Effetti della Brexit sui procedimenti in corso e connessi

by Marco Sposini

Cass., sez. VI, ordinanza 15 aprile 2021, n. 9863, ECLI:IT:CASS:2021:9863CIV

La Corte di cassazione, con ordinanza 15 aprile 2021, n. 9863 adottata in sede di regolamento di competenza, ha affrontato il tema delle conseguenze derivanti dall’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea (“Withdrawal Agreement”) sui procedimenti in materia civile e commerciale avviati prima della fine del periodo di transizione del 31 dicembre 2020, a norma del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis“), e sui procedimenti e le cause connesse, ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del medesimo regolamento.

Il procedimento

Alcune compagnie di assicurazione proponevano opposizione ad un decreto ingiuntivo – emesso nei loro confronti dal Tribunale di Treviso per il pagamento di indennità assicurative a favore di una società straniera – eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore del giudice inglese, a norma dell’art. 31, par. 2 del regolamento n. 1215/2012, avendo le stesse, nel frattempo, già avviato un separato giudizio nel Regno Unito, sulla base di una clausola indicante la competenza giurisdizionale esclusiva della High Court di Londra. Il Tribunale di Treviso sospendeva il giudizio, in applicazione della suddetta norma.
La società straniera, ritenendo erroneo il provvedimento adottato dal Tribunale, proponeva regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., affermando, in particolare, che, nel caso di specie, il regolamento n. 1215/2012 non fosse più applicabile, a seguito del recesso del Regno Unito dall’UE.

La pronuncia

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, sulla base delle seguenti considerazioni.
In via preliminare, è stata ritenuta corretta la proposizione del regolamento di competenza, conformemente all’orientamento della stessa Suprema Corte, secondo cui “in tema di litispendenza internazionale, l’ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non involge alcuna questione di giurisdizione ma, invece, si risolve nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti l’identità delle cause e la pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento dev’essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (Cass., sez. un., sentenza 22 dicembre 2017, n. 30877), in quanto l’oggetto del regolamento di competenza è la verifica della “legittimità di un provvedimento di sospensione e, conseguentemente, la verifica dell’effettiva sussistenza dei presupposti per l’emissione di una simile statuizione da parte del giudice di merito”.
Per quanto riguarda la determinazione della competenza giurisdizionale, la Corte – dopo aver premesso che “secondo lo spirito del sistema delineato dall’art. 31.2 del Regolamento UE 1215/2012 – nella parte in cui riserva la decisione definitiva sulla giurisdizione al giudice ‘prescelto’ (nella specie, secondo la prospettiva in tesi, la High Court di Londra), mentre quello ‘non prescelto’ (il Tribunale di Treviso) è chiamato unicamente a una provvisoria e interinale statuizione sulla necessità di sospendere o meno il procedimento, in attesa della definitiva decisione sulla giurisdizione – non spetti a questa sede regolamentare la verifica dell’effettiva dimostrazione, nella sede di merito, della spettanza della giurisdizione sul rapporto controverso, ma unicamente la riconoscibilità, prima facie (come, peraltro, affermato dalla stessa società ricorrente), e ai soli fini della sospensione, di un titolo negoziale idoneo a giustificare l’indicazione convenzionale di una determinata autorità giudiziaria quale titolare in via esclusiva della giurisdizione sul rapporto controverso” – ha ravvisato che, dalla documentazione prodotta, emerge che le parti avevano attributo la competenza giurisdizionale alla High Court di Londra.
Tale competenza giurisdizionale è da intendersi esclusiva, in forza dell’art. 25, par. 1, del regolamento n. 1215/2012, non avendo le parti previsto diversamente.
È stato, infine, ritenuto infondato il motivo di ricorso di sopravvenuta inapplicabilità dell’art. 31, par. 2 del regolamento. La Corte ha, infatti, accertato che, in forza dell’art. 67, par. 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito dall’UE (“Withdrawal Agreement”), le disposizioni del regolamento Bruxelles I bis si applicano tuttora ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione del 31 dicembre 2020 ed ai procedimenti e alle cause connesse, ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 del medesimo regolamento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.