La competenza giurisdizionale per il recupero di crediti derivanti dalla compravendita internazionale di beni mobili

by Marco Sposini

Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza 22 novembre 2021 n. 35784, ECLI:IT:CASS:2021:35784CIV

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35784/21, ha nuovamente affrontato il tema della competenza giurisdizionale nei contratti di compravendita internazionale di merce e, in particolare, in caso di azioni proposte per il recupero del prezzo della fornitura, a norma del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I”), applicabile al caso de quo ratione temporis.

Il procedimento                     

Su istanza di una società italiana – creditrice del corrispettivo residuo di una fornitura di beni mobili – il Tribunale di Rovigo emetteva, nell’anno 2012, un decreto ingiuntivo nei confronti di una società tedesca.
La debitrice proponeva opposizione, che veniva accolta, per difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La società italiana – dopo aver proposto impugnativa avanti la Corte d’Appello di Venezia, che veniva dichiarata inammissibile, ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. – ricorreva in cassazione, lamentando la violazione dell’art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e dell’art. 31 della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di merci, ed assumendo, tra l’altro, che al fine della determinazione della competenza giurisdizionale occorrerebbe tenere conto dell’obbligazione dedotta in giudizio (pagamento da eseguirsi in Italia).

La pronuncia

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con le seguenti motivazioni.
La disposizione, a differenza di quanto previsto dalla pregressa Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, “deve essere interpretata nel senso che per “obbligazione dedotta in giudizio” si intende non quella fatta valere dall’attore, ma sempre e solo l’obbligazione caratterizzante il contratto e, perciò, nei contratti di compravendita di beni, quella della consegna del bene. Il fattore di localizzazione è, quindi, il luogo in cui i beni sono stati consegnati o avrebbero dovuto esserlo secondo il contratto. Pertanto, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo del bene compravenduto, il luogo da considerare, ai fini della individuazione della giurisdizione, è quello della consegna del bene (Cass., Sez. Un., n. 6598 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 1134 del 2014)”.

La Corte ha poi confermato che, qualora debba essere effettuato il trasporto, il “luogo di consegna” è quello di “recapito finale della merce ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente” (cfr., tra le altre, Cass. Sezioni Unite 5 ottobre 2009 n. 21191 e Corte Giustizia 25 febbraio 2010, in causa C-381/08).

Ne consegue che l’art. 31 della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980, invocato dalla venditrice (luogo di presa in consegna della merce da parte del vettore), nonché il successivo art. 57 (luogo di pagamento del prezzo) devono essere “interpretati nel senso che contengono una “regula iuris” idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione (Cass., Sez. Un., n. 17566 del 2019, cfr. altresì Corte di Giustizia – Electrosteel Europe SA causa C-87/10 del 09/06/2011)”.

Considerato che la consegna materiale doveva essere effettuata in Germania, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice di tale Stato.

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