dell’attore dove si trovassero i 10 beni di sua proprietà e di maggior valore. Tutto ciò accompagnato da una “diffida penale” la quale così stabiliva: “se lei disobbedisce a quest’ordine, potrà essere ritenuto colpevole di oltraggio alla Corte e potrà essere mandato in prigione, multato o subire il sequestro dei suoi beni“.
Ad avviso della Corte di appello, la freezing injunction e gli altri provvedimenti collegati hanno avuto natura tale da alterare completamente il rapporto di parità delle parti dinanzi al giudice. In particolare, a differenza del sequestro conservativo previsto dal nostro ordinamento, la freezing injunction prescinde dalla sussistenza di un periculum in mora e quindi costituisce “una misura fortemente coercitiva nei confronti del convenuto che, oggettivamente, non solo viene duramente colpito nella disponibilità del suo patrimonio, ma è altresì esposto al rischio persino della privazione della sua libertà personale, se non dovesse collaborare con la sua controparte nella individuazione dei propri beni da sequestrare, a differenza di quanto avvenga per l’attore”; secondo la Corte di appello, inoltre, il convenuto “dovendo occuparsi di rendere tutte le informazioni utili al creditore, affinché questi possa aggredire i suoi beni, con il timore di subire le pene così gravi prima individuate, è certamente distolto dalla possibilità di apprestare serenamente e tempestivamente le proprie difese nel processo principale (ricercare documenti, conferire con il proprio difensore, ecc.)”.
A giudizio della Corte di appello ciò ha fatto venire meno il principio di “parità delle armi” che presuppone la pienezza dei diritti della difesa, con la conseguenza che il processo, al cui termine è stata emessa la sentenza che ci occupa, si è svolto in violazione dei diritti essenziali di difesa, a scapito del convenuto rispetto agli attori ed agli intervenuti

La pronuncia

Per inquadrare correttamente la sentenza della Cassazione va chiarito preliminarmente che la decisione straniera da riconoscere è stata adottata dalla Royal Court dell’Isola di Guernsey che, pur dipendendo dalla Corona britannica e mutuando parte della propria legislazione (ivi compreso l’istituto della “freezing injunction”) da quella inglese non fa parte del Regno Unito e non è Stato membro dell’Unione europea. Per questo le norme sul riconoscimento che venivano in considerazione non erano quelle del regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. “Bruxelles I”) che, all’epoca in cui è stata adita la Corte di appello di Roma, disciplinavano il riconoscimento delle decisioni dei giudici degli Stati dell’Unione europea, bensì quelle della l. 218/1995, in particolare l’art. 64 che detta i requisiti per il riconoscimento delle sentenze straniere.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha una visione della freezing injunction diversa da quella della Corte di appello, ritenendo che essa richieda i presupposti di fumus e periculum (occorrono good arguable case and the risk of dissipation), e quindi abbia qualche somiglianza con il sequestro conservativo da cui si distingue perché produce i propri effetti non sulla cosa ma sulla persona; proprio per questo “per non rimanere in caso di inottemperanza lettera morta, ha intrinsecamente necessità di un collegato congegno compulsorio rivolto alla persona del destinatario della misura, che è costituito dal contempt of court, coi dipendenti provvedimenti sanzionatori, che possono culminare nella inflizione della detenzione”.
La freezing injunction va poi a “combinarsi con un distinto provvedimento, il disclosure order, anche questo impartito dal giudice di Guernsey, per effetto del quale il destinatario deve identificare ed individuare i propri beni, che l’ingiunzione ha congelato, ordine anch’esso assistito dal contempt of court”.
La Cassazione sostiene che il complesso di questi provvedimenti cautelari non lede i diritti essenziali della difesa al punto da rendere non riconoscibile la sentenza emessa all’esito del procedimento in cui essi sono stati adottati. A tale riguardo la Cassazione ha citato la decisione di una corte inglese, nel noto caso Gambazzi, di cui si è occupata anche la Corte di giustizia, che è stata riconosciuta in Italia sebbene contemplasse anch’essa una freezing injunction  collegata a un disclosure order che determinavano il “massimo teorico di compressione dei diritti di difesa”.
La Corte di giustizia, infatti, ha ammesso la legittimità della freezing injunction e del disclosure order in quanto miranti a garantire l’equità e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia, salvo che essi non determinino una violazione al diritto al contraddittorio che possa dirsi “manifesta e smisurata”.
In un contesto di traffici economici sempre più estesi ed interconnessi – osserva la Cassazione, citando altre decisioni – la regola deve essere quella del riconoscimento delle decisioni, a cui si può derogare solo in caso di violazioni così lampanti ed enormi da risultare insopportabili.
Nella fattispecie, però la freezing injunction non ha determinato una violazione manifesta e smisurata del principio della parità delle armi, e ciò sia perché l’ingiunzione emessa inaudita altera parte era revocabile e modificabile in un’udienza a ciò destinata, sia perché l’istituto prevede che l’attore si impegni a risarcire il convenuto nel caso l’ordine gli abbia procurato una perdita. Né l’incompatibilità della freezing injunction con l’ordinamento interno può essere desunta dal rilievo che il suo funzionamento è legato alla minaccia di irrogazione di un provvedimento sanzionatorio, il contempt of court, idoneo ad incidere sulla stessa libertà personale del destinatario del provvedimento ingiuntivo. Infatti, osserva la Corte, nonostante la freezing injunction si caratterizzi per essere un provvedimento coercitivo operante in personam, “non è configurabile alcuna radicale incompatibilità tra il cautelare assistito dal contempt of court, quale mezzo di coazione indiretta all’adempimento del provvedimento del giudice, e l’ordinamento interno, sol che si consideri che anche l’Italia conosce l’inibitoria sanzionata penalmente ex art. 388 c.p., e sanziona penalmente persino l’inosservanza dell’obbligo di verità in materia di privativa industriale, ai sensi dell’art. 127 del c.p.i.”.
Anche con riguardo al disclosure order la Suprema Corte non ravvisa profili di incompatibilità con l’ordine pubblico “a meno di non voler ritenere che il processo civile debba funzionare in modo tale da garantire al debitore riottoso di potersi comodamente sottrarre all’applicazione della regola generale, per quel che ne resta, secondo cui egli, ai sensi dell’art. 2740 c.c., deve rispondere con tutti i suoi beni”.
E d’altra parte l’art. 14 del d.lgs. n. 152/2020, recante adeguamento del diritto interno al regolamento n. 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea sul sequestro conservativo sui conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, prevede una richiesta di informazione sui conti bancari.
In definitiva, conclude la Suprema Corte, far sì che il debitore debba dar conto dei propri beni serve semplicemente a rendere efficace l’esito del processo civile.

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