La portata della clausola di scelta di legge nel contratto di multiproprietà sottoscritto da un consumatore

by Omar Vanin

Corte di giustizia UE, sentenza 14 settembre 2023, causa C‑632/21, JF e NS c. Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España) – ECLI:EU:C:2023:671

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha pronunciato il 14 settembre 2023 una sentenza decidendo un rinvio pregiudiziale relativo all’interpretazione dal regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. “Roma I”) in relazione a contratti di multiproprietà sottoscritti da consumatori.

Il procedimento principale

JF e NS, domiciliati nel Regno Unito, concludevano un contratto con la società inglese Diamond Resorts Europe, in forza del quale maturavano per un periodo il diritto a ricevere alloggio secondo uno schema di multiproprietà in vari paesi europei (principalmente Spagna). Il contratto includeva una clausola di scelta della legge in favore del legge inglese.

I due agivano contro la società inglese ed altre società del medesimo gruppo dinanzi al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 2 di Granadilla de Abona per far valere la nullità del contratto, giacché esso non si conformava alla legislazione spagnola a protezione del consumatore in tali tipi di rapporto. Nel dettaglio, il contratto non avrebbe fissato l’esatta durata, non avrebbe identificato gli immobili offerti in alloggio ai due consumatori e il diritto di multiproprietà costituito non sarebbe stato iscritto presso il registro immobiliare spagnolo.

La Diamond Resort Europe si costituiva asserendo che il contratto conferisse diritti personali, non reali, e dunque la legge regolatrice del contratto fosse quella inglese, quale legge del paese di residenza abituale dei consumatori ed in cui ha sede la società.

Per il giudice spagnolo, l’individuazione della legge applicabile richiedeva un chiarimento interpretativo su come il regolamento Roma I configuri i diritti nascenti dai contratti di multiproprietà e, di conseguenza, quale efficacia abbia la clausola che designa quale legge applicabile la legge di un paese diverso da quello di residenza abituale del consumatore. 

Il Juzgado sollevava quindi un rinvio preliminare alla Corte dei giustizia chiedendo:

  1. Se il regolamento Roma I sia applicabile a contratti conclusi tra cittadini del Regno Unito.
  2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il regolamento Roma I si applichi a contratti conclusi prima della sua entrata in vigore e, in caso negativo, se un contratto di multiproprietà rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 4, par. 3 (o 5 della Convenzione di Roma, se prevale tale regime), anche quando sia il consumatore a scegliere come legge applicabile la legge di uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale.
  3. Se un contratto di multiproprietà vada considerato come un contratto con cui si acquisiscono diritti reali su beni immobili o diritti di credito, e:
  • nel caso in cui si acquisiscano diritti reali, ai fini della determinazione della legge applicabile, occorra applicare l’art. 4, par. 1, lett. c) (legge applicabile a contratti aventi ad oggetti diritti immobiliari o diritti di locazione, in difetto di scelta), e l’art. 6, par. 1 (legge applicabile ai contratti conclusi dai consumatori, in difetto di scelta) del regolamento, anche nel caso in cui sia il consumatore a scegliere come legge applicabile la legge di uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale;
  • nel caso in cui si acquisiscano diritti di credito, se questi siano da considerare come diritti di locazione di immobili ai fini dell’art. 4, par. 1, lett. c), o di prestazione di servizi (art. 4, par. 1, lett. b). E, in ogni caso, se si debba preferire l’applicazione dell’art. 6, par. 1, in quanto relativo a consumatori, anche nel caso in cui sia il consumatore a scegliere come legge applicabile la legge di uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale.
  1. Se le disposizioni sulla legge applicabile del regolamento Roma I (o della Convenzione di Roma) ostino ad una normativa nazionale per cui “[t]utti i contratti che riguardano diritti relativi al godimento di uno o più immobili situati in Spagna per un periodo determinato o determinabile dell’anno sono soggetti alle disposizioni della presente legge, qualunque sia il luogo e la data della loro conclusione”.

La pronuncia

La Corte supera il primo quesito indicando che la cittadinanza (ma, a ben vedere, anche la residenza abituale) delle parti non incide sull’applicabilità o meno del regolamento. Esso si applica anche quando le parti del contratto sono cittadine di uno Stato terzo, il regolamento si applica nella misura in cui la fattispecie includa un elemento di estraneità (“circostanze che comportino un conflitto di leggi”, come indica l’art. 1, par. 1, del regolamento).

Nel rispondere al secondo e al terzo quesito, la Corte rammenta come in forza dell’art. 28 del regolamento “[…] le disposizioni di quest’ultimo sono destinate ad applicarsi solo ai rapporti contrattuali sorti dal mutuo consenso delle parti contraenti manifestatosi a decorrere dal 17 dicembre 2009”: l’applicazione del regolamento dipende dalla data di conclusione del contratto (sentenza Obala i lučice).

La Corte lascia sullo sfondo la qualificazione del contratto concluso dalle parti del procedimento principale e, acclarato che la controversia nel giudizio principale riguarda il rapporto tra un consumatore e un professionista, prosegue articolando il perimetro applicativo della clausola di scelta di legge nei contratti al consumatore. Per la Corte, è solo la legislazione a protezione del consumatore vigente nel paese di residenza abituale di quest’ultimo a limitare in astratto gli effetti di una clausola di scelta della legge applicabile. Afferma la Corte: “Un’interpretazione secondo la quale sarebbe possibile derogare alle regole di conflitto di leggi previste dal regolamento Roma I per determinare la legge applicabile ai contratti conclusi da consumatori, per il motivo che un’altra legge sarebbe più favorevole al consumatore, arrecherebbe necessariamente un pregiudizio considerevole alla generale esigenza di […] certezza del diritto nei rapporti contrattuali che coinvolgono consumatori”. La Corte non si pronuncia invece sulla quarta questione, ritenendo che il Juzgado non abbia fornito elementi a sufficienza per inquadrare il contesto normativo spagnolo. Ricorda però che ai sensi dell’art. 9 del regolamento, esso “non ost[a] all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro, che costituiscono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro ambito di applicazione, qualunque sia la legge applicabile […]”.

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