Il luogo dell’evento dannoso in casi di illecito civile per installazione di defeat device

by Gabriele Colella

Corte di giustizia UE, sentenza 22 febbraio 2024, causa C‐81/23, M.A. c. FCA Italy SpA e FPT Industrial SpA – ECLI: ECLI:EU:C:2024:165

Con una sentenza del 22 febbraio 2024, La Corte di Giustizia è stata chiamata a dirimere un rinvio pregiudiziale interpretativo, sollevata dall’Oberster Gerichtshof (Corte Suprema austriaca), concernente il luogo in cui – ai fini dell’attribuzione della competenza giurisdizionale – si verifica l’evento dannoso in ipotesi illeciti civili per danno emergente dall’installazione di un un softoware su un’autovettura.

Fatti e procedimento principale

MA, domiciliato a Krems an der Donau (Austria), acquistava un autocaravan presso una concessionaria automobilistica in Germania nel marzo 2019, ricevendone consegna per mezzo del servizio di consegna del magazzino del venditore, situato a Salisburgo (Austria).

MA successivamente proponeva azione per risarcimento del danno da illecito civile nei confronti di FCA Italia e FPT Industrial, rispettivamente i produttori del veicolo e del motore, presso il Landesgericht (Tribunale del Land) di Salisburgo, asserendo che il veicolo fosse stato dotato illegalmente di un defeat device: un dispositivo che riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni. Secondo MA, la corte adita era munita di competenza giurisdizionale alla luce dell’articolo 7, n. 2, del regolamento UE n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Bruxelles I bis), in quanto l’evento dannoso ha avuto luogo a Salisburgo, dove la vendita si è perfezionata al momento della consegna.

FPT Industrial contestava la competenza giurisdizionale del Landesgericht citando la sentenza VKI della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella quale la Corte affermava che il luogo in cui si verifica l’evento dannoso è lo Stato Membro in cui il veicolo è stato acquistato dall’acquirente: la Germania, secondo FPT Industrial, poiché lì le parti avevano concluso il contratto di vendita.

Tale eccezione veniva dapprima respinta dal Landesgericht, quindi accolta dall’Oberlandesgericht (Tribunale Superiore del Land) di Linz. Contro l’ordinanza di quest’ultima veniva proposto appello da MA innanzi all’Oberster Gerichtshof, che formulava quindi il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia.

Il giudice remittente osserva che, poiché il luogo di perfezionamento del contratto di vendita e quello di consegna del veicolo sono diversi, il precedente citato da FPT Industrial non può trovare applicazione.

In primis, afferma che, qualora dovesse trovare applicazione la legislazione nazionale ai fini di stabilire il luogo dell’evento dannoso, si andrebbe a minare la natura autonoma dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea e la certezza del diritto dell’Unione.

Ancora, l’Oberster Gerichtshof specifica che, se il luogo di perfezionamento del contratto di vendita fosse davvero decisivo ai fini dell’individuazione del luogo dell’evento dannoso, ciò si scontrerebbe con i requisiti dell’art. 7, n. 2, del regolamento Bruxelles I bis, che richiede una stretta connessione di prossimità tra il giudice adito e l’azione promossa: connessione secondo il giudice assente, poiché il contratto si è perfezionato in Germania e il giudice presso cui è stata sollevata la controversia è austriaco.

Infine, l’Oberster Gerichtshof osserva, richiamando la decisione resa in VKI, che in quel giudizio, qualunque danno che si manifesta in una perdita di valore derivante dall’acquisto di un bene con un difetto di fabbricazione (in questo caso, un defeat device) è considerato danno “iniziale”, non meramente finanziario, ed ha luogo solamente al momento dell’acquisto del bene. Chiedeva così alla Corte di giustizia di stabilire se, come luogo in cui si concretizza il danno, si debba intendere:

a) il luogo in cui il contratto si è perfezionato;
b) il luogo di consegna del veicolo;
c) il luogo in cui il difetto da cui origina il danno si è manifestato, e dunque il luogo in cui il veicolo è abitualmente e normalmente utilizzato.

La pronuncia

La Corte conferma le valutazioni effettuate in VKI in materia di danno iniziale e danno finanziario, specificando come nel caso di specie si tratti della prima ipotesi.

La Corte osserva che il luogo in cui il contratto di vendita si è concluso non può essere per se un fattore decisivo. Poiché la responsabilità da illecito civile di un produttore di veicoli è basata sull’esistenza di un atto illecito d’installazione di un dispositivo, sull’esistenza di un danno inteso come differenza tra il prezzo pagato dall’acquirente e il prezzo effettivo del veicolo e su un nesso di causalità tra questi due elementi, non è necessario analizzare il contenuto del contratto di vendita ai fini dell’esame della condotta lamentata e della valutazione dell’entità del danno. Alla luce di ciò, la corretta amministrazione della giustizia non può imporre l’attribuzione della competenza giurisdizionale al giudice del luogo in cui il contratto si è concluso.

Inoltre, la Corte nota che, nella misura in cui i danni asseriti non sono puramente danni finanziari, il luogo dell’evento dannoso, ai fini dell’art. 7, n. 2, del regolamento Bruxelles I bis, non è necessariamente il luogo in cui sorge l’obbligazione di pagare la differenza tra il prezzo pagato dall’acquirente colpito e il prezzo effettivo del veicolo.

Come terza ed ultima osservazione, la Corte richiama un altro precedente, Zuid-Chemie, nel quale stabilì che il luogo dove il danno avviene è il luogo dove l’evento che dà causa al danno produce i suoi effetti dannosi, ovverosia il luogo dove il danno causato dal prodotto difettoso si manifesta in concreto. Alla luce di queste considerazioni e della giurisprudenza rilevante, la Corte conclude affermando che, quando la conclusione di un contratto di vendita e la consegna di un veicolo e il suo uso avvengono in due Stati Membri diversi, il luogo di acquisto del veicolo, e dunque il luogo dove il danno si è verificato, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento Bruxelles I bis, è il luogo in cui il difetto che interessa il veicolo, che costituisce l’evento che ha dato causa al danno, si è manifestato e ha prodotto i suoi effetti dannosi ai danni dell’acquirente finale, dunque il luogo in cui il veicolo è consegnato all’acquirente finale.  

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