Le Sezioni unite si pronunciano su qualificazione e rinvio nel diritto internazionale privato in materia successioni

by Daniele Muritano

Cass., sez. unite civ., sentenza 5 febbraio 2021, n. 2867

Con sentenza 5 febbraio 2021, n. 2867, le Sezioni unite della Cassazione hanno fissato due importanti principi in materia di successioni internazionali e, più in generale, di diritto internazionale privato:

1) per qualificare una questione che presenta elementi di estraneità si devono adoperare i canoni ermeneutici propri dell’ordinamento italiano, cui le norme di conflitto appartengono, a nulla rilevando a questo effetto la previsione dell’art. 15 della legge n. 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato, secondo cui “la legge straniera va applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo” (nella specie, la revoca del testamento deve ritenersi come appartenente allo statuto successorio regolato dell’art. 46 della legge n. 218/1995, applicabile ratione temporis al caso in esame, e non come attinente alla materia matrimoniale secondo la previsione della lex causae inglese);

2) allorché la legge richiamata dall’art. 46 della legge n. 218/1995 per regolare la successione (nel caso in esame, la legge inglese di cittadinanza del de cuius) sottopone la successione a più leggi distinte in quanto dispone che alla successione mobiliare debba applicarsi la legge del domicilio del de cuius (nello specifico la stessa legge inglese) mentre indica come applicabile alla successione dei beni immobili la legge di loro situazione (nel caso di specie, la legge italiana), si deve accettare il rinvio operato dalla legge straniera a quella italiana, come prescritto dall’art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 218/1995, anche se questo ha come conseguenza un frazionamento della successione in più parti regolate da leggi diverse.

Il procedimento

La fattispecie sottoposta alle Sezioni unite riguardava la successione di un cittadino britannico domiciled nel Regno Unito, proprietario di immobili in Italia, che aveva fatto testamento nel 1997 ed era morto in Italia nel 1999, dopo avere contratto matrimonio in quello stesso anno con una cittadina italiana. Alla fattispecie risultavano quindi ancora applicabili ratione temporis le norme della legge n. 218/1995, perché il regolamento n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, si applica solo alle successioni relative a persone decedute il 17 agosto 2015 o dopo tale data.
La Corte d’appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa città ed aveva in particolare stabilito che secondo la legge inglese, legge nazionale del defunto richiamata dall’art. 46 l. 218/1995, la successione dovesse considerarsi ab intestato, perché ai sensi della sezione 18(1) del Wills Act 1837 il matrimonio contratto dal de cuius nel 1999 aveva comportato la revoca di diritto del testamento redatto nel 1997; aveva poi dichiarato applicabile alla successione mobiliare alla legge inglese del domicile del de cuius e a quella immobiliare alla legge italiana di situazione dei beni.
La seconda sezione della Cassazione, con ordinanza 3 gennaio 2020, n. 18, ha rimesso i ricorsi al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni unite, trattandosi di una pluralità di questioni di particolare importanza.
Le Sezioni unite si sono dovute pronunciare su vari aspetti della questione, resa complessa dalla pluralità di ricorsi (principale e incidentali) proposti dai numerosi figli del defunto e dal coniuge, ed in particolare sui due seguenti:
a) se la revoca ex lege del testamento sia da qualificarsi ai fini internazionalprivatistici come rientrante nell’ambito della materia successoria o di quella dei rapporti tra coniugi;
(b) se il regime c.d. scissionista previsto dalla legge inglese, che porta ad un frazionamento della successione in più parti assoggettate a leggi diverse, sia in conflitto con il principio di unitarietà e universalità della successione fatto proprio dalla legge n. 218/ 1995.

La pronuncia
La qualificazione a fini internazionalprivatistici della revoca del testamento
Le Sezioni unite hanno affermato che la qualificazione della revoca ex lege del testamento per effetto del susseguente matrimonio debba rientrare nella materia successoria regolata dall’art. 46 della legge n. 218/1995, perché “nel decidere quale norma di conflitto prevista dalla legge n. 218 del 1995 funzioni in rapporto alla specifica domanda proposta, il giudice deve determinare il significato delle espressioni giuridiche che connotano le categorie di fattispecie sulla base della lex fori”. A nulla rileva a tale proposito, secondo le Sezioni unite, l’art. 15 della legge n. 218/95, e quindi non si deve tener conto di come la legge richiamata effettui a sua volta la qualificazione.

L’operatività del rinvio e la conseguente scissione della successione
Le Sezioni unite hanno escluso che il principio di unità della successione possieda carattere inderogabile, come aveva invece ipotizzato l’ordinanza di rimessione, per cui hanno confermato la parte della decisione della Corte d’appello di Milano che aveva individuato come, per effetto del rinvio operato dalle norme di conflitto inglese alla lex rei sitae per la regolamentazione della parte immobiliare della successione, la successione risultasse sottoposta a leggi diverse (secondo considerazioni di carattere pratico di antica discendenza, come ricordano i giudici delle Sezioni unite, che si riassumono nell’espressione “mobilia personam sequuntur, immobilia vero territorium”), non ravvisandosi in ciò alcuna violazione dell’ordine pubblico. Di conseguenza, l’efficacia del titolo successorio (anche riguardo alla revoca del testamento) deve essere verificata sulla base della legge inglese riguardo ai beni mobili, mentre per quanto concerne ai beni immobili la valutazione deve avvenire sulla base della legge italiana per effetto del rinvio c.d. indietro operato dalla legge inglese, in applicazione dell’art. 13 legge n. 218/1995.
La parte di eredità riguardante i beni mobili sarà regolata dalla legge inglese e, per effetto della revoca ex lege del testamento, la devoluzione sarà ab intestato e seguirà le regole inglesi. Alla successione immobiliare si applicherà invece la legge italiana, che non prevede la revoca automatica dell’atto di ultima volontà a seguito di matrimonio del testatore; quindi le disposizioni testamentarie fatte dal defunto nel 1997 manterranno la loro efficacia per questa porzione di successione.

Considerazioni conclusive
La pronuncia conferma principi già largamente noti, sia nella parte riguardante la qualificazione del fatto, che deve avvenire lege fori, sia per quanto riguarda il funzionamento del rinvio, che può provocare come effetto il frazionamento della successione, proprio perché la finalità dell’istituto consiste, come posto in evidenza dalle Sezioni unite, nel garantire “l’applicazione della stessa legge alla medesima successione internazionale, evitando che i giudici dei due diversi Stati pervengano, ove alternativamente aditi, a soluzioni opposte”.
È interessante sottolineare che anche il regolamento n. 650/2012 consente che si produca la c.d. scissione e cioè che la successione per effetto del rinvio sia assoggettata a leggi diverse. Questo si ricava dall’art. 34 del regolamento il quale, con formulazione largamente coincidente con quella dell’art. 13 della legge n. 218/1995, prescrive che quando la successione è regolata dalla legge di uno Stato terzo (cioè uno Stato non partecipante al regolamento) si deve tener conto dell’eventuale rinvio che il diritto internazionale privato di tale Stato fa alla legge di uno Stato membro (lett. a), oppure alla legge di uno Stato terzo che accetti il rinvio (lett. b).
Non può non rilevarsi, al passaggio, che le Sezioni unite hanno escluso l’applicazione al caso di specie del regolamento non solo ratione temporis, ma anche per la mancata partecipazione del Regno Unito all’adozione di tale atto: affermazione, quest’ultima, inesatta per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alle successioni, dato il carattere erga omnes delle norme di conflitto del regolamento.
Infine, un ultimo aspetto merita menzione: nel ricorso incidentale presentato da uno dei figli si era sostenuto che il padre avesse scelto implicitamente la legge inglese quale regolatrice della propria successione in quanto aveva deciso di redigere il proprio testamento in Inghilterra; la scelta avrebbe avuto per effetto di escludere l’operatività del rinvio ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), della legge n. 218/1995 e la conseguente applicazione della legge italiana alla successione immobiliare. Le Sezioni unite hanno però ritenuto il motivo infondato, perché l’art. 46, comma 2, della legge n. 218/95 richiede per la scelta di legge sia fatta una dichiarazione espressa in forma testamentaria.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.