La competenza giurisdizionale per l’azione diretta della parte lesa nei confronti dell’assicuratore

by Marco Sposini

Corte di giustizia UE, sentenza 30 giugno 2022, causa C-652/20, HW, ZF, MZ c. Allianz Elementar Versicherungs AG – ECLI:EU:C:2022:514

La Corte di giustizia dell’UE, con sentenza 30 giugno 2022 (causa C-652/20), ha fornito alcuni chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 11, par. 1, lett. b), del regolamento n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis“), nel contesto di un giudizio promosso in Romania per il risarcimento danni, a seguito di un sinistro stradale.

Il procedimento principale

In data 17 febbraio 2020, tre persone fisiche domiciliate in Romania – a seguito del decesso di un proprio familiare, avvenuto il 22 dicembre 2017 a causa di un incidente stradale – agivano in giudizio, avanti il Tribunale superiore di Bucarest, nei confronti di Allianz Elementar Versicherung, rappresentata dal suo corrispondente locale Allianz-Țiriac Asigurări SA.
Gli attori chiedevano il risarcimento del danno morale, assumendo di essere i beneficiari della polizza ed invocando la responsabilità diretta della compagnia assicuratrice, essendosi il sinistro verificato, almeno in parte, per colpa del conducente dell’automezzo assicurato, sul quale viaggiava il loro congiunto.
Il Tribunale rilevava che l’azione era stata proposta avanti il giudice del luogo della sede del corrispondente rumeno della compagnia assicuratrice, anziché avanti il giudice del domicilio degli attori. Per questo motivo, sospendeva il procedimento e chiedeva alla Corte di giustizia dell’UE di precisare se le disposizioni di cui all’art. 11, par. 1, lett. b) del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretate nel senso che esse regolano soltanto la competenza internazionale oppure anche la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il beneficiario della polizza assicurativa.

La pronuncia

In via preliminare, la Corte ha rammentato che, per il regolamento n. 1215/2012, valgono i principi elaborati nel vigore, dapprima, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e, successivamente, del regolamento n. 44/2001 (“Bruxelles I”), laddove “tali disposizioni possano essere qualificate come «equivalenti»” (v. sentenza del 20 maggio 2021, CNP, causa C-913/19, EU:C:2021:399, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Ciò vale, in particolare, per l’art. 11, par. 1, lett. b), del regolamento n. 1215/2012, che riproduce l’art. 9, par. 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 (v. sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe, causa C-106/17, EU:C:2018:50, punto 36).
Peraltro, al fine di rafforzare la tutela della parte economicamente più debole, è stata espressamente estesa anche al soggetto assicurato e al beneficiario di un contratto di assicurazione la possibilità di citare l’assicuratore davanti al giudice del luogo del proprio domicilio, che non era prevista all’art. 8, primo comma, punto 2, della Convenzione di Bruxelles (v. sentenza del 12 maggio 2005, Société financière et industrielle du Peloux, causa C-112/03, EU:C:2005:280, punto 41, e sentenza del 27 febbraio 2020, Balta, causa C-803/18, EU:C:2020:123, punto 35).
Avendo il Tribunale qualificato gli attori “beneficiari della polizza assicurativa”, in quanto membri della famiglia allargata del soggetto deceduto, e fermo restando che spetterà al medesimo Tribunale stabilire se le norme del diritto processuale rumeno consentano effettivamente ai soggetti potenzialmente lesi dal sinistro di promuovere
un’azione diretta contro l’assicuratore, la Corte ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 11, par. 1, lett. b), del regolamento n. 1215/2012, in virtù del rinvio operato dall’art. 13, par. 2, che “ha lo scopo di aggiungere al novero degli attori … i soggetti che hanno subìto un danno, senza che la cerchia di tali soggetti sia limitata a quelli che l’abbiano subìto direttamente (v. in tal senso, sentenza del 20 maggio 2021, CNP, causa C-913/19, EU:C:2021:399, punto 38)”. La stessa Corte di giustizia, con sentenza del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (causa C-
463/06, EU:C:2007:792, punto 31), ha invero statuito che “il rinvio effettuato nell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un’azione diretta contro l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro”. Si tratta di disposizioni “equivalenti, rispettivamente, all’articolo 13, paragrafo 2, del
regolamento n. 1215/2012 e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C-106/17, EU:C:2018:50, punto 36)”.
Ciò premesso e chiarito che per “interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Anche la genesi storica di una disposizione di diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM, C-337/20, EU:C:2021:671, punto 31 e giurisprudenza ivi citata)”, la Corte ha rilevato che sussiste una divergenza testuale tra la versione in lingua rumena (così come tra quella in inglese ed in finlandese), da un lato, e la versione in altre lingue (spagnola, danese, tedesca, francese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese e svedese), dall’altro lato, dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012. E infatti, mentre nella prima versione è utilizzata l’espressione al plurale (“autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato l’attore”), nella seconda versione è utilizzata l’espressione al singolare (“autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore”). Non potendo dare prevalenza ad una versione linguistica rispetto ad un’altra, occorre tenere conto “dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenza del 10 dicembre 2020, Personal Exchange International, causa C-774/19, EU:C:2020:1015, punto 27 e giurisprudenza ivi citata)”.
Al riguardo, ha rilievo il fatto che la lettera a) del medesimo articolo menzioni espressamente lo “Stato in cui [l’assicuratore] è domiciliato”, mentre la lettera b) si riferisca specificamente al “luogo in cui è domiciliato l’attore”. La circostanza fa si che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, debba essere interpretato nel senso che esso è “volto a designare direttamente una determinata autorità giurisdizionale all’interno di uno Stato membro, senza operare un rinvio alle norme sulla ripartizione della competenza territoriale in vigore in quest’ultimo, e
quindi a determinare non soltanto la competenza internazionale, ma anche la competenza territoriale di detta autorità giurisdizionale, nei casi rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione”.
La Corte ha già interpretato analogamente l’art. 7 del regolamento n. 1215/2012 e, in particolare, il punto 1, lettera b), primo trattino (equivalente all’art. 5 del regolamento n. 44/2001) (v. sentenza del 3 maggio 2007, Color Drack, causa C-386/05, EU:C:2007:262, punto 30), il punto 1, lettera b), secondo trattino (v. sentenza del 15 giugno 2017, Kareda, causa C-249/16, EU:C:2017:472, punto 46), nonché il punto 2 (v., sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., causa C-30/20, EU:C:2021:604, punti 33 e 43). In tutti questi casi è pervenuta al risultato che le norme individuano un “luogo preciso all’interno di uno Stato membro”.
La conclusione trova conferma nella relazione esplicativa della Convenzione di Bruxelles, pag. 31:”[s]e l’assicuratore è (…) citato fuori dello Stato in cui ha il domicilio, l’azione deve essere proposta davanti ad un giudice espressamente determinato, secondo il sistema già adottato dall’articolo 5 [di detta Convenzione]”.
Inoltre, occorre considerare che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento:

  • è inserito in una sezione che “istituisce un sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni [v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2021, T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni), C-393/20, non pubblicata, EU:C:2021:871, punto 29, nonché del 9 dicembre 2021, BT (Coinvolgimento della persona assicurata), C-708/20, EU:C:2021:986, punto 26]”;
  • prevede la regola del domicilio dell’attore, in deroga al principio generale della competenza del domicilio del convenuto, che “deve essere interpretata in maniera restrittiva, il che non consente un’interpretazione che vada oltre alle ipotesi previste in modo esplicito da tale regolamento [v., per analogia, sentenze del 20 maggio 2021, CNP, C-913/19, EU:C:2021:399, punto 49, nonché del 21 ottobre 2021, T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni), C-393/20, non pubblicata, EU:C:2021:871, punto 42]”, come già statuito relativamente all’articolo 8, primo comma, punto 2, della Convenzione di Bruxelles (v. sentenza del 13 luglio 2000, Group Josi, C-412/98, EU:C:2000:399, punti da 69 a 72).

    Infine, la Corte ha tenuto conto dei seguenti principi:
  • le norme speciali sulla competenza in materia di assicurazioni sono finalizzate a garantire alla parte più debole di poter adire un giudice maggiormente accessibile (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2021, BT (Coinvolgimento della persona assicurata), C-708/20, UE:C:2021:986, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, e sentenze del 27 febbraio 2020, Balta, C-803/18, EU:C:2020:123, punto 28, nonché del 21 ottobre 2021, T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni), C-393/20, non pubblicata, EU:C:2021:871, punto 46);
  • “gli eredi della vittima di un incidente stradale, come i ricorrenti nel procedimento principale, devono poter beneficiare del forum actoris autorizzato dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento [v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni), C-393/20, non pubblicata, EU:C:2021:871, punti 30 e 31, nonché giurisprudenza ivi citata]”. Agli stessi non è, dunque, consentito instaurare un procedimento avanti qualunque autorità
    dello Stato membro ove sono domiciliati, poiché si verrebbe a determinare un inammissibile “forum shopping”;
  • il regolamento si prefigge l’obbiettivo di “agevolare la buona amministrazione della giustizia [sentenza del 9 dicembre 2021, BT (Coinvolgimento della persona assicurata), C-708/20, UE:C:2021:986, punto 35]”, con la previsione di fori
    alternativi (rispetto a quello del domicilio del convenuto), basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia e con lo scopo di garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile (v. considerando 15 e 16).
    Rientra nella sfera organizzativa dello Stato membro, al quale appartiene l’autorità giurisdizionale adita, la delimitazione di tale ambito di competenza territoriale (v., per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C-30/20, EU:C:2021:604, punto 34).

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