Convenzione di Lugano e contratti conclusi con i consumatori

by Giulio Monga

Corte di giustizia UE, sentenza 30 settembre 2021, causa C-296/20, Commerzbank AG c. E.O. – ECLI:EU:C:2021:784

Con sentenza 30 settembre 2021 (causa C-296/20), la Corte di giustizia ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle norme sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori di cui alla Convezione di Lugano del 2007 in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

Il procedimento principale

Il procedimento principale riguardava una controversia tra la società di diritto tedesco Commerzbank AG e il consumatore E.O., in merito al rimborso di un debito risultante da uno scoperto sul conto corrente di E.O. Quest’ultimo, in particolare, all’epoca della stipula del contratto era residente a Dresda e aveva poi trasferito il proprio domicilio in Svizzera. Qualche mese dopo, la Commerzbank citava in giudizio il consumatore in Germania ma il giudice dichiarava inammissibile l’azione per difetto di giurisdizione.
La decisione veniva confermata in appello, mentre la Corte di Giustizia Federale (Bundesgerichtshof) proponeva rinvio pregiudiziale alla Corte UE in merito all’interpretazione dell’art. 15, par. 1, lett. c) della Convenzione di Lugano, a mente del quale, tra le altre cose, le regole sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori di cui alla Convenzione si applicano nel caso di contratti conclusi tra un consumatore, appunto, ed una persona “… le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla Convenzione di Lugano in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralità di Stati comprendente tale Stato”.

La pronuncia

La Corte ha chiarito che l’art. 15, par. 1, lett. c) della Convenzione di Lugano trova applicazione anche nel caso in cui, al momento della conclusione del contratto, il professionista e il consumatore fossero domiciliati nello stesso Stato parte e l’elemento di estraneità si sia manifestato soltanto in un momento successivo, a motivo del trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato dalla Convenzione.

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