La determinazione della residenza abituale nel quadro della sottrazione internazionale di minori

by Francesca Maoli

Cass., sez. I, ordinanza 13 novembre 2023, n. 31470, ECLI:IT:CASS:2023:31470CIV

Con ordinanza 13 novembre 2023, n. 31470, nell’ambito di un caso di sottrazione internazionale, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione della determinazione della residenza abituale del minore ai fini della decisione sul rimpatrio.

I fatti

I fatti alla base della pronuncia riguardano il trattenimento illecito dei figli minorenni, ad opera della madre, in Italia. I genitori, di comune accordo, avevano lasciato l’Irlanda del Nord (fino ad allora paese di residenza abituale della famiglia) nell’agosto 2020, con il progetto di trasferirsi in Spagna. Tuttavia, tale trasferimento non era stato attuato: essendo intervenuta la crisi del rapporto di coppia tra i genitori, la madre si era trasferita in Italia con i figli, presso l’abitazione dei nonni materni, pur garantendo il mantenimento dei rapporti con il padre. Anche quest’ultimo aveva fatto rientro in Italia, anche se presso una diversa abitazione.

Nel dicembre 2020, con ricorso presso il Tribunale per i minorenni di Torino, lamentando l’illiceità del trattenimento dei figli in Italia, il padre aveva chiesto ai giudici italiani di ordinarne l’immediato rientro nel Regno Unito ai sensi dell’art. 12, par 1, della Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Il Tribunale respingeva l’istanza, ravvisando l’interruzione di qualsivoglia legame del nucleo familiare con la precedente residenza abituale irlandese e ritenendo invece i minori abitualmente residenti in Italia. La posizione veniva, peraltro, confermata dallo stesso organo giurisdizionale nel novembre 2022, a seguito di cassazione con rinvio della prima pronuncia di merito.

La pronuncia

La Corte di cassazione ha correttamente individuato l’applicabilità alla fattispecie del regolamento (CE) n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis), unitamente alla Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Pronunciandosi innanzitutto sul terzo motivo di ricorso, con cui si lamentava il mancato ascolto dei minori coinvolti nella sottrazione nel corso del procedimento, la Suprema Corte ha ritenuto infondata la censura, ritenendo i minori coinvolti nel caso di specie “di tenera età” e quindi non in possesso di un’età e di una maturità tali da giustificare il rispetto della loro opinione e la verifica di una eventuale loro opposizione al trasferimento. Al momento dell’istaurazione del procedimento, i minorenni in questione avevano tra i due e i cinque anni.

Passando all’esame del primo e del quarto motivo di ricorso, la Corte di cassazione ha ricordato che, in base alla normativa applicabile, il concetto di “residenza abituale” ha natura fattuale e identifica il luogo in cui il minore, anche grazie ad una durevole e stabile permanenza, trova e riconosce il baricentro dei suoi legami affettivi originati dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione. Nel procedimento di urgenza in questione, non rivestirebbe invece alcuna importanza “l’alibi di presunte radici culturali, la profondità e significatività del legame affettivo con l’adulto autore della sottrazione o l’avvenuto inserimento scolastico nella città di residenza di quest’ultimo”. Tra i fattori idonei a dimostrare che la presenza fisica in uno Stato denoti una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare vi sono in particolare la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato e del trasloco della famiglia in tale Stato, la cittadinanza del minore, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica, le conoscenze linguistiche nonché le relazioni familiare e sociali. La residenza abituale sarebbe, infine, da accertarsi al momento della sottrazione e non in un momento successivo, essendo il rimpatrio finalizzato a tutelare il minore dagli effetti nocivi dell’illecito trasferimento e a ricostituire lo svolgimento della sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e che costituiscono la sua identità.

Alla luce dei sopracitati criteri, la Corte ha osservato che i legami dei minori (e del nucleo familiare) con il Regno Unito dovevano considerarsi recisi prima dell’asserito trattenimento illecito degli stessi in Italia ad opera della madre. Ciò a seguito della decisione dei genitori di attuare un progetto di trasferimento in Spagna. Tuttavia, nonostante gli atti “preparatori” al trasferimento concretamente posti in essere (quali ad esempio la disdetta dell’abitazione e il trasferimento di mobili e suppellettili), tale progetto non era stato mai attuato. Allo stesso tempo, non era più possibile ordinare il rientro nello Stato di ultima residenza abituale in favore del padre. Pertanto, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo non integrata la fattispecie di sottrazione internazionale di minori.

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