La Corte di giustizia dell’UE si pronuncia su patti successori e scelta della legge applicabile in materia di successioni

by Daniele Muritano

Corte di giustizia UE, sentenza 9 settembre 2021, causa C-277/20 – ECLI:EU:C:2021:708

Con sentenza 9 settembre 2021 (causa C-277/20, preceduta dalle conclusioni dell’Avvocato generale De la Tour del 1° luglio 2021), la Corte di giustizia dell’UE è tornata a chiarire alcuni aspetti del regolamento n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

I fatti

Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia trae le mosse dal rinvio pregiudiziale della Corte Suprema austriaca in una controversia relativa alla trascrizione nei registri immobiliari austriaci di una donazione immobiliare mortis causa. In particolare, il defunto, cittadino tedesco, aveva donato al figlio e alla di lui moglie, nel 1975, un terreno edificabile in Austria, prevedendo che la donazione venisse attuata dopo la sua morte (come consentito dall’art. 956 del codice civile austriaco) e sottoponendola a talune condizioni, non ancora avveratesi al tempo della morte del donante, avvenuta nel 2018.
La donazione era regolata dalla legge austriaca, scelta dalle parti. Il defunto, al tempo della morte, era residente abituale in Germania.
Chiesta dal figlio la trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisto in suo favore, l’ausiliario di giustizia austriaco la rifiutava. Ritenuta applicabile la legge austriaca, la domanda veniva respinta per mancanza della prova dell’avveramento delle condizioni apposte alla donazione.
La controversia giunge davanti alla Corte Suprema, che sospende il giudizio e sottopone alla Corte di giustizia dell’Unione europea due questioni pregiudiziali:

  • se la donazione mortis causa costituisca patto successorio ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 e quindi l’acquisto sia trascrivibile nei registri immobiliari senza l’intervento dell’autorità competente in materia;
  • se l’art. 83, par. 2, del regolamento (che prevede che se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente alla data d’applicazione del regolamento, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al regolamento stesso o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza) disciplini anche la validità della scelta della legge applicabile a una donazione mortis causa, intesa quale patto successorio, fatta prima della sua entrata in vigore.

La pronuncia

Alla prima questione la Corte risponde affermativamente, sulla base dei seguenti argomenti:

  1. le disposizioni del regolamento vanno interpretate in modo autonomo per esigenze di uniformità applicativa;
  2. il termine “successione” include qualsiasi modalità di trasferimento volontario di beni per disposizione a causa di morte;
  3. l’esclusione delle donazioni dall’ambito applicativo del regolamento va interpretata in modo restrittivo.

Da ciò consegue che il contratto con cui una persona prevede il trasferimento di un suo bene alla sua morte, conferendo diritti sulla sua futura successione ad altre parti, è un patto successorio, poiché l’obiettivo del regolamento è evitare la frammentazione della successione istituendo un regime uniforme applicabile a qualsiasi modalità di trasferimento di beni a causa di morte.

La Corte esclude, inoltre, l’applicabilità dell’art. 83, par. 2, del regolamento, poiché la scelta della legge applicabile, per essere valida, come si ricava dal collegamento tra la disposizione e gli articoli 21 e 22, deve riguardare l’intera successione. Nel caso di specie, invece, la scelta riguardava la sola legge applicabile alla donazione.
In conclusione, nel caso concreto, l’intera successione sarà regolata dalla legge tedesca, trovandosi in Germania la residenza abituale del defunto al tempo della morte, mentre la donazione sarà regolata dalla legge all’epoca scelta, ossia quella austriaca. Non essendosi avverate le condizioni apposte alla donazione, l’atto non sarà trascritto. Il terreno, rimasto nel patrimonio del donante, sarà devoluto in conformità alla legge applicabile alla successione, vale a dire la legge tedesca.

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