Requisiti minimi della dichiarazione di incompetenza giurisdizionale, controllo dell’organo giurisdizionale successivamente adito e legge applicabile ai sensi del regolamento n. 650/2012

di Lisa Stivanello

Corte di giustizia UE, sentenza 9 settembre 2021, causa C-422/2020 – ECLI:EU:C:2021:718

Con la sentenza 9 settembre 2021, la Corte di giustizia ha definito un rinvio pregiudiziale riguardante l’interpretazione del regolamento  (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. In particolare, la Corte si è espressa sui requisiti che deve soddisfare la dichiarazione di incompetenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita, secondo gli articoli 6, lett. (a), e 7, lett. (a) del regolamento, sul controllo da parte dell’organo giurisdizionale successivamente adito e, infine, sulla scelta di legge applicabile alla successione, ai sensi dell’art. 22 di detto regolamento.

I fatti e il procedimento principale

CR, a seguito del decesso del marito (cittadino tedesco residente in Spagna al momento della morte), si rivolgeva all’Amtsgericht Düren in Germania per ottenere il rilascio del certificato di eredità nazionale e del certificato successorio europeo, in virtù di un testamento olografo redatto nel 1990, conformemente al diritto tedesco.
RK, fratello del defunto, contestava la competenza degli organi giurisdizionali tedeschi, considerata la residenza abituale del defunto in Spagna, e che il testamento non conteneva una scelta espressa di legge. A seguito del ricorso presentato all’Oberlandesgericht Köln da RK, la corte si spogliava della giurisdizione, ritenendo competente a pronunciarsi sulle domande di CR l’autorità giurisdizionale spagnola, in forza del titolo di giurisdizione generale di cui all’art. 4 del regolamento n. 650/2012, fondato sulla residenza abituale del defunto al momento della morte.
In seguito, il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Estepona nel frattempo adito rinunciava a propria volta a decidere sulla questione poiché riteneva i giudici tedeschi maggiormente adatti a pronunciarsi sulla successione, attesa la residenza della parte interessata e dell’ubicazione della parte maggiore della successione (art. 6, lett. (a) del regolamento).
Sulla base della rinuncia del giudice spagnolo, l’Amtsgericht Düren, nuovamente adito, si dichiarava competente: pronuncia che veniva impugnata innanzi all’Oberlandesgericht Köln. Quest’ultima sospendeva quindi il procedimento per rivolgere alla Corte di giustizia tre domande pregiudiziali.
Il giudice a quo chiedeva con innanzitutto se, ai sensi dell’art. 7 lett. (a), del regolamento n. 650/2012, la dichiarazione di incompetenza da parte dell’organo giurisdizionale preventivamente adito vada affermata in modo espresso affinché si integri la dichiarazione di incompetenza prevista dall’art. 6, lett. (a), del regolamento.
In secondo luogo, il giudice del rinvio chiedeva se fosse nella posizione – quale autorità giudiziaria reputata competente dall’organo giurisdizionale preventivamente adito – di verificare la ricorrenza delle tre condizioni stabilite dal regolamento affinché l’organo giurisdizionale preventivamente adito possa declinare la propria competenza.
Da ultimo, il giudice del rinvio chiedeva se gli articoli 6, lett. (a), e 7, lett. (a), del regolamento trovino applicazione anche nel caso in cui, nel testamento redatto prima del 17 agosto 2015, la designazione della legge applicabile alla successione sia presunta – e non esplicita – agli effetti dall’art. 83, par. 4, di detto regolamento. Tale previsione, infatti, introduce, per il periodo anteriore dell’applicazione del regolamento, una presunzione di scelta della legge applicabile alla successione, in favore della legge la cui forma è stata osservata nella redazione del testamento.

La pronuncia

Sulla prima questione

Dopo aver rilevato una diversità nella formulazione della versione spagnola degli articoli 6, lett. (a), e 7, lett. (a), del regolamento n. 650/2012, rispetto le altre versioni linguistiche dei medesimi articoli, la Corte analizza i suddetti articoli evidenziando che nessuno di essi si riferisca alla possibile forma della dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito. Sicché, sostiene la Corte, la pronuncia declinatoria della giurisdizione, non per forza deve contenere un esplicito diniego di competenza, purché risulti in modo inequivocabile dalla rinuncia a pronunciarsi che l’organo giurisdizionale preventivamente adito: (1) si sia dichiarato incompetente in favore delle corti dello Stato membro la cui legge è stata scelta dal defunto, e (2) reputi queste ultime più adatte a statuire sulla determinata successione.
In questo modo, osserva la Corte, è salvaguardato il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, sancito all’art. 39 del regolamento, conseguendo l’obiettivo di agevolare l’accesso alla giustizia.
La Corte conclude quindi affermando che è superfluo che l’organo giurisdizionale preventivamente adito espressamente dichiari la propria incompetenza, a condizione che tale intenzione risulti inequivocabilmente dalla decisione da questi emessa.

Sulla seconda questione

In merito alla seconda questione, la Corte di giustizia rammenta che la dichiarazione di incompetenza costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 3, par.1, lett. (g), del regolamento. Pertanto, ad essa si applicheranno le disposizioni del capo IV relative al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle «decisioni», con la conseguenza che anche la dichiarazione di incompetenza, al pari delle decisioni emesse in uno Stato membro, deve essere riconosciuta in altri Stati membri senza che sia necessario ricorrere a un procedimento particolare e senza possibilità di un riesame del merito.
La Corte di giustizia conclude sostenendo che l’organo giurisdizionale dello Stato membro adito a seguito di una dichiarazione di incompetenza non è legittimato a sindacare la sussistenza delle condizioni stabilite dagli articoli 6, lett. (a), e 7, lett. (a) in relazione alla pronuncia declinatoria di giurisdizione resa dal l’organo giurisdizionale preventivamente adito, in ossequio ai principi del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca. Così facendo, si evita un conflitto negativo di competenze, che – come rileva anche l’avvocato generale al paragrafo 60 delle conclusioni – potrebbe condurre a un diniego di giustizia.

Sulla terza questione

La Corte rammenta che se una disposizione mortis causa è stata redatta prima del 17 agosto 2015, in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione.
La Corte ribadisce allora che le disposizioni del regolamento sono state ideate, in primo luogo, per assicurare la coerenza tra le disposizioni relative alla competenza giurisdizionale e quelle relative alla legge applicabile, garantendo che l’autorità che si occupa della successione applichi, il più delle volte, la propria legge nazionale (v. già la sentenza Oberle, punti 50 e 52). In secondo luogo, il regolamento mira a garantire che siano gli organi giurisdizionali più vicini alla successione a decidere la relativa controversia: l’organo giurisdizionale preventivamente adito dichiarerà la propria incompetenza in favore dei giudici dello Stato membro la cui legge è stata designata dal defunto, poiché maggiormente adatti a statuire, in ragione della vicinanza alle parti o ai beni ereditari.
La Corte conclude quindi affermando che le norme sulla giurisdizione previste dall’art. 6, lett. (a), e dall’art. 7, lett. (a), del regolamento si applicano anche qualora, in un testamento redatto prima del 17 agosto 2015, il defunto non abbia scelto la legge applicabile alla successione e la designazione di tale legge risulti soltanto dall’art. 83, par. 4, di tale regolamento.

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