La competenza giurisdizionale in caso ripetizione dell’indebito fondata sull’ingiustificato arricchimento

by Ilaria Aquironi

Corte di giustizia UE, sentenza 9 dicembre 2021, causa C-242/20, HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb contro BP Europa SE – ECLI:EU:C:2021:985

Nella sentenza del 9 dicembre 2021 (causa C-242/20), la Corte di giustizia si è occupata di individuare la competenza giurisdizionale in materia di ripetizione dell’indebito fondata sull’arricchimento senza causa alla luce del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. “Bruxelles I bis”) . In particolare, la Corte ha chiarito la portata dei fori speciali in materia contrattuale e in materia di illeciti civili dolosi o colposi, alternativi al foro generale del domicilio del convenuto.

Il procedimento principale

La domanda è stata promossa nell’ambito di una controversia tra la società HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb con sede in Croazia, e la società BP Europa SE Hambourg, con sede in Germania, relativa al recupero di un importo indebitamente prelevato alla prima nell’ambito di un procedimento di esecuzione successivamente dichiarato invalido.

Nel 2003, sulla base di un’ordinanza di esecuzione del Tribunale di commercio di Zagabria, la BP Europa aveva ottenuto il recupero coattivo di un credito mediante prelievo dal conto della HRVATSKE ŠUME. Nel 2009, la procedura esecutiva era stata dichiarata invalida dalla Corte suprema croata: la BP Europa era dunque stata obbligata a restituire alla HRVATSKE ŠUME le somme indebitamente versate da quest’ultima, maggiorate delle spese legali, sul presupposto di un arricchimento senza causa.

Al fine di ottenere la ripetizione dell’indebito, nel 2014 la HRVATSKE ŠUME aveva dunque instaurato un procedimento contenzioso dinanzi al Tribunale di commercio di Zagabria. I giudici croati avevano tuttavia dichiarato la propria incompetenza in quanto, sulla base del foro generale previsto dal regolamento n. 1215/2012, i giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto – i giudici tedeschi – sarebbero stati competenti a decidere della controversia.

L’ordinanza era stata impugnata dalla HRVATSKE ŠUME dinanzi alla Corte d’appello di commercio di Zagabria che ha sospeso il procedimento e ha sollevato alla Corte di giustizia alcuni quesiti interpretativi. Il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se non sia applicabile ratione temporis il regolamento n. 44/2001 (Bruxelles I), atteso che il procedimento principale era stato avviato prima del 10 gennaio 2015 (art. 66, par. 1). Si interroga, inoltre, sull’interpretazione del foro dell’illecito, ex art. 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I, e del titolo di giurisdizione ivi previsto, vale a dire il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto. Secondo il giudice a quo, nonostante l’istituto dell’arricchimento senza causa rientri tra gli illeciti civili colposi – ammettendo dunque la competenza dei giudici croati nel caso di specie – non sarebbe possibile individuarvi alcun evento dannoso. La Corte d’appello chiede se la ripetizione dell’indebito fondata sull’arricchimento senza causa possa o meno ricadere nel foro dell’illecito.

La Corte d’appello chiede inoltre alla Corte di giustizia di accertare se eventuali procedimenti contenziosi avviati per la restituzione delle somme indebitamente versate nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata rientrino nel criterio di competenza esclusiva previsto all’art. 22, punto 5, del regolamento Bruxelles I, che fonda la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l’esecuzione, indipendentemente dal domicilio.

La pronuncia

La Corte, dopo aver accertato l’applicabilità ratione temporis del regolamento n. 44/2001, precisa che le norme che istituiscono fori speciali, alternativi al foro generale del domicilio del convenuto, devono essere interpretate restrittivamente.

In questo senso, secondo la Corte, per un verso, un’azione tesa alla ripetizione di un indebito basato su un arricchimento senza causa è un’azione autonoma, che non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 22, n. 5, del regolamento Bruxelles I, anche qualora l’arricchimento senza causa discenda dall’annullamento di un’esecuzione forzata.

Per altro verso, secondo la Corte, il foro degli illeciti civili dolosi e colposi, ex art. 5, n. 3, del regolamento n. 44/2001, “comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale» di cui all’art. 5, n. 1, lettera a), di tale regolamento” (sentenza 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, ECLI:EU:C:2020:950, punto 23). Di conseguenza, per accertare se un’azione di ripetizione dell’indebito basata su un arricchimento senza causa, occorre verificare la sussistenza di due condizioni: che l’azione non si ricolleghi alla materia contrattuale, ex art. 5, n. 1, del regolamento n. 44/2001, e che sia tesa a coinvolgere la responsabilità del convenuto.

Quanto alla prima condizione, la Corte ha dunque osservato che l’obbligazione di restituzione fondata su un arricchimento senza causa non rientra, quantomeno in linea di principio, nella materia contrattuale poiché essa non deriva da un impegno liberamente assunto dal convenuto nei confronti dell’attore. Tale esegesi è corroborata, secondo la Corte, dalla lettura congiunta del regolamento Bruxelles I e del regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). Quest’ultimo, difatti, fa rientrare nel suo campo di applicazione anche l’obbligazione di restituzione derivante da un arricchimento senza causa, ritenendola dunque un’obbligazione extracontrattuale e dedicandole, all’art. 10, norme di conflitto specifiche (sentenza 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, C‑359/14 e C‑475/14, ECLI:EU:C:2016:40, punti 45 e 46).

Quanto alla seconda condizione, secondo la Corte, ai fini dell’accertamento di una eventuale responsabilità del convenuto, occorre verificare la sussistenza di un nesso causale fra il danno e il fatto illecito dal quale il danno deriva (sentenza 21 aprile 2016, Austro-Mechana, C‑572/14, EU:C:2016:286, punti 40, 41 e 50 e la giurisprudenza ivi citata). Poiché, dunque, una domanda di restituzione fondata su un arricchimento senza causa non trae origine da un evento dannoso, non sussiste alcun nesso causale tra il danno e una eventuale azione o omissione illecita del convenuto.

Di conseguenza, secondo la Corte, una domanda di restituzione fondata su un arricchimento senza causa che non rientri nella materia contrattuale, non rientra giocoforza nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 44/2001.

Qualora, dunque, la domanda di restituzione basata sull’arricchimento senza causa non rientri né nella materia contrattuale, né nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi (ai sensi, rispettivamente, dell’art. 5, n. 1, lettera a), e dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 44/2001), la competenza giurisdizionale va stabilita facendo ricorso al foro generale del domicilio del convenuto, ai sensi dell’art. 2, par. 1, del Regolamento Bruxelles I.

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