La Cassazione in tema di legge applicabile alle successioni transfrontaliere e rinvio

di Francesca Maoli

Cass. civ., sez. II, sentenza 23 gennaio 2025, n. 1632

Con sentenza del 23 gennaio 2025, n. 1632, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla legge applicabile alle successioni transfrontaliere, soffermandosi sul campo di applicazione temporale della legge n. 218/1995 e sul meccanismo del rinvio, disciplinato dal suo art. 13.

I fatti

Il caso riguarda la successione di una cittadina australiana domiciliata in Italia ed ivi deceduta nel 1994. Nello stesso anno la donna redigeva testamento, nel quale designava come unico erede il compagno. L’asse ereditario comprende un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia. Uno dei figli della de cuius aveva invocato la nullità o l’annullamento del testamento (con conseguente inefficacia degli atti di vendita di un complesso immobiliare facente parte del patrimonio) dinanzi al giudice fiorentino, ma la Corte d’appello di Firenze aveva respinto la domanda, ritenendo la questione disciplinata dalla legge australiana. In particolare, per individuare la legge applicabile alla fattispecie, il giudice di seconde cure aveva applicato i criteri previsti dalle disposizioni preliminari al codice civile (artt. 23 e 30), sulla base del campo di applicazione ratione temporis della legge n. 218/1995 (art. 72). Secondo la ricostruzione della Corte d’appello, la successione si era integralmente esaurita con l’accettazione dell’eredità da parte dell’erede avvenuta prima dell’entrata in vigore della normativa da ultimo citata.

La Corte di cassazione ha invece ritenuto applicabili le norme di conflitto della legge di riforma e ha localizzato la fattispecie nell’ordinamento italiano sulla base del “rinvio indietro” operato dalla legge di diritto internazionale privato australiana.  

La pronuncia

Secondo la ricostruzione della Suprema Corte, l’accettazione dell’eredità – pur essendo intervenuta prima dell’entrata in vigore della legge n. 218/1995 – non costituisce un momento determinante per stabilire la normativa di conflitto applicabile. Occorre, invece, fare riferimento alla data di proposizione della causa di annullamento del testamento e di riduzione delle disposizioni lesive della legittima. Infatti, l’atto di accettazione non ha l’effetto di rendere “intangibile” la regolazione del testamento, soprattutto quando risultano ancora pendenti i termini per chiederne l’annullamento.

Su queste premesse, la Corte di cassazione ha fatto riferimento alle norme di conflitto di cui all’art. 46 della legge n. 218/1995, le quali richiamano la legge nazionale del de cuius, localizzando la fattispecie in Australia. Tuttavia, si è altresì rilevato che le norme australiane di diritto internazionale privato operano un rinvio alla legge del luogo in cui si trovano i beni immobili, del quale era necessario tenere conto ai sensi dell’art. 13 della legge n. 218/1995 a fronte dell’ubicazione in Italia del complesso immobiliare oggetto di controversia.

In linea con quanto già affermato in un precedente arresto delle Sezioni Unite (n. 2867/2021, sulla quale si veda questo post), la Corte di cassazione ha quindi stabilito che il parziale rinvio indietro alla legge italiana determinava la formazione di “due distinte masse ereditarie, rette dalla legge applicabile a ciascuna di esse”. Pertanto, con riferimento ai beni immobili situati in Italia, le questioni relative alla validità e all’efficacia del titolo successorio avrebbero dovuto essere risolte in base alla legge italiana.

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