Immunità dello Stato estero dalla giurisdizione civile, atti iure imperii e iure privatorum

di Antonio Zullo

Cass., sez. un. civ., ordinanza 16 settembre 2021, n. 25045 – ECLI:IT:CASS:2021:25045CIV

Con ordinanza n. 25045 del 16 settembre 2021, la Corte di cassazione ha ribadito che l’immunità c.d. “ristretta” dello Stato estero dalla giurisdizione italiana opera soltanto allorché gli atti compiuti nell’ordinamento italiano siano riconducibili all’esercizio di poteri sovrani (c.d. atti iure imperii).

Il procedimento principale

Il Tribunale di Tivoli emetteva a favore della Nomentana Hospital S.r.l. un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 501.607,68 nei confronti dello Stato della Libia a fronte di fatture relative a trattamenti di cura finalizzati al benessere psicofisico di cittadini libici affetti da varie patologie. Lo Stato della Libia proponeva opposizione e formulava varie eccezioni (relative a vizi della procura ed alla incompetenza territoriale del Tribunale di Tivoli) evidenziando la mancanza dell’autorizzazione statale da parte della Libia all’esecuzione delle prestazioni oggetto di causa. A seguito del deposito degli scritti conclusivi, il Giudice sollevava d’ufficio la questione di giurisdizione interrogandosi sull’applicabilità al caso di specie della c.d. “immunità giurisdizionale” degli Stati stranieri ed assegnava alle parti termine per il deposito di memorie su tale specifico tema. In pendenza del suddetto giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli, la Nomentana Hospital s.r.l. proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

La pronuncia

La Suprema Corte premette che il principio di diritto internazionale della cosiddetta “immunità assoluta” (secondo cui uno Stato estero non può essere assoggettato ad atti di autorità da parte di un altro Stato, in ragione dell’assenza di qualsiasi gerarchia tra Stati sovrani) è stato nel corso del tempo rimodulato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, pervenendosi all’elaborazione della teoria della cosiddetta “immunità ristretta” (o “relativa”), in forza della quale l’immunità opera soltanto allorché gli atti compiuti dai soggetti internazionali stranieri nell’ordinamento locale siano riconducibili all’esercizio di poteri sovrani (c.d. atti iure imperii), ma non invece laddove si tratti di atti compiuti iure gestionis o iure privatorum (con i quali vengano cioè assunte obbligazioni a titolo privato). La Corte rileva che nel caso di specie l’accordo stipulato tra le parti aveva ad oggetto prestazioni terapeutiche, tariffe giornaliere per il ricovero ordinario e modalità di fatturazione delle terapie e che si trattava quindi a tutti gli effetti di una transazione commerciale di diritto privato, non avendo lo Stato della Libia agito iure imperii. Poiché la controversia in relazione alla quale si è posta la questione dell’immunità dalla giurisdizione italiana non interferisce con la funzione sovrana dello Stato straniero, né si rinvengono ragioni di interferenza con i poteri sovrani di auto-organizzazione dello Stato libico, la Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario.

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